§ 44.1.23 - D.Lgs.Lgt. 31 maggio 1945, n. 364.
Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:31/05/1945
Numero:364


Sommario
Art. 1.      Fermo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto [...]
Art. 2.      Salvo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e del secondo comma del precedente articolo, sono avocati allo Stato tutti [...]
Art. 3.      Sono avocati allo Stato, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti successivamente al 3 gennaio 1925 da chi sia stato dopo tale data
Art. 4.      Si presumono profitti di regime, salvo la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925
Art. 5.      Si presumono profitti di regime, salvo la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925, da chi, rivestendo [...]
Art. 6.      Si presumono profitti di regime, salva la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925
Art. 7.      L'avocazione degli incrementi patrimoniali di cui agli articoli 4, 5 e 6 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente se sia data la prova, con elementi certi, che a [...]
Art. 8.      Sono avocati allo Stato i profitti che risultino derivati dall'attività politica fascista o dalla posizione avuta nel regime fascista, nonchè i profitti conseguiti, per [...]
Art. 9.      Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell'erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato [...]
Art. 10.      Nel disporre la confisca o la avocazione a norma degli articoli precedenti, l'autorità giudiziaria o le Sezioni speciali della Commissione provinciale e della [...]
Art. 11.      Agli effetti di determinare l'ammontare dei profitti di regime, il presidente della Sezione speciale della Commissione provinciale può, d'ufficio o su richiesta [...]
Art. 12.      Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare ovvero [...]
Art. 13.      Chiunque detiene beni delle persone indicate negli articoli 3 e 4 è tenuto a farne dichiarazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 14.      Nel formulare la proposta di accertamento prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la Sezione speciale della Commissione [...]
Art. 15.      Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposta persona, nel patrimonio del soggetto, posteriormente alla data del 3 gennaio [...]
Art. 16.      A richiesta dell'Amministrazione finanziaria o d'ufficio, la Sezione speciale della Commissione provinciale può ordinare che beni determinati esistenti nel patrimonio [...]
Art. 17.      Chiunque sia soggetto all'avocazione per profitti di regime è considerato commerciante al fine della dichiarazione di fallimento. Questo, nel caso di morosità nel [...]
Art. 18.      Accanto alla Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte possono, con decreto del Ministro per le finanze, essere costituite una o più sottosezioni, [...]
Art. 19.      La competenza per l'accertamento dei profitti di regime spetta alla Sezione speciale della Commissione provinciale nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio [...]
Art. 20.      Spetta alla competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale la decisione di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali relative all'accertamento e [...]
Art. 21.      I poteri indicati nel primo comma dell'art. 31 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, competono, ai fini del reperimento dei beni dei presunti [...]
Art. 22.      La Sezione speciale della Commissione provinciale notifica la proposta di accertamento al soggetto od ai suoi eredi e ne dà comunicazione, mediante raccomandata con [...]
Art. 23.      Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso [...]
Art. 24.      La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese
Art. 25.      I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto [...]
Art. 26.      Si applicano, quanto alla competenza e ai poteri della Sezione speciale della Commissione centrale, alla proposizione del ricorso e, in genere, al giudizio in grado di [...]
Art. 27.      Le misure cautelari indicate negli articoli seguenti sono disposte di ufficio, ovvero su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, dal [...]
Art. 28.      E' costituito presso l'Alto Commissariato un Comitato tecnico al quale spetta
Art. 29.      Il Comitato è presieduto dall'Alto Commissario o da un suo delegato ed è composto di sei membri da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze, di cui uno [...]
Art. 30.      Gli organi competenti a promuovere o a ordinare misure cautelari debbono, prima di richiederle e disporle, farne rapporto al Comitato ed attenersi alle determinazioni [...]
Art. 31.      Nel disporre la misura cautelare, l'organo competente ai sensi dell'art. 27 dichiara decaduti i Commissari ai quali fosse stato in precedenza affidata la gestione di [...]
Art. 32.      L'organo competente ai sensi dell'art. 27 può ordinare che vengano sottoposte alle misure cautelari previste dall'art. 28 lettere a) e b), i beni immobili e mobili e, [...]
Art. 33.      Il sequestro si esegue a norma degli articoli 678, 679 c.p.c.
Art. 34.      Il diritto di voto per atti ed affari di ordinaria amministrazione spetta al sequestratario che lo esercita in conformità delle determinazioni adottate dal Comitato [...]
Art. 35.      Sulla istanza del sequestrato, il Comitato tecnico può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonchè ad eseguire i [...]
Art. 36.      Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di rilascio e senza la [...]
Art. 37.      Il sequestro è efficace fino a che non sia intervenuta pronunzia irretrattabile delle Sezioni speciali
Art. 38.      La competenza a risolvere gli incidenti che sorgono durante l'esecuzione delle misure cautelari spetta agli organi indicati nell'art. 27
Art. 39.      La persona contro cui è ordinato il sequestro può ricorrere per ottenere la revoca, la riduzione o la commutazione in altra forma di garanzia. Il ricorso è diretto [...]
Art. 40.      Il credito dello Stato per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore con collocazione, quanto ai mobili, prima dei [...]
Art. 41.      Presso le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e presso la Sezione speciale della Commissione centrale, funziona un ufficio di segreteria composto di uno o più [...]
Art. 42.      Le spese, i diritti e le indennità per la esecuzione dei sequestri sono anticipate dall'Amministrazione delle finanze. Esse sono ripetibili nei confronti della parte [...]
Art. 43.      L'Intendente di finanza, sia d'ufficio che su domanda del debitore può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito, mediante versamento diretto in [...]
Art. 44.      Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti di regime, l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella [...]
Art. 45.      Tra gli atti a titolo gratuito contemplati sotto il numero uno dell'art. 29 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non sono compresi quelli [...]
Art. 46.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali debbono formare e comunicare all'Alto Commissario l'elenco [...]
Art. 47.      Su istanza dell'Alto Commissario, dell'Amministrazione finanziaria o del presidente della Sezione speciale, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla [...]
Art. 48.      Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato può essere consentito, previa autorizzazione del Comitato tecnico, il pagamento dei crediti aventi privilegio [...]
Art. 49.      L'azione dello Stato per l'accertamento dei profitti di regime si prescrive nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto
Art. 50.      Il credito dello Stato per profitti di regime si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto irretrattabile
Art. 51.      Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato tecnico, previsto dall'art. 28, e delle Sezioni speciali delle Commissioni delle imposte sono a carico del bilancio [...]
Art. 52.      Per tutto quanto non sia disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme [...]
Art. 53.      Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o comunque con esse incompatibili
Art. 54.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale". Nei territori non ancora restituiti [...]


