§ 46.2.23 - L. 14 luglio 2004, n. 178.
Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:14/07/2004
Numero:178


Sommario
Art. 1.  Definizione
Art. 2.  Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate
Art. 3.  Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 46.2.23 - L. 14 luglio 2004, n. 178. [1]

Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate.

(G.U. 20 luglio 2004, n. 168)

 

Art. 1. Definizione

     1. Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

 

     Art. 2. Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate

     1. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.

     2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'ENAV S.p.a., per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.

     3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.

     4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

 

     Art. 3. Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate

     1. Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.

     2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.