§ 45.1.5D - Legge 23 dicembre 1970, n. 1084.
Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, nonchè alla legge 16 maggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:23/12/1970
Numero:1084


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati e ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli effetti.
Art. 2.      Le disposizioni contenute nei titoli III e IV della legge 10 febbraio 1953, n. 62 hanno valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole regioni.
Art. 3.      L'ultimo comma dell'art. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 45.1.5D - Legge 23 dicembre 1970, n. 1084.

Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, nonchè alla legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

(G.U. 8 gennaio 1971, n. 5)

 

     Art. 1.

     Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati e ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli effetti.

     Il secondo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

     "Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute nei titoli III e IV della legge 10 febbraio 1953, n. 62 hanno valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole regioni.

 

          Art. 3.

     L'ultimo comma dell'art. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

     "L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'art. 7 ha inizio dal 1° gennaio 1971".

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.