§ 44.1.23 - D.Lgs.Lgt. 31 maggio 1945, n. 364. [1]

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime.

(G.U. 14 luglio 1945, n. 84)

 

 

     Art. 1.

     Fermo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto stesso sono confiscati.

     Sono altresì confiscati, in tutto od in parte, tenuto conto della gravità del fatto e delle circostanze di cui al primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto predetto, i beni dei condannati per alcuno dei delitti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto stesso.

     La confisca è ordinata dall'autorità giudiziaria che pronunzia la condanna.

     Qualora la sentenza di condanna sia già intervenuta al momento della entrata in vigore del presente decreto, la confisca è disposta, su richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, con ordinanza dell'autorità giudiziaria che ha pronunziato la condanna.

     Qualora l'azione penale sia estinta, la confisca è disposta, su richiesta dell'Alto Commissario, dal tribunale penale nella cui circoscrizione è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare. Il tribunale provvede, previa citazione degli eredi, i quali possono farsi assistere da un difensore. Il provvedimento è dato con ordinanza in Camera di consiglio ed è soggetto a ricorso per cassazione. Il ricorso è deciso dalla sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

 

          Art. 2.

     Salvo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e del secondo comma del precedente articolo, sono avocati allo Stato tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza o in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore.

     Si considerano conclusi col tedesco a mezzo di intermediari quei negozi la cui esecuzione non si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco medesimo.

 

          Art. 3.

     Sono avocati allo Stato, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti successivamente al 3 gennaio 1925 da chi sia stato dopo tale data:

     a) membro del gran consiglio del fascismo;

     b) membro del governo fascista;

     c) segretario o vice segretario o membro del direttorio nazionale del partito fascista;

     d) presidente, pubblico accusatore o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

     e) ufficiale generale o console della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a milizie speciali;

     f) funzionario o confidente dell'ovra;

     g) prefetto o questore nominato per titoli fascisti;

     h) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti;

     i) segretario federale;

     l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto la iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi fasciste;

     m) consigliere nazionale;

     n) senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

     o) presidente di confederazione fascista.

     Qualora a favore di una delle persone indicate nel comma precedente o dei suoi eredi ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è fatta salva alla persona stessa, o nei limiti dei rispettivi diritti quesiti, ai suoi eredi, la prova di cui all'art. 7 del presente decreto.

     La norma dell'art. 7 del presente decreto può essere altresì dichiarata applicabile dalla Sezione speciale della Commissione centrale per le imposte dirette, su proposta della Sezione speciale della Commissione provinciale, a favore delle persone indicate alle lettere g) e seguenti quando, per lo scarso rilievo della loro azione politica o per essere state assolte dalle Commissioni di epurazione o dagli altri organi per le sanzioni contro il fascismo, ne risultino meritevoli. In tal caso la Sezione speciale della Commissione centrale per le imposte dirette rinvia gli atti, per il giudizio di merito, alla Sezione speciale della Commissione provinciale competente.

 

          Art. 4.

