Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.4 istruzione media e secondaria superiore |
Data: | 13/04/2017 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Servizi |
Art. 3. Beneficiari |
Art. 4. Tasse scolastiche |
Art. 5. Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità |
Art. 6. Servizi di mensa |
Art. 7. Libri di testo e strumenti didattici |
Art. 8. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare |
Art. 9. Borse di studio |
Art. 10. Potenziamento della Carta dello Studente |
Art. 11. Conferenza nazionale per il diritto allo studio |
Art. 12. Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio |
Art. 13. Accordi territoriali |
Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 57.4.290 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63.
Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonchè potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
(G.U. 16 maggio 2017, n. 112 - S.O. n. 23)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 3, 34, 76 e 117, secondo comma , lettere m) ed n) della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera f) e 184 della
Vista la
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Visto il
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Diritto allo studio e potenziamento della Carta dello Studente
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.
Art. 2. Servizi
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:
a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;
b) servizi di mensa;
c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;
d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonchè per l'istruzione domiciliare.
Art. 3. Beneficiari
1. I servizi di cui all'articolo 2 sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente.
Art. 4. Tasse scolastiche
1. Le studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
2. Il decreto di cui al comma 1 determina il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale le tasse scolastiche non sono dovute, in tutto o in parte, nel limite massimo di una prevista minore entrata pari ad euro 20 milioni. Il beneficio di cui al periodo precedente è riconosciuto ad istanza di parte nella quale è indicato il valore dell'ISEE riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.
3. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
4. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
Art. 5. Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità
1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.
3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.
Art. 6. Servizi di mensa
1. Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del
2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.
Art. 7. Libri di testo e strumenti didattici
1. A favore delle alunne e degli alunni delle scuole primarie sono forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del
2. Per le studentesse e gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto già garantito dall'articolo 27 della
3. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della
4. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 8 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Art. 8. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
1. Per garantire il diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare è assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi.
2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla
3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriore rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della
Art. 9. Borse di studio
1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonchè per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, 33,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 39,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui all'articolo 10.
4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del
5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Art. 10. Potenziamento della Carta dello Studente
1. «IoStudio - La Carta dello Studente -», di seguito denominata Carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale IoStudio sono sviluppate in identità digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei servizi.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del
Capo II
Governance e accordi territoriali
Art. 11. Conferenza nazionale per il diritto allo studio
1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI, un rappresentante delle associazioni dei genitori e un rappresentante delle associazioni degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima.
3. La Conferenza è convocata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno una volta l'anno. La partecipazione alla Conferenza non dà titolo a gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 12. Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio
1. I compiti della Conferenza sono:
a) monitorare l'attuazione del presente decreto, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine, idonee forme di collaborazione con le regioni e gli enti locali;
b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;
c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole regioni.
Art. 13. Accordi territoriali
1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonchè le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo studio, possono essere erogati anche attraverso l'uso della Carta dello studente.
Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 7, commi 3 e 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.