§ 44.1.d - Legge 26 ottobre 1940, n. 1769.
Modificazioni al testo unico delle leggi sui consigli e uffici provinciali delle corporazioni, approvato con regio decreto 20 settembre 1934-XII, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:26/10/1940
Numero:1769


Sommario
Art. unico.      All'art. 58 del testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, è [...]


§ 44.1.d - Legge 26 ottobre 1940, n. 1769. [1]

Modificazioni al testo unico delle leggi sui consigli e uffici provinciali delle corporazioni, approvato con regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011.

(G.U. 11 gennaio 1941, n. 8).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 58 del testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, è sostituito il seguente:

     “L'esercizio finanziario dei consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

     “Non più tardi del mese di agosto, i consigli debbono sottoporre alla approvazione del ministero delle corporazioni il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

     “Entro il mese di marzo i consigli debbono far pervenire allo stesso ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

     “Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del ministro per le corporazioni”.


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.