     Si presumono profitti di regime, salvo la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

     a) dagli accademici d'Italia;

     b) da chi abbia rivestito una delle cariche indicate nel decreto 2 febbraio 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 15 febbraio 1945, n. 20, e non comprese nell'articolo precedente;

     c) da chi abbia gestito, senza obbligo di rendiconto, fondi segreti dello Stato;

     d) da chi abbia, dopo il 3 gennaio 1925, diretto o sostenuto mediante notevoli contributi finanziari, propri o altrui, organi della propaganda o dell'azione politica del regime fascista;

     e) dai podestà delle città capoluogo di provincia o dai presidi di provincia.

 

          Art. 5.

     Si presumono profitti di regime, salvo la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925, da chi, rivestendo cariche politiche o mediante l'opera di professionisti consulenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico o valendosi di aderenze e rapporti con personalità fasciste o profittando comunque del mal costume invalso nel regime fascista, abbia ottenuto, per sè, parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture e concessioni dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da Enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonchè gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella conclusione dei negozi anzidetti.

 

          Art. 6.

     Si presumono profitti di regime, salva la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

     a) dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge di taluna delle persone indicate negli articoli precedenti, nonchè da chi abbia avuto con le stesse relazioni di concubinato;

     b) dalle persone fisiche o giuridiche private e dagli enti non riconosciuti che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con taluna delle persone indicate alla lettera a) del presente articolo e negli articoli precedenti. La presunzione ha luogo limitatamente agli incrementi conseguiti per effetto di detta associazione o cointeressenza;

     c) dalle persone giuridiche private e dagli enti non riconosciuti le cui partecipazioni azionarie o quote appartenessero, alla data del 31 dicembre 1942, per nove decimi a taluna delle persone indicate alle lettere a) e b) del presente articolo e negli articoli precedenti.

 

          Art. 7.

     L'avocazione degli incrementi patrimoniali di cui agli articoli 4, 5 e 6 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente se sia data la prova, con elementi certi, che a determinare tali incrementi non abbiano influito od abbiano influito solo in parte l'esercizio della carica, la sussistenza dei rapporti, l'attività o le partecipazioni indicate negli articoli stessi.

     Qualora gli incrementi patrimoniali eccedano in misura così ingente il normale da costituire la prova di una evidente partecipazione al mal costume invalso nel periodo fascista, non è ammessa la prova liberatoria di cui al comma precedente e sono avocati tutti gli incrementi eccedenti il normale.

 

          Art. 8.

     Sono avocati allo Stato i profitti che risultino derivati dall'attività politica fascista o dalla posizione avuta nel regime fascista, nonchè i profitti conseguiti, per il favore del partito o dei gerarchi fascisti, da persone diverse da quelle comprese nelle categorie contemplate nei precedenti articoli.

 

          Art. 9.

     Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell'erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato iniziato o proseguito nei confronti del dante causa e con le stesse garanzie e gli stessi obblighi al medesimo spettanti.

     Dei profitti del suo dante causa, dichiarati avocati, l'erede risponde nei limiti dei beni pervenutigli con la successione.

 

          Art. 10.

     Nel disporre la confisca o la avocazione a norma degli articoli precedenti, l'autorità giudiziaria o le Sezioni speciali della Commissione provinciale e della Commissione centrale delle imposte, possono riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

 

          Art. 11.

     Agli effetti di determinare l'ammontare dei profitti di regime, il presidente della Sezione speciale della Commissione provinciale può, d'ufficio o su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Intendente di finanza, ingiungere, a chiunque sia indiziato di trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 o ai suoi eredi, di dichiarare entro il termine di trenta giorni:

     a) i beni posseduti alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste nei detti articoli;

     b) i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942 e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

     c) i beni che, durante il periodo aventi inizio alla data indicata nella lettera a) e termine alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati acquistati o sono usciti dal patrimonio proprio o delle persone interposte, con la specificazione, per ciascuno di detti beni, della rispettiva provenienza o destinazione e con la indicazione del valore riferito rispettivamente alla data in cui il bene entrò a far parte del patrimonio e a quella in cui ne uscì.

     Tutte le persone comprese in una delle categorie previste dagli articoli 3 e 4 sono tenute a presentare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione indicata nel comma precedente; la norma non si applica agli eredi.

     La dichiarazione deve essere resa nei modi stabiliti per il deposito del reclamo dal successivo art. 22.

 

          Art. 12.

     Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare ovvero presenta tardivamente la dichiarazione indicata nell'articolo precedente ovvero omette di indicare nella stessa uno o più dei beni posseduti ovvero indica falsamente la provenienza o la destinazione di tali beni, incorre in una penalità pari ad un decimo dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

     Quando la proposta di accertamento della Sezione speciale della Commissione provinciale venga accettata senza impugnativa, la penalità per omessa, tardiva od infedele dichiarazione è condonata.

     Indipendentemente dal disposto dei comma precedenti, nel caso di omessa dichiarazione di singoli beni posseduti nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, è dovuta una penalità pari all'ammontare del loro valore.

 

          Art. 13.

     Chiunque detiene beni delle persone indicate negli articoli 3 e 4 è tenuto a farne dichiarazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha il domicilio o la residenza o la dimora.

     Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente incorre in una penalità pari al valore dei beni non dichiarati, salvo che non dimostri un grave impedimento o la ignoranza delle qualifiche rivestite dalle persone stesse.

     La disposizione del comma precedente non si applica alle banche ed agli istituti di credito se non per le persone loro indicate dall'Alto Commissariato, dalle Intendenze di finanza o dalle Sezioni speciali.

 

          Art. 14.

     Nel formulare la proposta di accertamento prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la Sezione speciale della Commissione provinciale può, ove sussistano prove manifeste della esistenza di profitti avocabili, ordinare alle persone contro cui la proposta è diretta, il pagamento in via provvisionale, di una quota non eccedente il 25% dei profitti indicati nella proposta, salvo conguaglio in base alle risultanze dell'accertamento definitivo.

     L'ordine di pagamento ha valore di titolo esecutivo.

 

          Art. 15.

     Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposta persona, nel patrimonio del soggetto, posteriormente alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Sono esclusi i beni per i quali risulti provato che derivino da trasformazione di altri beni o da investimento di denaro preesistente nel patrimonio del soggetto. Sono esclusi altresì i beni pervenuti per successione ereditaria o per donazione avuta da parenti od affini, i relativi frutti, nonchè i beni risultanti da trasformazione di tali cespiti, semprechè non si tratti di beni derivanti da profitti avocabili nei confronti del dante causa.

     L'incremento determinato ai sensi del comma precedente è aumentato dal 15% a titolo di possesso presunto di gioielli, denaro e mobili di valore.

 

          Art. 16.

     A richiesta dell'Amministrazione finanziaria o d'ufficio, la Sezione speciale della Commissione provinciale può ordinare che beni determinati esistenti nel patrimonio del soggetto siano direttamente avocati allo Stato, determinandone il valore ed imputandolo in diminuzione dell'intero profitto avocabile accertato.

 

          Art. 17.

     Chiunque sia soggetto all'avocazione per profitti di regime è considerato commerciante al fine della dichiarazione di fallimento. Questo, nel caso di morosità nel pagamento dei profitti definitivamente accertati, è dichiarato dal tribunale competente su istanza dell'Intendente di finanza.

     La data di cessazione dei pagamenti è quella della incorsa mora.

 

          Art. 18.

     Accanto alla Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte possono, con decreto del Ministro per le finanze, essere costituite una o più sottosezioni, ciascuna presieduta dal presidente del tribunale o da altro magistrato di pari grado o di grado immediatamente inferiore e composta di quattro commissari da nominarsi a norma dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

     Con lo stesso decreto il Ministro per le finanze nomina, su designazione del Ministro per la grazia e giustizia, i presidenti delle sottosezioni.

     Con decreto del Ministro per le finanze sono nominati membri supplenti in numero pari a quelli ordinari della sezione.

     Con decreto del Ministro per le finanze possono essere costituite, accanto alla Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, una o più sottosezioni, i cui presidenti e membri sono nominati a norma dell'art. 32 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

     Della Sezione speciale della Commissione centrale fanno parte altresì quattro membri supplenti da nominarsi, nelle forme stabilite dal detto art. 32, tra le stesse categorie tra le quali sono scelti quelli ordinari.

     L'attribuzione della cognizione dei singoli procedimenti alla sezione o alle sottosezioni spetta al presidente della Sezione speciale, che può, in caso di impedimento di uno o più commissari della sezione o delle sottosezioni, provvedere a sostituirli rispettivamente con un commissario delle sottosezioni o con un commissario effettivo o supplente della sezione.

 

          Art. 19.

     La competenza per l'accertamento dei profitti di regime spetta alla Sezione speciale della Commissione provinciale nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio o, nel caso che questo sia sconosciuto ovvero che il soggetto sia deceduto, alla sezione nella cui circoscrizione il medesimo risulti avere avuto l'ultimo domicilio.

 

          Art. 20.

     Spetta alla competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale la decisione di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali relative all'accertamento e alla liquidazione dei profitti di regime. La decisione di tali questioni non ha efficacia rispetto ai terzi.

     Sono in ogni caso escluse dalla competenza della Sezione speciale le questioni di falso, di stato e di capacità, che non sia quella di stare in giudizio.

     Sorgendo una di tali questioni, la Sezione speciale, se la ritenga influente ai fini della decisione della controversia, ordina la sospensione del procedimento fino a quando non sia intervenuta la decisione del giudice competente, salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di promuovere o di proseguire il relativo giudizio.

 

          Art. 21.

     I poteri indicati nel primo comma dell'art. 31 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, competono, ai fini del reperimento dei beni dei presunti profittatori, altresì alle Intendenze di finanza, le quali possono esercitarli anche presso terzi.

     Oltre ai poteri indicati nel primo comma di detto art. 31 le Sezioni speciali della Commissione provinciale e di quella centrale hanno quello di procedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, a perquisizione domiciliare, anche presso terzi, nelle forme prescritte dal codice di procedura penale.

     Gli stessi poteri spettano, ai fini del sequestro, al presidente del tribunale e, dopo la costituzione delle Sezioni speciali, ai presidenti di queste.

