§ 45.1.347 - L. 28 dicembre 2005, n. 278.
Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:28/12/2005
Numero:278


Sommario
Art. 1.      1. Alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi è concesso un contributo di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato alla realizzazione di un Centro [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 45.1.347 - L. 28 dicembre 2005, n. 278.

Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati.

(G.U. 4 gennaio 2006, n. 3)

 

Art. 1.

     1. Alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi è concesso un contributo di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, che svolge le sue attività anche attraverso l'utilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali.

     2. Il coordinamento delle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 è affidato ad un Comitato composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, uno dall'Unione italiana dei ciechi-ONLUS, due dalle associazioni delle persone disabili indicati rispettivamente, dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND) e dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) ed uno in rappresentanza della regione in cui è ubicato il Centro. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività del Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.

     3. La Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi invia annualmente una relazione sull'impiego delle risorse di cui alla presente legge e sullo stato di avanzamento dei lavori del Centro di cui al comma 1 al Governo, che la trasmette alle Camere.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.