Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria |
Data: | 21/06/2017 |
Numero: | 108 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di principio |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Protezione dei dati personali |
Art. 4. Attribuzioni del pubblico ministero |
Art. 5. Intervento e poteri di controllo del giudice |
Art. 6. Comunicazioni all'autorità di emissione |
Art. 7. Principio di proporzione |
Art. 8. Partecipazione all'esecuzione dell'autorità di emissione |
Art. 9. Modalità particolari di esecuzione |
Art. 10. Motivi di rifiuto e di restituzione |
Art. 11. Deroghe alla doppia incriminazione |
Art. 12. Trasferimento delle prove |
Art. 13. Impugnazioni |
Art. 14. Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione |
Art. 15. Spese |
Art. 16. Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute |
Art. 17. Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione |
Art. 18. Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva |
Art. 19. Audizione mediante teleconferenza |
Art. 20. Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari |
Art. 21. Operazioni sotto copertura |
Art. 22. Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro |
Art. 23. Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana |
Art. 24. Notifica all'autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato |
Art. 25. Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni |
Art. 26. Provvedimenti di sequestro probatorio |
Art. 27. Emissione dell'ordine di indagine |
Art. 28. Impugnazione dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova |
Art. 29. Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine |
Art. 30. Contenuto dell'ordine di indagine |
Art. 31. Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa |
Art. 32. Trasmissione dell'ordine di indagine |
Art. 33. Indicazioni all'autorità di esecuzione |
Art. 34. Ordine di indagine collegato a un ordine precedente |
Art. 35. Avvisi alle parti e ai difensori |
Art. 36. Disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero |
Art. 37. Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro |
Art. 38. Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato |
Art. 39. Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva |
Art. 40. Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie |
Art. 41. Richiesta di operazioni sotto copertura da compiersi all'estero |
Art. 42. Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto o di sequestro |
Art. 43. Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro |
Art. 44. Obblighi di informazione in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro |
Art. 45. Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni |
Art. 46. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 29.2.96 - D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108.
Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.
(G.U. 13 luglio 2017, n. 162)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Visti gli articoli 31 e 32 della
Vista la
Visto il
Vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DEFINIZIONI
Art. 1. Disposizioni di principio
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convalidato dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili;
b) autorità di emissione: l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorità amministrativa;
c) autorità di esecuzione: l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione che riceve, riconosce e dà esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorità giudiziaria italiana;
d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell'autorità di emissione;
e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorità di esecuzione;
f) Autorità centrale: il Ministero della giustizia.
Art. 3. Protezione dei dati personali
1. Nel compimento delle attività relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformità agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.
Titolo II
RICHIESTA DALL'ESTERO
Capo I
Procedimento
Art. 4. Attribuzioni del pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell'ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine ricevuto è trasmessa al Ministero della giustizia [1].
2. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorità di emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 è in ogni caso regolato dalla legge italiana.
3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel più breve termine indicato dall'autorità di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessità.
4. Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento in cui l'atto è compiuto o immediatamente dopo.
5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.
6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorità di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.
7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo.
8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.
Art. 5. Intervento e poteri di controllo del giudice
1. Quando l'autorità di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine.
3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità di emissione, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 6. Comunicazioni all'autorità di emissione
1. Della ricezione dell'ordine di indagine è data comunicazione, entro sette giorni, all'autorità di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalità di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine.
2. All'autorità di emissione è data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.
3. Parimenti, l'autorità di emissione è tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunità di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione è immediatamente comunicata all'autorità di emissione. Allo stesso modo è data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'articolo 13.
Art. 7. Principio di proporzione
1. L'ordine di indagine non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare un sacrificio ai diritti e alle libertà dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista.
Art. 8. Partecipazione all'esecuzione dell'autorità di emissione
1. L'autorità di emissione può chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine.
2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del
3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorità di emissione avviene con le modalità previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari ove richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine.
4. Il funzionario dell'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale.
5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.
Art. 9. Modalità particolari di esecuzione
1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorità di emissione, mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.
2. Previo accordo con l'autorità di emissione, si dà luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
3. L'impossibilità di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 è motivo di rifiuto del riconoscimento.
4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine è necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto:
a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all'autorità giudiziaria;
c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonchè della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato;
d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla libertà personale e sul diritto all'inviolabilità del domicilio;
e) identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.
