§ 86.4.255 - D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:26/07/2017
Numero:126


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Modifiche alle premesse del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
Art. 3.  Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
Art. 4.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
Art. 5.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 6.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 86.4.255 - D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

(G.U. 18 agosto 2017, n. 192)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p);

     Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

     Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

     Visto l'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del 6 aprile 2017;

     Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta del 6 aprile 2017;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;

     Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 171 del 2016.

 

     Art. 2. Modifiche alle premesse del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

     1. Nelle premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo il capoverso «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016», è inserito il seguente: «Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 6 aprile 2017:».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, le parole: «secondo parametri definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies», e le parole: «in modo paritario» sono soppresse;

     b) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «formativi e professionali» sono inserite le seguenti: «che devono comunque avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale», e le parole: «abilitazioni professionali» sono sostituite dalle seguenti: «corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi già valutati quali requisito d'accesso»;

     c) al comma 7, primo periodo, le parole: «75 punti» sono sostituite dalle seguenti: «70 punti», e al secondo periodo, dopo le parole: «nell'elenco nazionale» sono aggiunte le seguenti: «che è pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione»;

     d) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

     «7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonchè negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.

     7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, di cui al comma 6, lettera a), è esclusivamente l'attività di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonchè diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.

     7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In particolare:

     a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio;

     b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale è stata svolta;

     c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture dirigenziali.

     7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, è attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, è valutata ai fini dell'idoneità esclusivamente una singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui può essere attribuito il maggior punteggio.

     7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera b).».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «commissione regionale,» sono inserite le seguenti: «nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni,»; al quarto periodo, le parole: «non inferiore a tre e non superiore a cinque,» sono soppresse;

     b) al comma 2, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purchè i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1.»;

     c) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

 

     Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

     1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

     1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 171 del 2016.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.