Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 44. Fascismo |
Capitolo: | 44.1 fascismo |
Data: | 13/03/1958 |
Numero: | 283 |
Sommario |
Art. 1. Al primo comma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera d |
Art. 2. E' assegnato un termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge per la presentazione dalle domande degli aventi diritto in base all'articolo precedente |
§ 44.1.5c - Legge 13 marzo 1958, n. 283. [1]
Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
(G.U. 12 aprile 1958, n. 88).
Al primo comma dell'art. 4 della
"d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra".
E' assegnato un termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge per la presentazione dalle domande degli aventi diritto in base all'articolo precedente.
[1] Abrogata dall'art. 1 del