Art. 10. Motivi di rifiuto e di restituzione
1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 9, comma 3, non si provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine ove:
a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non è compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
f) il fatto per il quale è stato emesso l'ordine di indagine non è punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11.
2. Se l'ordine di indagine è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.
3. È restituito all'autorità di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorità diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.
Art. 11. Deroghe alla doppia incriminazione
1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati dall'autorità di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:
a) partecipazione a un'associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalità informatica;
n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
Art. 12. Trasferimento delle prove
1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorità di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonchè i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione può essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorità di emissione.
3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, è data attestazione in forma scritta.
4. Il procuratore della Repubblica può disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non è d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.
Art. 13. Impugnazioni
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza è comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.
3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorità di emissione della decisione. Quando l'opposizione è accolta, il decreto di riconoscimento è annullato.
4. L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attività compiute. Il procuratore della Repubblica può comunque non trasmettere i risultati delle attività compiute se può derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.
5. Il giudice per le indagini preliminari, quando è richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.
6. Non si dà luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.
7. Possono altresì proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 14. Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione
1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione può derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo già in corso.
2. Dispone altresì il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono già sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.
3. La decisione di rinvio è immediatamente comunicata all'autorità di emissione.
4. L'ordine di indagine è tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.
Art. 15. Spese
1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine.
2. Nel caso di spese di rilevante entità, il procuratore della Repubblica informa l'autorità di emissione e l'autorità centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente.
Capo II
Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
Art. 16. Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute
1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, è eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto è un condannato o un internato, il nulla osta è richiesto al magistrato di sorveglianza.
2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'età della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.
3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione.
4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato, con le modalità stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilità di conferire con il difensore.
5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero è computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.
6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 17. Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione
1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.
2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 18. Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorità di emissione circa le modalità dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.
2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si dà corso soltanto se questi vi consentono.
3. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5.
4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.
5. Provvedono altresì a:
a) identificare la persona da ascoltare;
b) notificare l'ora e il luogo della comparizione;
c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalità stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facoltà a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione.
6. L'audizione è condotta direttamente dall'autorità di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.
7. Il verbale dell'audizione è trasmesso all'autorità di emissione.
8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.
Art. 19. Audizione mediante teleconferenza
1. Su richiesta dell'autorità di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato può essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non è opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorità di emissione.
2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice è condizione della richiesta
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.
Art. 20. Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari
1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari è eseguito con le modalità stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.
2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attività richiesta.
Art. 21. Operazioni sotto copertura
1. L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.
3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta può essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune.
4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attività nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 9 della
5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attività nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.
Art. 22. Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro
1. Nei casi e con le modalità stabilite dall'articolo 9 della
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.
Capo III
Intercettazione di telecomunicazioni
Art. 23. Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana
1. Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:
a) l'autorità che procede;
b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
d) la durata dell'intercettazione;
e) i motivi che rendono necessaria l'attività di indagine richiesta.
3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno. Del rifiuto è data immediata comunicazione all'autorità di emissione a cura del procuratore della Repubblica.
4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorità di emissione, può darsi esecuzione alternativamente:
a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
b) con l'intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorità di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.
6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorità di emissione può richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.
7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.
Art. 24. Notifica all'autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato
1. Quando è disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorità giudiziaria dello Stato membro che procede.
2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne dà contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.
3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, dà comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilità a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.
Art. 25. Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni
1. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione all'ordine di indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e le modalità dell'articolo 256 del codice di procedura penale.
Capo IV
Provvedimenti di sequestro
Art. 26. Provvedimenti di sequestro probatorio
1. In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento è adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.
2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorità di emissione con le modalità stabilite dall'articolo 12.
3. Quando è richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorità di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro può essere revocato.
4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorità di emissione che può formulare osservazioni.
Titolo III
PROCEDURA ATTIVA
Capo I
Emissione dell'ordine di indagine
Art. 27. Emissione dell'ordine di indagine
1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti.
2. Dell'emissione dell'ordine di indagine è data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
Art. 28. Impugnazione dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova
1. Contro l'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
2. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.
Art. 29. Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine
1. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorità di esecuzione, può partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o più ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del
2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine può chiedere all'autorità di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa.
