§ 46.2.15 - Legge 6 agosto 1984, n. 456.
Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:06/08/1984
Numero:456


Sommario
Art. 1.      Per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989 il Ministro della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino a 996 miliardi di lire per la realizzazione dei sottonotati [...]
Art. 2.      Per i progetti e i contratti relativi alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 1 si applicano rispettivamente le disposizioni contenute [...]
Art. 3.      All'onere annuo di lire 180 miliardi, derivante dalla attuazione della presente legge negli anni finanziari 1983 e 1984, si provvede mediante riduzione del fondo [...]


§ 46.2.15 - Legge 6 agosto 1984, n. 456. [1]

Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni.

(G.U. 14 agosto 1984, n. 223)

 

 

     Art. 1.

     Per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989 il Ministro della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino a 996 miliardi di lire per la realizzazione dei sottonotati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautico e delle comunicazioni:

     velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa aerea del territorio (AM-X);

     aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101);

     sistema campale di trasmissioni e informazioni con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

     La spesa di cui al precedente comma è così ripartita: lire 470 miliardi per il programma AM-X, lire 300 miliardi per il programma EH-101, lire 226 miliardi per il programma CATRIN.

     Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei predetti programmi implichino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio per il titolo sopra detto ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

 

          Art. 2.

     Per i progetti e i contratti relativi alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 1 si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, nell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, e nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. Nel caso in cui il relativo onere non sia a carico di una sola Forza armata, si applicano le disposizioni tra quelle precedentemente indicate che riguardano la Forza armata maggiormente interessata per entità di spesa.

     Il Ministro della difesa può disporre altresì l'applicazione, qualora più favorevoli, delle norme contrattuali e di pagamento previste nella legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

     I comitati di cui alle leggi richiamate al primo comma sono integrati con un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con un rappresentante del Ministro degli affari esteri, con un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, con il Segretario generale del Ministero della difesa - direttore nazionale degli armamenti - o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonchè, eventualmente, con il direttore generale competente del Ministero della difesa che non faccia già parte dei comitati suddetti.

     Il Ministro della difesa trasmette ogni anno in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge nonchè l'elenco delle società e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti.

     Copia del verbale di ogni seduta dei comitati di cui alle leggi richiamate al primo comma viene trasmessa per conoscenza dal Ministro della difesa alle Commissioni competenti del Parlamento prima che i singoli progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati.

 

          Art. 3.

     All'onere annuo di lire 180 miliardi, derivante dalla attuazione della presente legge negli anni finanziari 1983 e 1984, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1984 sarà determinata annualmente con la legge finanziaria.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.