Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 31/08/1945 |
Numero: | 603 |
Sommario |
Art. 1. L'Arma dei carabinieri Reali comprende |
Art. 2. La forza organica dell'Arma dei carabinieri Reali è fissata in 65.000 unità, compresi gli ufficiali |
Art. 3. L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente |
Art. 4. I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili di cui all'art. 1 del presente decreto ed i dipendenti battaglioni mobili avranno sede nelle località che saranno [...] |
Art. 5. I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili dipenderanno dai comandi di brigata della sede in cui verranno a trovarsi |
Art. 6. Le stazioni sono comandate da sottufficiali o da appuntati all'uopo abilitati |
Art. 7. Con successivo provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici degli [...] |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno e dalla stessa data cessano di avere [...] |
§ 46.3.13 - D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 603. [1]
Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.
(G.U. 9 ottobre 1945, n. 121)
L'Arma dei carabinieri Reali comprende:
1 comando generale;
3 comandi di divisione;
6 comandi di brigata;
21 comandi di legioni territoriali;
1 scuola centrale;
1 legione allievi carabinieri;
4 comandi di raggruppamento di battaglioni mobili;
12 battaglioni mobili.
Comprende inoltre:
alle dipendenze della legione territoriale dei carabinieri Reali di Roma:
1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
1 squadrone guardie del Re;
alle dipendenze della legione allievi carabinieri Reali:
1 banda dell'Arma dei carabinieri Reali.
La forza organica dell'Arma dei carabinieri Reali è fissata in 65.000 unità, compresi gli ufficiali.
L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente:
marescialli maggiori |
2.306 |
marescialli capi |
3.757 |
marescialli d'alloggio |
|
brigadieri |
4.573 |
vice-brigadieri |
3.164 |
appuntati |
6.636 |
carabinieri |
39.651 |
allievi carabinieri |
3.151 |
Totale |
63.238 |
In detto organico non sono compresi i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma impiegati presso i vari ministeri ed enti dipendenti.
Il personale indicato nel comma precedente, il cui fabbisogno sarà stabilito dalle amministrazioni interessate, di concerto con i Ministeri del tesoro e della guerra, sarà collocato nella posizione di fuori organico, gravando la relativa spesa sul bilancio delle stesse amministrazioni interessate.
I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili di cui all'art. 1 del presente decreto ed i dipendenti battaglioni mobili avranno sede nelle località che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la guerra.
Le formazioni organiche dei comandi, enti e reparti di cui allo stesso art. 1 sono stabilite da tabelle graduali e numeriche approvate con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.
I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili dipenderanno dai comandi di brigata della sede in cui verranno a trovarsi.
Le stazioni sono comandate da sottufficiali o da appuntati all'uopo abilitati.
Con successivo provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali le variazioni riduttive conseguenti alla organizzazione dell'Arma stessa prevista dal presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno e dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni che hanno autorizzato aumenti temporanei negli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.
[1] Abrogato dall'art. 2268 del