Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.3 personale |
Data: | 15/05/2017 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Consiglio nazionale: composizione) |
Art. 2. Modifiche all'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Attribuzioni del Consiglio nazionale) |
Art. 3. Norme di coordinamento |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 90.3.32 - D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 67.
Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
(G.U. 19 maggio 2017, n. 115)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Visto in particolare l'articolo 2, comma 4, della suddetta
Vista la
Visto il
Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
«Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.
Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio è attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille più elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.».
2. Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonchè, ove necessario, secondo un principio di rotazione. Per le medesime finalità, in sede di prima applicazione è costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del
Art. 2. Modifiche all'articolo 20 della
1. Dopo l'articolo 20 della
«Art. 20 bis. (Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione). - 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:
a) promuove, coordina e autorizza l'attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale;
b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli albi, previo parere vincolante del Ministro della giustizia;
c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;
d) stabilisce parametri oggettivi e predeterminati ai fini della valutazione dell'attività formativa proposta e della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali;
e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri di cui alle lettere c) e d);
f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonchè quelle di accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo formativo.
2. Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica attraverso l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall'articolo 34 della presente legge. A tal fine, il Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina:
a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione delle scuole di giornalismo;
b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale può stipulare con le scuole;
c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico;
e) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante;
f) l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed organizzativo delle scuole nonchè di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso;
g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati.».
Art. 3. Norme di coordinamento
1. All'articolo 26, comma 1, della
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.