§ 46.1.35 - Legge 15 dicembre 1967, n. 1250.
Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:15/12/1967
Numero:1250


Sommario
Art. unico.      Il limite massimo di età previsto dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, dall'art. 5 delle norme approvate con regio decreto [...]


§ 46.1.35 - Legge 15 dicembre 1967, n. 1250. [1]

Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

(G.U. 2 gennaio 1968, n. 1)

 

 

     Art. unico.

     Il limite massimo di età previsto dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, dall'art. 5 delle norme approvate con regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, dall'articolo unico del regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, e dall'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, è abolito.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.