§ 44.1.34 - D.Lgs. 25 giugno 1946, n. 16 .
Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei Senatori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:25/06/1946
Numero:16


Sommario
Art. 1.      L'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, cessa da ogni [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 44.1.34 - D.Lgs. 25 giugno 1946, n. 16 [1].

Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei Senatori.

(G.U. 11 luglio 1946, n. 153)

 

 

     Art. 1.

     L'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, cessa da ogni attività inerente ai giudizi di decadenza dei senatori il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale".

     Entro il termine indicato nel comma precedente l'Alta Corte di giustizia potrà deliberare sulle istanze di revocazione delle ordinanze di decadenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Decorso detto termine, l'Alta Corte di giustizia resterà in funzione esclusivamente per le pronuncie di cui all'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, fino al 31 marzo 1947 [2].

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

[2]  Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1946, n. 471 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 4 marzo 1947, n. 63.