Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 44. Fascismo |
Capitolo: | 44.1 fascismo |
Data: | 26/04/1945 |
Numero: | 195 |
Sommario |
Art. 1. Chiunque ricostituisce, sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista ovvero ne promuove la ricostituzione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni |
Art. 2. Chiunque svolge attività fascista impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini è punito, qualora il [...] |
Art. 3. Chiunque, al fine di svolgere l'attività fascista preveduta negli articoli precedenti, promuove, dirige o sovvenziona una banda armata è punito, per ciò solo, con la [...] |
Art. 4. Nella ipotesi di concorso del reato previsto dall'art. 3 con alcuno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, quando si tratti di atti che per la loro gravità siano tali [...] |
Art. 5. Chiunque con la diffusione di stampati o di false notizie o con qualsiasi mezzo di propaganda istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, [...] |
Art. 6. Chiunque dà rifugio o assistenza ai colpevoli di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, o li aiuta a eludere le investigazioni della autorità, ovvero a [...] |
Art. 7. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria, e, quando è possibile, a giudizio direttissimo |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" e rimane in vigore per la durata di un anno |
§ 44.1.21 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 195. [1]
Punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata.
(G.U. 15 maggio 1945, n. 58)
Chiunque ricostituisce, sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista ovvero ne promuove la ricostituzione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
Chiunque vi aderisce è punito con la reclusione da due a dieci anni.
Chiunque svolge attività fascista impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da tre a dodici anni.
Chiunque, al fine di svolgere l'attività fascista preveduta negli articoli precedenti, promuove, dirige o sovvenziona una banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da quindici a trenta anni.
Chiunque partecipa alla banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da cinque a quindici anni.
Nella ipotesi di concorso del reato previsto dall'art. 3 con alcuno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, quando si tratti di atti che per la loro gravità siano tali da poter provocare o alimentare la guerra civile, i promotori e i capi possono essere puniti con le pene comminate dall'art. 2 del
Chiunque con la diffusione di stampati o di false notizie o con qualsiasi mezzo di propaganda istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da due a dieci anni.
Chiunque dà rifugio o assistenza ai colpevoli di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, o li aiuta a eludere le investigazioni della autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o all'esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde le tracce e gli indizi del delitto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Non è punibile chi commette il fatto per salvare un ascendente o discendente, o il coniuge, o un fratello, o una sorella, o uno zio, o un nipote, o un affine entro il secondo grado, tranne, in quest'ultimo caso, che sia morto il coniuge e non vi sia prole.
Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria, e, quando è possibile, a giudizio direttissimo.
Nei casi di competenza della Corte di assise questa è formata ai sensi dell'art. 4 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" e rimane in vigore per la durata di un anno.
[1] Abrogato dall'art. 2 del