§ 44.1.9 - Legge 27 maggio 1940, n. 707.
Soppressione dei collegi e dei consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai sindacati distrettuali fascisti dei notai.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:27/05/1940
Numero:707


Sommario
Art. 1.      I collegi e i consigli notarili sono soppressi
Art. 2.      Le funzioni che secondo le vigenti leggi spettano ai collegi e ai consigli notarili e quelle che a norma dell'art. 3 del regio decreto 6 maggio 1929 - VII, n. 972, [...]
Art. 3.      La elezione o la nomina del segretario e dei membri del direttorio del sindacato nazionale fascista dei notai non ha effetto se non è approvata con regio decreto su [...]
Art. 4.      Fermi restando i requisiti di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale richiesti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926 - IV, n. 563, non possono essere eletti o [...]
Art. 5.      I provvedimenti previsti dall'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926 - IV, n. 563, sono adottati, nei confronti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai, [...]
Art. 6.      Non possono intervenire alle adunanze delle assemblee delle associazioni sindacali dei notai i soci che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti [...]
Art. 7.      Per le deliberazioni degli organi dei sindacati distrettuali fascisti dei notai che riflettono l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite con la presente legge, il [...]
Art. 8.      Il ministro per le corporazioni delibera in ultima istanza, di concerto con quello per la grazia e giustizia, su tutti i ricorsi dei segretari e dei membri dei [...]
Art. 9.      Le modificazioni dell'organizzazione sindacale dei notai e quelle degli statuti delle relative associazioni sono approvate con decreto reale, da emanarsi su proposta del [...]
Art. 10.      In rapporto alle funzioni che con la presente legge vengono attribuite ai sindacati distrettuali fascisti dei notai, il ministro per la grazia e giustizia, i procuratori [...]
Art. 11.      Le ispezioni periodiche agli atti, ai repertori e ai registri del segretario del sindacato distrettuale e dei membri del direttorio che siano stati delegati dal [...]
Art. 12.      Tutte le tasse, i diritti, le quote delle ammende e ogni altro provento dovuti per qualsiasi titolo ai collegi e ai consigli notarili sono attribuiti ai sindacati [...]
Art. 13.      Nei confronti del segretario e dei membri del direttorio del sindacato distrettuale, e dei notai che rivestono cariche sociali nel sindacato nazionale fascista dei notai [...]
Art. 14.      Indipendentemente dalla competenza attribuita con la presente legge al direttorio del sindacato distrettuale per l'applicazione delle pene disciplinari che spettava al [...]
Art. 15.      Il n. 2 dell'art. 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è modificato come segue (Omissis)
Art. 16.      I distretti notarili di Fiume, di Pola e di Zara rimangono separati fra loro, indipendentemente dal numero dei notai rispettivamente assegnati
Art. 17.      Il patrimonio e gli atti di ciascun consiglio notarile soppresso sono devoluti al sindacato distrettuale fascista dei notai che assume le funzioni del consiglio stesso
Art. 18.      Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i sindacati distrettuali fascisti dei notai procederanno alla rinnovazione delle cariche sociali
Art. 19.      La presente legge entrerà in vigore nel sessantesimo giorno dopo la pubblicazione dell'unico provvedimento con cui saranno stati legalmente riconosciuti tutti i [...]


§ 44.1.9 - Legge 27 maggio 1940, n. 707. [1]

Soppressione dei collegi e dei consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai sindacati distrettuali fascisti dei notai.

(G.U. 3 luglio 1940, n. 154)

 

 

     Art. 1.

     I collegi e i consigli notarili sono soppressi.

 

          Art. 2.

     Le funzioni che secondo le vigenti leggi spettano ai collegi e ai consigli notarili e quelle che a norma dell'art. 3 del regio decreto 6 maggio 1929 - VII, n. 972, spettano ai presidenti dei tribunali di Fiume; di Pola e di Zara, sono attribuite ai sindacati distrettuali fascisti dei notai legalmente riconosciuti.

     Le funzioni già di competenza dei collegi notarili, dei consigli notarili e dei presidenti dei consigli stessi, saranno rispettivamente esercitate dalle assemblee, dai direttorii e dai segretari dei sindacati distrettuali.

     Le mansioni del segretario e del tesoriere del consiglio notarile sono affidate dal direttorio del sindacato a due dei suoi componenti.

 

          Art. 3.

     La elezione o la nomina del segretario e dei membri del direttorio del sindacato nazionale fascista dei notai non ha effetto se non è approvata con regio decreto su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno. L'approvazione può essere in ogni tempo revocata.

     L'elezione o la nomina dei segretari e dei membri dei sindacati distrettuali fascisti dei notai non ha effetto se non è approvata con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia. L'approvazione può essere in ogni tempo revocata.

 

          Art. 4.

     Fermi restando i requisiti di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale richiesti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926 - IV, n. 563, non possono essere eletti o nominati alle cariche sociali nelle associazioni sindacali dei notai gli appartenenti alla categoria che siano sospesi, inabilitati e temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile secondo le disposizioni dell'ordinamento del notariato, e se già eletti o nominati decadono dalle cariche stesse.

 

          Art. 5.

     I provvedimenti previsti dall'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926 - IV, n. 563, sono adottati, nei confronti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai, dal ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia.

