Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 20/07/2017 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 5. Disposizioni finali |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 80.5.932 - D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.
(G.U. 4 agosto 2017, n. 181)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;
Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 7, della
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 16 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto
1. Il
Art. 2. Modifiche alle Premesse del
1. Nelle Premesse del
Art. 3. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del
a) al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
b) dopo il capoverso 3-quinquies è aggiunto il seguente: «3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4.».
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5. Disposizioni finali
1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.