Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 44. Fascismo |
Capitolo: | 44.1 fascismo |
Data: | 08/11/1956 |
Numero: | 1317 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 2. Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma |
Art. 3. All'art. 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma |
Art. 4. L'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente |
Art. 5. Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 [...] |
§ 44.1.5b - Legge 8 novembre 1956, n. 1317.
Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
(G.U. 29 novembre 1956, n. 302).
All'art. 3 della
"Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla
L'assegno stesso è riversibile.
L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non è cumulabile con l'eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facoltà degli interessati di optare per il trattamento più favorevole".
Dopo il quarto comma dell'art. 4 della
"Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri".
All'art. 7 della
"Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
L'art. 8 della
"Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sarà composta:
a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;
b) di un magistrato della Corte dei conti;
c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;
d) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.
Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e di almeno quattro membri, dei quali il magistrato della Corte dei conti, il rappresentante del Ministero del tesoro e uno dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame".
Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.