§ 46.1.31 - Legge 26 giugno 1965, n. 807.
Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:26/06/1965
Numero:807


Sommario
Art. unico.      Il limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale per allievi ufficiali dei Corpi del genio [...]


§ 46.1.31 - Legge 26 giugno 1965, n. 807. [1]

Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali.

(G.U. 19 luglio 1965, n. 179)

 

 

     Art. unico.

     Il limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale per allievi ufficiali dei Corpi del genio navale e delle armi navali è elevato a 22 anni.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.