 

          Art. 22.

     La Sezione speciale della Commissione provinciale notifica la proposta di accertamento al soggetto od ai suoi eredi e ne dà comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Alto Commissario, nonchè all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione stessa.

     Il reclamo avverso la proposta di accertamento deve essere, così dalle parti private come dall'Amministrazione delle finanze, interposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica per le prime e dal ricevimento della comunicazione della proposta stessa per la seconda.

     Il reclamo si propone mediante deposito nella segreteria della Sezione speciale della Commissione provinciale dell'originale e di quattro copie, queste in carta semplice. La segreteria ne rilascia ricevuta, che costituisce l'unica prova del deposito e della data in cui è eseguito.

     Ove le parti private risiedano o dimorino in luogo diverso da quello in cui ha sede la Sezione speciale competente, il reclamo può essere depositato nella segreteria della più vicina Sezione speciale che ne rilascia ricevuta, ne attesta la data di deposito e ne cura l'immediato inoltro alla Sezione competente.

     Il reclamo deve contenere tutte le eccezioni e difese contro la proposta, indicare specificatamente i mezzi di prova e, quando si tratti di documenti, offrirne la comunicazione mediante deposito nella segreteria, da effettuarsi entro 30 giorni da quello del reclamo.

     Scaduto quest'ultimo termine, il presidente fissa, con proprio decreto, l'udienza per la discussione e nomina il relatore.

     Nel corso del giudizio non possono proporsi nuove eccezioni, dedursi nuovi mezzi di prova o esibirsi nuovi documenti a meno che la Sezione speciale non ne riconosca la utilità ai fini del giudizio.

 

          Art. 23.

     Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando in rappresentanza dell'Amministrazione siasi costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

     Tanto le parti private che l'Amministrazione, e, per essa, l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie aggiuntive corredate da cinque copie, queste in carta semplice.

     All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante dell'Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

     L'assunzione dei mezzi di prova può essere, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando trattisi di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

 

          Art. 24.

     La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

     La motivazione in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 20 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuta nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 25.

     I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

 

          Art. 26.

     Si applicano, quanto alla competenza e ai poteri della Sezione speciale della Commissione centrale, alla proposizione del ricorso e, in genere, al giudizio in grado di appello, le norme dei precedenti articoli 20 e 24.

 

          Art. 27.

     Le misure cautelari indicate negli articoli seguenti sono disposte di ufficio, ovvero su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, dal presidente della Sezione speciale della Commissione provinciale, competente a norma dell'art. 18, ovunque si trovino i beni da sottoporre a tali misure. In caso di urgenza possono essere altresì disposte di ufficio, ovvero su richiesta del presidente della Sezione speciale competente, dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, dal presidente della Sezione speciale, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite.

     Prima della costituzione della Sezione speciale, le dette misure sono disposte, di ufficio o su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'indiziato profittatore ha il domicilio o abbia avuto l'ultimo domicilio, dovunque le misure debbono essere eseguite, ovvero dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni da assoggettarsi alle stesse.

 

          Art. 28.

     E' costituito presso l'Alto Commissariato un Comitato tecnico al quale spetta:

     a) di pronunciare se la misura cautelare che gli organi competenti ritengano di adottare debba attuarsi nella forma del sindacato, oppure, ove appaia necessario, in quella del sequestro, nonchè di dettare caso per caso le modalità di esecuzione della misura prescelta e di amministrazione dei beni sottoposti alla medesima;

     b) di pronunciare se, in luogo del sindacato o del sequestro, la garanzia debba essere assunta mediante iscrizione di ipoteca legale o prestazione di cauzione determinando, nel primo caso, il valore della garanzia, nonchè i beni da assoggettarsi e, nel secondo, l'importo e la natura della cauzione, nonchè il termine perentorio in cui deve essere prestata;

     c) di designare i sindacatori e i sequestratari scegliendoli, preferibilmente, per gli immobili, tra gli Istituti esercenti il credito fondiario ed agrario; per i mobili, denaro, titoli e valori tra la Banca d'Italia, le Banche di diritto pubblico e di interesse nazionale, le Banche regionali e popolari e le Casse di risparmio; per le Aziende e i titoli industriali tra l'Istituto per la ricostruzione industriale e gli Enti e le Società controllate dal Demanio mobiliare;

     d) di dirigere, vigilare e controllare l'operato dei sindacatori e sequestratari, di esaminare e approvare i rendiconti e le relazioni che gli stessi dovranno periodicamente fargli;

     e) di liquidare le somme dovute, a titolo di rimborso spese o compensi, ai sequestratari e ai sindacatori con provvedimento non impugnabile sia in via giurisdizionale che in via amministrativa.

 

          Art. 29.

     Il Comitato è presieduto dall'Alto Commissario o da un suo delegato ed è composto di sei membri da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze, di cui uno appartenente al Ministero delle finanze, uno designato dal Ministro per il tesoro e gli altri quattro scelti tra persone, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni od estranee ad esse, particolarmente versate in materia di economia, agricoltura, industria e commercio.

