Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.1 accademie e scuole |
Data: | 09/06/1950 |
Numero: | 449 |
Sommario |
Art. 1. In deroga al disposto dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, è data facoltà al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. Gli allievi indicati nel precedente art. 2, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il secondo anno di Accademia, sono nominati sottotenenti in servizio permanente [...] |
Art. 4. Il primo comma dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale [...] |
§ 46.1.18 - Legge 9 giugno 1950, n. 449.
Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.
(G.U. 13 luglio 1950, n. 158)
In deroga al disposto dell'art. 1 del
L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione di esami.
In deroga al disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del
Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con
I tenenti e i sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta.
Gli allievi indicati nel precedente art. 2, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il secondo anno di Accademia, sono nominati sottotenenti in servizio permanente con anzianità di grado pari a quella conferita agli allievi della medesima arma o servizio che, avendo compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale di Accademia, abbiano conseguito l'idoneità nella stesa sessione di esami. L'anzianità relativa è determinata secondo le norme vigenti.
Il primo comma dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della