§ 46.1.60 - D.M. 8 luglio 2005, n. 165.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, concernente il regolamento delle scuole sottufficiali della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:08/07/2005
Numero:165


Sommario
Art. 1.      1. Al regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena, adottato con decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche


§ 46.1.60 - D.M. 8 luglio 2005, n. 165. [1]

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, concernente il regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena.

(G.U. 19 agosto 2005, n. 192)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare, la quale prevede, all'articolo 14, che l'ordinamento delle scuole della Marina può essere stabilito per decreto ministeriale e, all'articolo 64, che il Ministro della difesa ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto previsto nella legge stessa;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante il regolamento di disciplina militare;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa e ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, che, nel dettare disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze armate, prevede, all'articolo 3, e all'allegato B, n. 3, l'adozione di provvedimenti di riorganizzazione riguardanti, tra l'altro, le scuole sottufficiali della Marina di Taranto e La Maddalena;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, recante il regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;

Considerata l'esigenza di modificare il citato decreto n. 330 del 2000 al fine di rendere più semplice ed efficiente l'assetto organizzativo degli istituti di istruzione della Marina militare;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate espresso nell'adunanza del 20 febbraio 2004;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Al regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena, adottato con decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«2. Il comandante sovrintende alla formazione del personale frequentatore ed esercita l'alta direzione di tutte le attività della scuola.»;

     b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il vice comandante dirige l'attività relativa all'inquadramento, all'educazione ed al supporto logistico.

Sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze gli ufficiali superiori che hanno il compito di dirigere il settore relativo all'educazione, e i capi dei servizi generali e logistici.

3. Il direttore degli studi dirige l'attività relativa all'istruzione, mantenendo la dipendenza funzionale dal vice comandante per gli aspetti gestionali. Sostituisce il vice comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze il corpo insegnante militare e civile, suddiviso in dipartimenti di insegnamento, che riuniscono i docenti e gli istruttori che insegnano materie affini.

4. Il direttore del servizio di commissariato dirige l'attività relativa alla gestione del denaro e dei materiali.».


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.