     Quando l'amministrazione straordinaria del sindacato venga affidata ad un commissario, questi deve essere scelto tra i notai esercenti nel distretto notarile, e ove ragioni speciali lo consiglino tra quelli esercenti nella circoscrizione della corte d'appello.

 

          Art. 6.

     Non possono intervenire alle adunanze delle assemblee delle associazioni sindacali dei notai i soci che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile a norma delle disposizioni sull'ordinamento del notariato.

     Non può il segretario nè alcuno dei componenti il direttorio o l'assemblea prendere parte alle deliberazioni nè assistere alle discussioni concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge ai sindacati distrettuali fascisti dei notai:

     1) quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente;

     2) quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro del direttorio sia intervenuto come testimone, od abbia fornito al segretario informazioni sui fatti che formano oggetto della investigazione disciplinare in corso.

 

          Art. 7.

     Per le deliberazioni degli organi dei sindacati distrettuali fascisti dei notai che riflettono l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite con la presente legge, il potere di annullamento di cui all'art. 29, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926 - IV, n. 1130, spetta al ministro per le corporazioni di concerto con quello per la grazia e giustizia.

 

          Art. 8.

     Il ministro per le corporazioni delibera in ultima istanza, di concerto con quello per la grazia e giustizia, su tutti i ricorsi dei segretari e dei membri dei direttorii dei sindacati distrettuali contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dai competenti organi delle associazioni sindacali a norma degli statuti.

 

          Art. 9.

     Le modificazioni dell'organizzazione sindacale dei notai e quelle degli statuti delle relative associazioni sono approvate con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro per le corporazioni di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia, previo parere del comitato corporativo centrale, ai sensi della legge 20 marzo 1930 - VIII, n. 206, e successive modificazioni.

 

          Art. 10.

     In rapporto alle funzioni che con la presente legge vengono attribuite ai sindacati distrettuali fascisti dei notai, il ministro per la grazia e giustizia, i procuratori generali presso le corti e sezioni di corte d'appello, e i procuratori del Re presso i tribunali esercitano sui segretari e sui direttorii dei sindacati tutti i poteri di vigilanza e di ispezione che ad essi spettavano in confronto dei consigli notarili.

     I poteri di vigilanza e di tutela, che secondo le leggi e gli statuti spettano in confronto dei sindacati ad altre autorità politiche o amministrative o ad associazioni sindacali di grado superiore, non si estendono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

 

          Art. 11.

     Le ispezioni periodiche agli atti, ai repertori e ai registri del segretario del sindacato distrettuale e dei membri del direttorio che siano stati delegati dal segretario, secondo le disposizioni sull'ordinamento del notariato, per procedere alle ispezioni in confronto dei notai del distretto, sono eseguite da un ispettore superiore del ministero di grazia e giustizia o da un magistrato delegato, ai sensi dell'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

     Allo stesso modo si provvede per le ispezioni agli atti, ai repertori e ai registri dei notai che rivestono cariche sociali nel sindacato nazionale fascista dei notai e nella confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

 

          Art. 12.

     Tutte le tasse, i diritti, le quote delle ammende e ogni altro provento dovuti per qualsiasi titolo ai collegi e ai consigli notarili sono attribuiti ai sindacati distrettuali fascisti dei notai, e destinati alle spese necessarie per l'esercizio delle attribuzioni affidate ai sindacati stessi con la presente legge.

 

          Art. 13.

     Nei confronti del segretario e dei membri del direttorio del sindacato distrettuale, e dei notai che rivestono cariche sociali nel sindacato nazionale fascista dei notai e nella confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, le pene disciplinari dell'avvertimento e della censura previste nell'art. 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono applicate con decreto del presidente del tribunale nella cui giurisdizione è la sede del sindacato distrettuale, secondo le disposizioni dell'art. 150 della legge stessa.

 

          Art. 14.

     Indipendentemente dalla competenza attribuita con la presente legge al direttorio del sindacato distrettuale per l'applicazione delle pene disciplinari che spettava al consiglio notarile, rimane ferma la facoltà delle associazioni sindacali dei notai legalmente riconosciute di promuovere le azioni disciplinari a carico dei notai per le infrazioni che sono di cognizione del tribunale, e di proporre le relative impugnazioni ai termini dell'art. 2 del regio decreto 24 giugno 1929 - VII, n. 1301.

 

          Art. 15.

     Il n. 2 dell'art. 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è modificato come segue (Omissis).

 

          Art. 16.

     I distretti notarili di Fiume, di Pola e di Zara rimangono separati fra loro, indipendentemente dal numero dei notai rispettivamente assegnati.

 

          Art. 17.

     Il patrimonio e gli atti di ciascun consiglio notarile soppresso sono devoluti al sindacato distrettuale fascista dei notai che assume le funzioni del consiglio stesso.

 

          Art. 18.

     Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i sindacati distrettuali fascisti dei notai procederanno alla rinnovazione delle cariche sociali.

 

          Art. 19.

     La presente legge entrerà in vigore nel sessantesimo giorno dopo la pubblicazione dell'unico provvedimento con cui saranno stati legalmente riconosciuti tutti i sindacati distrettuali fascisti dei notai con competenza territoriale corrispondente alla circoscrizione dei distretti notarili, salva la determinazione di una diversa competenza relativamente ai distretti notarili di Pola e Zara.


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.