Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 10/02/1962 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, [...] |
Art. 2. Sono abrogate le leggi 5 gennaio 1953, n. 31, e 17 aprile 1957, numero 247. L'abrogazione ha effetto dal giorno primo del mese successivo alla data di entrata in vigore [...] |
Art. 3. Alla spesa di lire 1.750.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge verrà fatto fronte per l'esercizio 1961-62, per lire 750 milioni con le economie derivanti dalla [...] |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio |
§ 45.1.30- L. 10 febbraio 1962, n. 65.
Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698.
(G.U. 7 marzo 1962, n. 61).
A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli scopi indicati dall'art. 2 della
(Omissis) [1].
Sono abrogate le leggi 5 gennaio 1953, n. 31, e 17 aprile 1957, numero 247. L'abrogazione ha effetto dal giorno primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Alla spesa di lire 1.750.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge verrà fatto fronte per l'esercizio 1961-62, per lire 750 milioni con le economie derivanti dalla abrogazione della
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma abrogato dall'art. 3 della