3. Le disposizioni del
Art. 30. Contenuto dell'ordine di indagine
1. L'ordine di indagine contiene, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, le seguenti informazioni:
a) i dati relativi all'autorità di emissione;
b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
c) i dati utili all'individuazione della persona o delle persone interessate dal compimento dell'atto richiesto;
d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e l'indicazione delle norme di legge violate;
e) una sintetica descrizione dell'atto d'indagine o di prova richiesti.
Art. 31. Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa
1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, può chiedere al pubblico ministero o al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine.
2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l'assunzione.
3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale.
4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.
Art. 32. Trasmissione dell'ordine di indagine
1. L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'autorità di esecuzione con modalità idonee a garantire l'autenticità della provenienza, anche con l'ausilio dell'autorità centrale se necessario.
2. La trasmissione può aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.
3. L'autorità di esecuzione è individuata anche con l'ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.
4. L'ordine di indagine è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dall'autorità di esecuzione.
Art. 33. Indicazioni all'autorità di esecuzione
1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorità di esecuzione le modalità di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori.
2. L'autorità giudiziaria, quando l'autorità di esecuzione rileva che le spese necessarie all'esecuzione dell'ordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest'ultima le modalità di ripartizione dell'eccedenza. Se non vi è accordo, l'autorità giudiziaria può ritirare, anche solo parzialmente, l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dall'articolo 7 del
Art. 34. Ordine di indagine collegato a un ordine precedente
1. Quando un ordine di indagine è emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne dà menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A.
2. L'autorità giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine può presentare direttamente all'autorità di esecuzione un ordine di indagine collegato.
Art. 35. Avvisi alle parti e ai difensori
1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine, ricevuta dall'autorità di esecuzione la documentazione delle attività compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.
Art. 36. Disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero
1. Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale:
a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana.
2. Nei casi e con le modalità di cui all'articolo 512-bis del codice di procedura penale il giudice dà lettura dei verbali di dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.
Capo II
Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
Art. 37. Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro
1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorità di esecuzione le modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17.
2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta temporaneamente che è trasferita in Italia non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza nè assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto.
4. L'immunità prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilità non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art. 38. Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato
1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16.
3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.
Art. 39. Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante videoconferenza, a condizione che l'autorità di esecuzione abbia la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari.
2. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione a distanza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano.
3. L'ordine di indagine può essere emesso:
a) quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale;
b) quando la persona da interrogare o esaminare è a qualsiasi titolo detenuta nello Stato membro;
c) nei casi previsti dall'articolo 147-bis del
4. L'autorità giudiziaria concorda con l'autorità di esecuzione le modalità dell'audizione.
5. Se l'autorità di esecuzione non ha la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine può metterli a sua disposizione per il tramite dell'autorità centrale.
6. L'autorità giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dall'ordinamento interno.
Art. 40. Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie
1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto accertamenti o acquisizione di documenti presso banche o istituti finanziari, la richiesta è trasmessa mediante il modello di cui all'allegato A, sezione H 4. Sono a tal fine indicati i motivi della rilevanza dell'accertamento, nonchè le informazioni utili all'individuazione delle banche o degli istituti interessati.
Art. 41. Richiesta di operazioni sotto copertura da compiersi all'estero
1. L'ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura è emesso soltanto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 9 della
2. La richiesta è inoltrata, secondo il modello di cui all'allegato A, direttamente all'autorità di esecuzione. Le modalità di compimento delle operazioni sono concordate con l'autorità di esecuzione.
Art. 42. Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto o di sequestro
1. Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9 della
Art. 43. Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro
1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare.
2. L'ordine di indagine contiene:
a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;
b) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare;
c) la durata delle operazioni di intercettazione;
d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione;
e) i motivi della rilevanza dell'atto.
3. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorità di esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve essere eseguita:
a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione.
4. La richiesta può avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.
Art. 44. Obblighi di informazione in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro
1. Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui all'allegato C al presente decreto, l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare.
2. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede immediatamente, con le modalità di cui al comma 1, a dare informazione all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso.
3. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorità giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi 1 e 2, comunica che non possono essere eseguite o proseguite. I risultati dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria dello Stato membro.
Art. 45. Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni
1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorità di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonchè l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonchè l'indicazione del reato per il quale si procede.
Art. 46. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 bis del