     Il Comitato ha una propria segreteria, un ufficio di ragioneria ed un ufficio tecnico con non più di venti impiegati in complesso, temporaneamente distaccati da pubbliche amministrazioni. Esso dispone inoltre di un corpo di dieci ispettori da scegliersi tra ingegneri, commercialisti, chimici, ragionieri, agronomi ed altri esperti temporaneamente assunti tra estranei alle pubbliche amministrazioni o distaccati da queste.

     I dipendenti da pubbliche amministrazioni chiamati a far parte del Comitato, della segreteria e degli altri uffici o nominati ispettori sono distaccati nella forma del comando e la spesa relativa alle competenze ad essi spettanti deve essere rimborsata alle amministrazioni di appartenenza. Il trattamento economico da corrispondersi agli estranei alle pubbliche amministrazioni chiamati a far parte del Comitato o nominati ispettori sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

     Il Comitato può, per l'assolvimento dei suoi compiti avvalersi dell'organo legale, nonchè degli organi tecnici finanziari e di polizia dello Stato.

 

          Art. 30.

     Gli organi competenti a promuovere o a ordinare misure cautelari debbono, prima di richiederle e disporle, farne rapporto al Comitato ed attenersi alle determinazioni dallo stesso adottate a norma dell'art. 28.

     In caso di urgenza detti organi possono promuovere e disporre il sequestro, salvo a convertire tale misura in quella diversa che fosse decisa dal Comitato o, nel caso di conferma della forma del sequestro, a sostituire il sequestratario con la persona che fosse dal Comitato stesso a tale ufficio designata.

     Per i sequestri già eseguiti, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico, su rapporto dell'autorità che li ha promossi o disposti, adotta le determinazioni indicate alle lettere a), b), c) dell'art. 28 dandone notizia per l'esecuzione all'autorità medesima.

 

          Art. 31.

     Nel disporre la misura cautelare, l'organo competente ai sensi dell'art. 27 dichiara decaduti i Commissari ai quali fosse stato in precedenza affidata la gestione di determinati beni o gruppi di beni.

     Per i sequestri già eseguiti la decadenza dei commissari è pronunziata dall'organo anzidetto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 32.

     L'organo competente ai sensi dell'art. 27 può ordinare che vengano sottoposte alle misure cautelari previste dall'art. 28 lettere a) e b), i beni immobili e mobili e, ove appaia necessario, le aziende e le altre universalità di mobili appartenenti oltre che alle persone indicate negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, od ai loro eredi:

     a) alle persone fisiche interposte;

     b) ai legatari, ai donatari ed alle altre persone a favore delle quali siano stati effettuati atti di disposizione previsti dall'art. 29 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, quando risultino insufficienti le garanzie assunte nei confronti dell'indiziato profittatore e dei suoi eredi.

 

          Art. 33.

     Il sequestro si esegue a norma degli articoli 678, 679 c.p.c..

     Non si applicano gli articoli 674, 675, 680 c.p.c. anche nel caso di sequestro ordinato di ufficio. I beni indicati nell'art. 520, c.p.c. sono custoditi secondo le determinazioni del Comitato tecnico.

     Il sequestro può eseguirsi anche sui libri, registri, documenti, modelli, campioni ed ogni altra cosa da cui possano desumersi elementi di prova circa la provenienza dei profitti.

     Il sequestro dei titoli azionari è, di norma, eseguito sul titolo e deve essere notificato al legale rappresentante della società emittente.

     Può essere eseguito anche mediante notifica di precetto al legale rappresentante della società emittente, che è tenuta a richiamare subito i titoli sequestrati e a comunicare, entro trenta giorni da detta notifica gli estremi dei titoli non consegnatile, all'organo che ha richiesto ed ordinato il sequestro.

     Salvo il diritto di promuovere, per tali titoli, la procedura di ammortamento, detto organo ha la facoltà di richiedere alla società emittente, in sostituzione dei titoli stessi, certificati da intestarsi al sequestratario e in virtù dei quali questo è legittimato ad esercitare i diritti indicati nell'articolo seguente.

     Il trasferimento dei titoli azionari è, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vincolato di diritto alla condizione sospensiva che, al momento in cui è effettuato, non sia stato notificato al legale rappresentante della società emittente il sequestro dei titoli trasferiti.

     Le norme dei comma precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche per le quote sociali.

 

          Art. 34.

     Il diritto di voto per atti ed affari di ordinaria amministrazione spetta al sequestratario che lo esercita in conformità delle determinazioni adottate dal Comitato tecnico.

     Il diritto di voto per atti ed affari eccedenti l'ordinaria amministrazione spetta al sequestrato, salva al sequestratario la facoltà di impugnare, previa autorizzazione del Comitato tecnico, la relativa delibera, quando risulti che il voto del sequestrato abbia determinato la maggioranza prescritta.

     Si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 2378 c. c..

