Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.1 accademie e scuole |
Data: | 22/05/1959 |
Numero: | 397 |
Sommario |
Art. 1. Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958-59 sono [...] |
Art. 2. Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti |
Art. 3. Coloro che abbiano frequentato i corsi ordinari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ma che si trovino in difetto relativamente ad una o più materie potranno essere [...] |
Art. 4. L'equiparazione di cui ai precedenti articoli 1 e 3 è riconosciuta anche per coloro che, essendo in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, all'atto [...] |
§ 46.1.25 - Legge 22 maggio 1959, n. 397. [1]
Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria.
(G.U. 24 giugno 1959, n. 148)
Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958-59 sono ammessi, a domanda, al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) aver superato nei due anni di Accademia e nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione dell'Esercito gli esami nelle materie proprie del biennio propedeutico di ingegneria indicate al successivo art. 2 o in quelle altre che dagli ordinamenti universitari fossero stabilite per detto biennio, purchè i relativi insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a quelli del biennio propedeutico approvati con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
b) aver conseguito all'atto dell'ammissione in Accademia il diploma di maturità classica o scientifica.
Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti:
nei due anni di Accademia:
1) analisi matematica (algebrica con esercitazioni);
2) analisi matematica (infinitesimale con esercitazioni);
3) geometria analitica con elementi di proiettiva;
4) geometria descrittiva con disegno;
5) fisica sperimentale con esercitazioni (corso biennale);
6) meccanica razionale;
7) disegno (corso biennale);
8) due lingue estere (corsi biennali);
nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione:
1) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
2) mineralogia e geologia;
3) elementi di statica grafica con disegno.
Coloro che abbiano frequentato i corsi ordinari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ma che si trovino in difetto relativamente ad una o più materie potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria previa valutazione da parte dei Consigli di facoltà dei corsi seguiti e degli esami superati e sempre in possesso del diploma di maturità classica o scientifica all'atto dell'ammissione in Accademia.
L'equiparazione di cui ai precedenti articoli 1 e 3 è riconosciuta anche per coloro che, essendo in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, all'atto dell'ammissione in Accademia, abbiano frequentato presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito i corsi ordinari svolti a decorrere dall'anno accademico 1956-1957, sempre che i relativi piani di studio siano stati quelli di cui al precedente art. 2 e gli insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione conformi a quelli del biennio propedeutico.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del