Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.2 aeronautica militare |
Data: | 14/10/1958 |
Numero: | 1167 |
Sommario |
Art. 1. La classificazione, la denominazione e la determinazione del valore dei materiali occorrenti per il servizio dei corpi, enti, istituti e stabilimenti militari [...] |
Art. 2. Il servizio che per primo adotta un materiale (previa, per i materiali di maggiore importanza militare, l'omologazione dello Stato Maggiore), ne propone [...] |
Art. 3. La vendita dei materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, cui provvedono in base alle disposizioni vigenti organi militari diversi dal Ministero, è subordinata [...] |
§ 46.2.7 - D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1167.
Disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari.
(G.U. 14 gennaio 1959, n. 10)
La classificazione, la denominazione e la determinazione del valore dei materiali occorrenti per il servizio dei corpi, enti, istituti e stabilimenti militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono stabilite con decreti del Ministro per la difesa.
Con decreti ministeriali sarà altresì indicata, quando del caso, la corrispondenza fra la classificazione e la denominazione attuale e quelle che saranno stabilite a termine del precedente comma.
Il servizio che per primo adotta un materiale (previa, per i materiali di maggiore importanza militare, l'omologazione dello Stato Maggiore), ne propone l'identificazione e la classificazione all'organo di codificazione, specificandone la denominazione, le caratteristiche tecniche o funzionali, l'unità di distribuzione o di misura e il relativo valore d'inventario.
L'organo di codificazione provvede a schedare ed a codificare il materiale proposto; se il materiale risulti già schedato l'organo predetto attribuisce ad esso i dati di codificazione già esistenti.
Con circolare a firma del Ministro o, per delega, del direttore generale, si provvede a disporre l'immissione del materiale schedato nell'Amministrazione indicandone i dati di codificazione.
La vendita dei materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, cui provvedono in base alle disposizioni vigenti organi militari diversi dal Ministero, è subordinata all'autorizzazione, di massima o per singola vendita, che sarà data dal Ministero stesso, indipendentemente dall'attuale classe di appartenenza dei materiali.