§ 45.1.2b - Legge 5 maggio 1961, n. 442.
Modifiche alla legge 31 marzo 1954, n. 82, che prevede un contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:05/05/1961
Numero:442


Sommario
Art. 1.      Il contributo dello Stato a favore dell'ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba di cui all'art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 82, è portato, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, [...]
Art. 2.      La quota che per il disposto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 82, l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba è tenuto ad assegnare ai quattro Comuni della zona mineraria, è portata [...]
Art. 3.      Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 per l'esercizio 1960-61 sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per [...]


§ 45.1.2b - Legge 5 maggio 1961, n. 442.

Modifiche alla legge 31 marzo 1954, n. 82, che prevede un contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.

(G.U. 7 giugno 1961, n. 138).

 

     Art. 1.

     Il contributo dello Stato a favore dell'ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba di cui all'art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 82, è portato, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

 

          Art. 2.

     La quota che per il disposto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 82, l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba è tenuto ad assegnare ai quattro Comuni della zona mineraria, è portata da lire 12 milioni a lire 16 milioni.

     Il riparto fra i Comuni, anzichè in base alla popolazione censita, dovrà avvenire in base alla popolazione residente, su dichiarazione dei rispettivi sindaci vistata dal prefetto di Livorno.

 

          Art. 3.

     Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 per l'esercizio 1960-61 sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.