§ 43.1.10 - R.D.L. 17 marzo 1938, n. 891.
Precettazione e requisizione di piante o legname di abete rosso per l'approvvigionamento delle industrie nazionali specializzate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:17/03/1938
Numero:891


Sommario
Art. 1.      I Comandi di Zona aerea territoriale hanno facoltà di ricorrere a precettazione di piante di abete rosso che saranno scelte, nei lotti boschivi cadenti al taglio nell'annata, dai Comandi della [...]
Art. 2.      La intimazione alla precettazione e l'esecuzione dell'ordine di requisizione sono affidate agli ufficiali della Milizia nazionale forestale.
Art. 3.      Il possessore, di cui all'articolo precedente che abbia ricevuto l'ordine di precettazione o di requisizione, deve, sotto la sua responsabilità, darne immediata notizia al proprietario del bosco [...]
Art. 4.      Qualunque contestazione anche giudiziaria, circa la proprietà delle cose precettate o requisite, non sospende l'esecuzione dell'ordine dell'autorità aeronautica; l'esecuzione però, non [...]
Art. 5.      All'atto della requisizione si redige un verbale il quale deve contenere:
Art. 6.      Se il detentore non obbedisce all'ordine di requisizione, l'autorità aeronautica procede alla esecuzione di ufficio, in via amministrativa a mezzo di un ufficiale della Milizia nazionale [...]
Art. 7.      Le spese per la esecuzione della precettazione, del taglio delle piante i cui tronchi saranno requisiti, per la scelta del materiale requisibile, per il trasporto, il riaccatastamento, sono [...]
Art. 8.      L'indennità di requisizione è determinata dalle Direzioni territoriali delle costruzioni aeronautiche, sentito il Comando della Milizia nazionale forestale, ed, ove non risulti dal verbale di [...]
Art. 9.      Il provvedimento che determina la indennità è notificato al detentore che deve darne notizia alla persona per conto della quale detiene.
Art. 10.      Nel termine di 30 giorni dalla notificazione al detentore, ogni interessato, sotto pena di decadenza, può impugnare la determinazione dell'indennità presso una speciale commissione avente sede [...]
Art. 11.      L'indennità è pagata al detentore o al proprietario che sia stato invitato nell'ordine di requisizione o nel verbale di consegna o con atto legalmente notificato.


§ 43.1.10 - R.D.L. 17 marzo 1938, n. 891. [1]

Precettazione e requisizione di piante o legname di abete rosso per l'approvvigionamento delle industrie nazionali specializzate.

(G.U. 6 luglio 1938, n. 151).

 

Art. 1.

     I Comandi di Zona aerea territoriale hanno facoltà di ricorrere a precettazione di piante di abete rosso che saranno scelte, nei lotti boschivi cadenti al taglio nell'annata, dai Comandi della Milizia nazionale forestale.

     I Comandi di Zona aerea territoriale hanno altresì facoltà di ricorrere a requisizione di tronchi di abete rosso sia che si trovino già abbattuti nel bosco di produzione, sia che si trovino nei centri di accatastamento o, in corso di lavorazione, presso le segherie.

 

     Art. 2.

     La intimazione alla precettazione e l'esecuzione dell'ordine di requisizione sono affidate agli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

     L'intimazione di precettazione e l'ordine di requisizione sono dati per iscritto, sotto forma di precetto personale, in cui deve essere indicato l'oggetto della prestazione in quantitativo di legname a volume, il possessore dell'immobile ove le piante sono allevate o il legname è accatastato o in lavorazione, e il termine di tempo entro il quale la requisizione deve essere effettuata.

 

     Art. 3.

     Il possessore, di cui all'articolo precedente che abbia ricevuto l'ordine di precettazione o di requisizione, deve, sotto la sua responsabilità, darne immediata notizia al proprietario del bosco o del legname abbattuto od in lavorazione, ed è costituito custode delle cose precettate o requisite, sotto le sanzioni del codice penale.

