§ 44.1.46 - Legge 18 dicembre 1948, n. 1494.
Nuova proroga del termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:18/12/1948
Numero:1494


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, il termine stabilito per la chiusura delle [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 44.1.46 - Legge 18 dicembre 1948, n. 1494. [1]

Nuova proroga del termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste.

(G.U. 7 gennaio 1949, n. 4)

 

 

     Art. 1.

     Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, il termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle organizzazioni sindacali fasciste, indicate all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è prorogato al 30 giugno 1949.

     La proroga ha effetto dal 1° gennaio 1949.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.