     Spetta altresì al sequestratario di esercitare, in via surrogatoria, tutte le azioni spettanti al sequestrato in qualità di socio.

     Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee sociali.

 

          Art. 35.

     Sulla istanza del sequestrato, il Comitato tecnico può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonchè ad eseguire i versamenti richiesti sulle azioni, utilizzando a tali fini i fondi disponibili della gestione sequestrataria.

 

          Art. 36.

     Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di rilascio e senza la osservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile.

 

          Art. 37.

     Il sequestro è efficace fino a che non sia intervenuta pronunzia irretrattabile delle Sezioni speciali.

 

          Art. 38.

     La competenza a risolvere gli incidenti che sorgono durante l'esecuzione delle misure cautelari spetta agli organi indicati nell'art. 27.

 

          Art. 39.

     La persona contro cui è ordinato il sequestro può ricorrere per ottenere la revoca, la riduzione o la commutazione in altra forma di garanzia. Il ricorso è diretto all'autorità che ha disposto il sequestro, la quale decide sentito il Comitato tecnico.

     Il sequestro può essere revocato, ridotto o commutato in altra forma di garanzia, anche di ufficio, dall'autorità che lo dispose, sentito il Comitato tecnico.

     Costituita, peraltro, la Sezione speciale spetta solo al presidente di essa di disporre, sentito il Comitato tecnico, la revoca, la riduzione o la commutazione del sequestro ordinato in precedenza dal presidente del tribunale.

 

          Art. 40.

     Il credito dello Stato per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore con collocazione, quanto ai mobili, prima dei crediti indicati al numero 15 dell'art. 2778 c.c., e, quanto agli immobili, prima dei crediti, indicati al numero 5 dell'art. 2780 c.c.

     Al credito dello Stato sono preferiti i crediti garantiti da ipoteca anteriore al 25 luglio 1943, nonchè i crediti chirografari risultanti da scritture di data certa anteriore al 25 luglio 1943.

 

          Art. 41.

     Presso le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e presso la Sezione speciale della Commissione centrale, funziona un ufficio di segreteria composto di uno o più segretari, nonchè di un congruo numero di impiegati per i servizi d'ordine, di copia e di notificazione degli atti.

     I segretari intervengono alle pubbliche udienze, assistono il presidente e i commissari nell'assunzione delle prove, nonchè negli accessi, nelle perquisizioni ed ispezioni, sottoscrivono con i decidenti le decisioni, ne rilasciano copia certificandone, al pari di ogni altro atto, la conformità all'originale ed assolvono, in genere, le attribuzioni che la legge demanda ai cancellieri presso il giudice ordinario.

     Presso le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e presso la Sezione speciale della Commissione centrale possono altresì essere addetti uno o più ufficiali o sottufficiali di polizia giudiziaria nonchè uno o più esperti tecnici e contabili.

     Il personale indicato nei comma precedenti, se già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, deve essere assunto in servizio presso le Commissioni, in qualità di comandato.

     Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, determina, con proprio decreto, il numero massimo degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, da assumersi nella detta qualità.

     La spesa relativa alle competenze spettanti al personale comandato deve essere rimborsata alle amministrazioni alle quali il personale stesso appartiene.

     Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato ad assumere personale non di ruolo, per il numero massimo da determinarsi con suo decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 42.

     Le spese, i diritti e le indennità per la esecuzione dei sequestri sono anticipate dall'Amministrazione delle finanze. Esse sono ripetibili nei confronti della parte soccombente.

     Le parti private, quando su loro richiesta la Commissione disponga indagini, perizie od altri mezzi di prova, debbono, qualora la Sezione lo prescriva, anticiparne le spese, da determinarsi in via presuntiva, salvo conguaglio, ed eseguirne il deposito nel termine che sarà di volta in volta prefisso.

     Di ogni altra spesa e tassa per atti della Commissione nonchè per la difesa dell'Amministrazione sarà, al pari dei diritti per notifiche, rilascio di copie e simili, fatta prenotazione a debito in apposito campione, da tenersi dalla segreteria della Sezione speciale che provvederà a giudizio esaurito, a curarne il ricupero, col procedimento della liquidazione e riscossione delle spese e tasse giudiziarie a debito, contro la persona nei cui confronti sia stata pronunciata l'avocazione o, in solido, contro ogni altra persona intervenuta nel giudizio e le cui istanze siano state respinte.

 

          Art. 43.

     L'Intendente di finanza, sia d'ufficio che su domanda del debitore può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito, mediante versamento diretto in Tesoreria.

     Qualora il debitore non versi alla scadenza fissata la somma dovuta l'Intendente di finanza ne affida la riscossione al competente esattore delle imposte, con l'aggiunta dell'indennità di mora e degli aggi di esazione. L'indennità di mora è di spettanza dell'Erario.

     Per la riscossione dei profitti di regime a mezzo dell'esattore valgono le norme ed i privilegi stabiliti per la riscossione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso.

     Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate norme circa la misura dell'aggio da attribuire agli agenti della riscossione.