     La precettazione dà luogo a speciale contrassegno con martellatura.

 

     Art. 4.

     Qualunque contestazione anche giudiziaria, circa la proprietà delle cose precettate o requisite, non sospende l'esecuzione dell'ordine dell'autorità aeronautica; l'esecuzione però, non pregiudica i diritti delle parti.

     L'ordine di precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto ad indennizzo.

 

     Art. 5.

     All'atto della requisizione si redige un verbale il quale deve contenere:

     1) la indicazione dell'ordine in base al quale si procede;

     2) la descrizione del legname abete rosso requisito, possibilmente con le particolarità atte a determinarne il valore, e la indicazione del volume calcolato secondo i metodi di uso presso la Milizia nazionale forestale;

     3) la dichiarazione dell'avvenuta consegna e, se questa non sia contestuale, l'ordine al detentore di mantenere le cose a disposizione dell'autorità aeronautica, a mente del precedente art. 3;

     4) la determinazione dell'indennità, ove sia possibile;

     5) il nome del proprietario, a dichiarazione del possessore.

     Il verbale è redatto in triplice esemplare e deve essere sottoscritto dall'ufficiale che procede alla requisizione e dal detentore, se questi sia presente, ed in sua assenza o se non possa o non voglia sottoscrivere, da due testimoni.

     Uno degli originali è consegnato al detentore ed in sua assenza è depositato nella segreteria del comune dove la requisizione si esegue.

 

     Art. 6.

     Se il detentore non obbedisce all'ordine di requisizione, l'autorità aeronautica procede alla esecuzione di ufficio, in via amministrativa a mezzo di un ufficiale della Milizia nazionale forestale e con l'intervento del podestà o di un funzionario del comune da esso delegato e di due testimoni.

 

     Art. 7.

     Le spese per la esecuzione della precettazione, del taglio delle piante i cui tronchi saranno requisiti, per la scelta del materiale requisibile, per il trasporto, il riaccatastamento, sono eseguite dall'Amministrazione aeronautica, la quale può, occorrendo, requisire i mezzi necessari al trasporto.

 

     Art. 8.

     L'indennità di requisizione è determinata dalle Direzioni territoriali delle costruzioni aeronautiche, sentito il Comando della Milizia nazionale forestale, ed, ove non risulti dal verbale di requisizione, è stabilita con provvedimento successivo ma non oltre 60 giorni dalla data del verbale stesso.

 

     Art. 9.

     Il provvedimento che determina la indennità è notificato al detentore che deve darne notizia alla persona per conto della quale detiene.

     Nel caso che l'indennità sia stata determinata nel verbale di requisizione, la consegna dell'originale del verbale stesso tiene luogo di notificazione.

 

     Art. 10.

     Nel termine di 30 giorni dalla notificazione al detentore, ogni interessato, sotto pena di decadenza, può impugnare la determinazione dell'indennità presso una speciale commissione avente sede nel capoluogo della provincia del luogo ove trovasi il detentore, presso la Regia prefettura.

     La commissione è composta del Prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede, da un giudice di tribunale da designarsi annualmente dal presidente del tribunale del capoluogo della Provincia, da un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni, membri.

     Avverso le decisioni della commissione in materia di indennità nelle requisizioni di cui sopra non è ammesso nessun gravame, salvo il ricorso per incompetenza o eccesso di potere alle Sezioni unite della Cassazione a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzione.

 

     Art. 11.

     L'indennità è pagata al detentore o al proprietario che sia stato invitato nell'ordine di requisizione o nel verbale di consegna o con atto legalmente notificato.

     Qualora risulti, per dichiarazione del detentore o del proprietario, ovvero da atto legalmente notificato, l'esistenza di diritti o vincoli sulla cosa requisita, l'indennità è depositata presso la Cassa depositi e prestiti o nell'Ufficio postale.


[1] Convertito in legge con L. 24 febbraio 1939, n. 492. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.