Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 11/01/1945 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. unico. Gli appuntati dei carabinieri Reali, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria |
§ 46.3.9 - D.Lgs.Lgt. 11 gennaio 1945, n. 30. [1]
Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione.
(G.U. 27 febbraio 1945, n. 25)
Gli appuntati dei carabinieri Reali, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
[1] Abrogato dall'art. 2268 del