 

          Art. 44.

     Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti di regime, l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva della Commissione. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti è fissato dal Comitato tecnico previsto dai precedenti articoli 28 e 29.

     Riuscito infruttuoso l'unico esperimento d'asta, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

     Per l'esecuzione sui beni mobili, ferma la norma del primo comma relativa al prezzo minimo, il nuovo incanto, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e successive modificazioni, deve essere autorizzato dall'Intendente di finanza, il quale ha facoltà di disporre la devoluzione allo Stato dei beni invenduti.

     In ogni caso, lo Stato ha diritto di prelazione sui beni subastali, per il prezzo raggiunto nell'esperimento definitivo.

     Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni trenta dalla aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria.

     Per i titoli azionari ed obbligazionari e per le quote sociali il diritto di prelazione può essere esercitato anche prima dell'inizio della procedura esecutiva, quanto ai titoli, in base al valore di borsa o in mancanza, in base a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio, e quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di commercio.

 

          Art. 45.

     Tra gli atti a titolo gratuito contemplati sotto il numero uno dell'art. 29 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non sono compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio.

     Tra gli atti di disposizione contemplati sotto il numero due dell'articolo stesso non sono compresi quelli aventi per oggetto il pagamento di un debito certo e liquido che risulti costituito non allo scopo di oberare artificiosamente di passività il patrimonio del debitore.

     Gli altri atti di disposizione non a titolo gratuito, intanto sono privi di effetto, ai sensi della prima parte di detto articolo in quanto sia dimostrato che il proprietario dei beni, già posseduti dalla persona debitrice di profitti avocati, sapeva o poteva sapere, al momento in cui acquistava la proprietà di tali beni, che tra i suoi danti causa esistesse detta persona e che essa avesse realizzato profitti di regime.

     L'azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall'Amministrazione finanziaria, innanzi al giudice competente secondo le norme ordinarie, contro il debitore e la persona a favore della quale sia stato dallo stesso compiuto l'atto di disposizione.

     La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione.

     L'azione si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la decisione di avocazione è divenuta irrevocabile.

 

          Art. 46.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali debbono formare e comunicare all'Alto Commissario l'elenco nominativo delle persone sottoposte o da sottoporre al giudizio di avocazione a norma degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

     L'Alto Commissario provvede, entro il mese successivo, alla pubblicazione di tali elenchi nella "Gazzetta Ufficiale" e al deposito degli stessi presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, del pubblico registro automobilistico, del pubblico registro navale, del pubblico registro aeronautico, nonchè presso le borse valori.

     Avvenuta la pubblicazione ed eseguito il deposito di detti elenchi, l'azione per la dichiarazione di inefficacia prevista nell'articolo precedente, non è proponibile per gli atti di disposizione successivamente effettuati qualora le persone che li hanno compiuti o i loro danti causa non risultino comprese negli elenchi stessi.

     Decorso il termine di prescrizione stabilito nel successivo art. 49 o definito il procedimento di avocazione o soddisfatto il credito dello Stato, l'Alto Commissario con provvedimento pubblicato e depositato nei modi prescritti dal secondo comma dichiara cessata la ragione della inclusione nell'elenco di determinate persone.

     E' in facoltà dell'Alto Commissario, sentito il Comitato tecnico, di autorizzare in ogni momento l'alienazione di determinati beni da parte di persone comprese negli elenchi, imponendo, se del caso, condizioni particolari per la migliore garanzia del credito dello Stato.

 

          Art. 47.

     Su istanza dell'Alto Commissario, dell'Amministrazione finanziaria o del presidente della Sezione speciale, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o fallimentari in corso o sopravvenute a carico delle persone sottoposte al giudizio stesso o nei confronti delle quali vengano o siano state adottate misure cautelari.

 

          Art. 48.

     Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato può essere consentito, previa autorizzazione del Comitato tecnico, il pagamento dei crediti aventi privilegio anteriore al credito dello Stato, a norma del primo comma dell'art. 40, nonchè di quelli previsti nel secondo comma dell'articolo stesso e degli altri il cui pagamento risulti di evidente utilità per l'amministrazione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro.

 

          Art. 49.

     L'azione dello Stato per l'accertamento dei profitti di regime si prescrive nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     La notifica della proposta di accertamento interrompe la prescrizione la quale non corre per tutta la durata del giudizio innanzi le Sezioni speciali delle Commissioni delle imposte.

 

          Art. 50.

     Il credito dello Stato per profitti di regime si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto irretrattabile.

     La prescrizione è interrotta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'ordine di versamento diretto in Tesoreria.

 

          Art. 51.

     Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato tecnico, previsto dall'art. 28, e delle Sezioni speciali delle Commissioni delle imposte sono a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre i necessari stanziamenti e ad apportare le occorrenti variazioni.

 

          Art. 52.

     Per tutto quanto non sia disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e nel regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, e successive modificazioni.

 

          Art. 53.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o comunque con esse incompatibili.

 

          Art. 54.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale". Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.