§ 43.1.11 - R.D. 12 luglio 1938, n. 1473.
Norme di attuazione della legge 7 aprile 1938, n. 475, circa la dichiarazione di pubblica utilità delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:12/07/1938
Numero:1473


Sommario
Art. 1.      I comuni, gli altri enti ed i privati i quali intendono promuovere l'espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento o [...]
Art. 2.      La istanza redatta in bollo competente deve essere accompagnata da una relazione sommaria prescritta dall'art. 3 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la quale indichi il genere delle opere da [...]
Art. 3.      Il ministro per la cultura popolare, esaminato il progetto, ove riconosca che il comune, nel quale si intendono eseguire le opere, è di particolare interesse turistico, trasmette al ministero [...]
Art. 4.      Per la formazione del piano di massima, nonché dei progetti particolareggianti di esecuzione di cui al successivo art. 7, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 e 8 della legge 25 giugno [...]
Art. 5.      Il decreto reale che dichiara le opere di pubblica utilità stabilirà i termini entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori. Tali termini potranno essere [...]
Art. 6.      Al decreto reale di dichiarazione di pubblica utilità sarà unito un esemplare della relazione ed uno del piano di massima delle opere da eseguirsi.
Art. 7.      Emanato il decreto reale che dichiara di pubblica utilità le opere da eseguirsi il ministero della cultura popolare invita i comuni, gli altri enti od i privati, che hanno promosso [...]
Art. 8.      I piani particolareggiati devono essere resi pubblici in tutti i comuni nei quali le opere devono essere eseguite e inserirsi per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia.
Art. 9.      Durante il termine di cui al precedente articolo, chiunque può prendere conoscenza del piano particolareggiato di esecuzione e presentare eventuali opposizioni.
Art. 10.      Il ministero della cultura popolare trasmette copia delle opposizioni al comune, all'ente o al privato che ha promosso l'espropriazione per le sue controdeduzioni.
Art. 11.      Scaduti i termini di cui al precedente art. 8 gli interessati provvedono a ritirare dagli uffici del comune o della prefettura i piani depositati, e li rimettono, assieme ai certificati delle [...]
Art. 12.      Il piano particolareggiato di esecuzione è approvato con decreto dei ministri per i lavori pubblici e per la cultura popolare.
Art. 13.      Possono comprendersi nelle espropriazioni non solo i beni indispensabili all'edificio alberghiero, ma anche quelli attigui, la occupazione dei quali occorra ad integrare le finalità dell'albergo [...]
Art. 14.      Il decreto reale che dichiara di pubblica utilità le opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento e la trasformazione di quelli già esistenti, indicherà per i comuni [...]
Art. 15.      Quando in luogo di un piano di massima il richiedente, all'atto della domanda per dichiarazione di pubblica utilità, presenti il piano particolareggiato di cui al precedente art. 7, [...]


§ 43.1.11 - R.D. 12 luglio 1938, n. 1473.

Norme di attuazione della legge 7 aprile 1938, n. 475, circa la dichiarazione di pubblica utilità delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in comuni di particolare interesse turistico.

(G.U. 27 settembre 1938, n. 221).

 

Art. 1.

     I comuni, gli altri enti ed i privati i quali intendono promuovere l'espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti devono presentare apposita istanza diretta al ministero dei lavori pubblici per il tramite del ministero della cultura popolare.

 

     Art. 2.

     La istanza redatta in bollo competente deve essere accompagnata da una relazione sommaria prescritta dall'art. 3 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la quale indichi il genere delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite. La istanza deve essere corredata di un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni e fabbricati che essi devono occupare. Tale piano di massima deve essere redatto tenendo conto dei piani regolatori del comune eventualmente già approvati, inserendosi negli stessi od indicando i motivi delle eventuali variazioni proposte.

     La relazione ed il piano di massima devono essere presentati in duplice esemplare.

 

     Art. 3.

     Il ministro per la cultura popolare, esaminato il progetto, ove riconosca che il comune, nel quale si intendono eseguire le opere, è di particolare interesse turistico, trasmette al ministero dei lavori pubblici la domanda e gli allegati di cui al precedente art. 2 perché proponga la emanazione del decreto reale che dichiari di pubblica utilità le opere da eseguirsi.

