§ 46.1.23 - Legge 5 dicembre 1955, n. 1305.
Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:05/12/1955
Numero:1305


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza sono dovute, per ciascun [...]
Art. 2.      Il numero degli insegnamenti è globalmente fissato, per l'Esercito, in 124 di prima categoria, 393 di seconda categoria e 437 di terza categoria; per la Marina, in 66 di [...]
Art. 3.      Nel caso di cumulo di due insegnamenti di differenti materie, viene ridotta della metà una delle due indennità, se uguali; e la minore, se disuguali
Art. 4.      Agli insegnanti della Scuola di guerra, dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra aerea, l'indennità viene aumentata di un terzo, quando, in base ai [...]
Art. 5.      Nel caso di temporanea costituzione di corsi e scuole, oltre quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà al Ministro per la [...]
Art. 6.      Sono convalidati i pagamenti di indennità di insegnamento nelle misure nette mensili di lire 3300, 2000 e 1000, rispettivamente per gli insegnamenti di prima, seconda e [...]
Art. 7.      Sono abrogati il comma b) della lettera C della tabella I allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1186, l'art. 29 delle [...]
Art. 8.      Alla maggiore spesa di lire 36.200.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei [...]


§ 46.1.23 - Legge 5 dicembre 1955, n. 1305. [1]

Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 30 dicembre 1955, n. 301)

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza sono dovute, per ciascun mese di effettivo insegnamento, le seguenti indennità lorde mensili:

 

Insegnamenti di:

Colonnelli, capitani di vascello e gradi superiori

Altri gradi

1 categoria

3.690

3.520

2 categoria

2.240

2.130

3 categoria

1.350

1.280

 

     Le indennità suddette sono dovute anche agli ufficiali comandati presso accademie, scuole o corsi a coprire posti vacanti di insegnamento per i quali sia prevista la corresponsione delle indennità stesse.

 

          Art. 2.

     Il numero degli insegnamenti è globalmente fissato, per l'Esercito, in 124 di prima categoria, 393 di seconda categoria e 437 di terza categoria; per la Marina, in 66 di prima categoria, 130 di seconda categoria e 66 di terza categoria; per l'Aeronautica, in 113 di prima categoria e 185 di seconda categoria; per il Corpo della guardia di finanza, in 19 di prima categoria, 31 di seconda categoria e 16 di terza categoria.

     L'assegnazione alle varie categorie delle singole materie di insegnamento, presso ciascuna accademia, scuola o corso, è fatta dal Ministro per la difesa e per il Corpo della guardia di finanza dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 3.

     Nel caso di cumulo di due insegnamenti di differenti materie, viene ridotta della metà una delle due indennità, se uguali; e la minore, se disuguali.

     Nel caso di cumulo di tre insegnamenti, spetta l'importo di due indennità, se uguali, e la maggiore di esse più la metà di ciascuna delle altre due, se disuguali.

 

          Art. 4.

     Agli insegnanti della Scuola di guerra, dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra aerea, l'indennità viene aumentata di un terzo, quando, in base ai programmi nelle rispettive materie, essi debbano svolgere, complessivamente, un numero di lezioni effettive superiore alle 50 ore annuali.

     L'aumento non viene corrisposto quando si verifichino i cumuli di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 5.

     Nel caso di temporanea costituzione di corsi e scuole, oltre quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà al Ministro per la difesa, e per il Corpo della guardia di finanza al Ministro per le finanze di disporre, mediante decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la corresponsione dell'indennità di insegnamento nelle misure stabilite dall'art. 1 agli insegnanti presso le scuole e i corsi di nuova costituzione.

 

          Art. 6.

     Sono convalidati i pagamenti di indennità di insegnamento nelle misure nette mensili di lire 3300, 2000 e 1000, rispettivamente per gli insegnamenti di prima, seconda e terza categoria, effettuati dalla data di costituzione o ricostituzione dei rispettivi enti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1947.

     E' autorizzato il pagamento delle indennità di insegnamento, nelle misure nette mensili di cui al precedente comma, agli ufficiali dell'Esercito e del Corpo della guardia di finanza nominati insegnanti, titolari ed aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza per il periodo dal 1° luglio 1947 alla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1952, n. 61.

 

          Art. 7.

     Sono abrogati il comma b) della lettera C della tabella I allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1186, l'art. 29 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1362, e la legge 2 febbraio 1952, n. 61.

 

          Art. 8.

     Alla maggiore spesa di lire 36.200.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli n. 207 (lire 20.000.000); n. 209 (lire 7.000.000); n. 211 (lire 6.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; nel capitolo n. 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1955-56 (lire 1.300.000), e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 92 (lire 1.500.000) dello stesso stato di previsione per l'esercizio anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.