§ 46.1.18 - Legge 9 giugno 1950, n. 449.
Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:09/06/1950
Numero:449


Sommario
Art. 1.      In deroga al disposto dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, è data facoltà al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      Gli allievi indicati nel precedente art. 2, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il secondo anno di Accademia, sono nominati sottotenenti in servizio permanente [...]
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale [...]


§ 46.1.18 - Legge 9 giugno 1950, n. 449.

Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

(G.U. 13 luglio 1950, n. 158)

 

 

     Art. 1.

     In deroga al disposto dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, è data facoltà al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

     L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione di esami.

     In deroga al disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, quale risulta sostituito dall'art. 1 del regio decreto 23 gennaio 1940, n. 161, è data facoltà al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che compiranno il diciassettesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo il concorso, purchè siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

 

          Art. 2. [1]

     Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro per la difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia mediante concorso per esami i tenenti e i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1° ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

     I tenenti e i sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta.

 

          Art. 3.

     Gli allievi indicati nel precedente art. 2, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il secondo anno di Accademia, sono nominati sottotenenti in servizio permanente con anzianità di grado pari a quella conferita agli allievi della medesima arma o servizio che, avendo compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale di Accademia, abbiano conseguito l'idoneità nella stesa sessione di esami. L'anzianità relativa è determinata secondo le norme vigenti.

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2192, è sostituito dal seguente (Omissis).

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 9 marzo 1961, n. 202.