 

     Art. 4.

     Per la formazione del piano di massima, nonché dei progetti particolareggianti di esecuzione di cui al successivo art. 7, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 5.

     Il decreto reale che dichiara le opere di pubblica utilità stabilirà i termini entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori. Tali termini potranno essere prorogati con altro decreto reale nel caso di comprovata necessità.

     Trascorsi i termini la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni, se non in forza di un nuovo decreto reale.

 

     Art. 6.

     Al decreto reale di dichiarazione di pubblica utilità sarà unito un esemplare della relazione ed uno del piano di massima delle opere da eseguirsi.

 

     Art. 7.

     Emanato il decreto reale che dichiara di pubblica utilità le opere da eseguirsi il ministero della cultura popolare invita i comuni, gli altri enti od i privati, che hanno promosso l'espropriazione, alla compilazione dei piani particolareggianti di esecuzione.

 

     Art. 8.

     I piani particolareggiati devono essere resi pubblici in tutti i comuni nei quali le opere devono essere eseguite e inserirsi per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia.

     Per quindici giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, i piani particolareggiati di esecuzione devono rimanere depositati nell'ufficio del comune nel quale le opere dovranno eseguirsi, o presso la prefettura della provincia se le opere dovranno eseguirsi nel territorio di più comuni.

     Tale termine può essere ridotto a giorni otto con ordinanza del prefetto da pubblicarsi ed inserirsi assieme ai piani.

     Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito devono essere indicati in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni di cui al comma primo del presente articolo.

 

     Art. 9.

     Durante il termine di cui al precedente articolo, chiunque può prendere conoscenza del piano particolareggiato di esecuzione e presentare eventuali opposizioni.

     Queste dovranno essere stese in bollo competente, e accompagnate da una copia in carta semplice, dirette al ministero della cultura popolare al quale potranno essere inviate direttamente con plico raccomandato oppure trasmesse in via amministrativa.

 

     Art. 10.

     Il ministero della cultura popolare trasmette copia delle opposizioni al comune, all'ente o al privato che ha promosso l'espropriazione per le sue controdeduzioni.

 

     Art. 11.

     Scaduti i termini di cui al precedente art. 8 gli interessati provvedono a ritirare dagli uffici del comune o della prefettura i piani depositati, e li rimettono, assieme ai certificati delle avvenute pubblicazioni e deposito, nonché ad un esemplare del Foglio annunzi legali contenente la inserzione, al ministero della cultura popolare.

     Questo trasmette gli atti di cui sopra, nonché quelli delle eventuali opposizioni e controdeduzioni alla commissione di cui all'art. 2 della legge perché esprima il suo parere.

 

     Art. 12.

     Il piano particolareggiato di esecuzione è approvato con decreto dei ministri per i lavori pubblici e per la cultura popolare.

     Con lo stesso decreto si provvede anche sulle opposizioni presentate e si introducono ai piani medesimi le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di esse.

 

     Art. 13.

     Possono comprendersi nelle espropriazioni non solo i beni indispensabili all'edificio alberghiero, ma anche quelli attigui, la occupazione dei quali occorra ad integrare le finalità dell'albergo ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

     La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nel decreto reale di dichiarazione di pubblica utilità.

 

     Art. 14.

     Il decreto reale che dichiara di pubblica utilità le opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento e la trasformazione di quelli già esistenti, indicherà per i comuni nei quali siano in vigore leggi speciali di piani regolatori, le disposizioni che, giusta l'art. 4, capoverso, del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, dovranno applicarsi per quanto riguarda i criteri per la valutazione dell'indennità e le speciali procedure.

 

     Art. 15.

     Quando in luogo di un piano di massima il richiedente, all'atto della domanda per dichiarazione di pubblica utilità, presenti il piano particolareggiato di cui al precedente art. 7, l'approvazione del piano e la decisione sulle eventuali opposizioni saranno date con lo stesso decreto reale che dichiara la pubblica utilità dell'opera, da emanarsi su proposta dei due ministri per i lavori pubblici e per la cultura popolare, d'accordo con gli altri ministri eventualmente interessati.

     I piani particolareggiati dovranno però essere preventivamente pubblicati a termini del precedente art. 8 e sottoposti al parere della commissione di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 475.