Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 15/12/1990 |
Numero: | 418 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due Mondi e di garantirne la continuità è assegnato alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente [...] |
§ 45.1.139 – L. 15 dicembre 1990, n. 418.
Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.
(G.U. 2 gennaio 1991, n. 1).
1. Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due Mondi e di garantirne la continuità è assegnato alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, riconosciuta con
2. La Fondazione di cui al comma 1 è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i bilanci preventivo e consuntivo, deliberati dagli organi di amministrazione competenti.
3. A decorrere dall'anno 1993 alla quantificazione del contributo si provvede con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo per lo svolgimento del Festival dei Due Mondi di Spoleto".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.