Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 31/07/2017 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 12.6.159 - L. 31 luglio 2017, n. 121.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
(G.U. 8 agosto 2017, n. 184)
1. Il
2. Il
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1 è premesso il seguente:
«Art. 01 (Modifiche al
a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni";
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili"».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite dalle seguenti: «crediti non ceduti».
All'articolo 3:
al comma 2, alinea:
al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;
al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;
al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che»;
al comma 2, lettera b), le parole: «le nullità» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di nullità» e le parole: «comma 2» dalle seguenti: «secondo comma»;
al comma 2, lettera c), le parole: «sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE)».
All'articolo 4:
ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole: «111, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «111, primo comma».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, la parola: «56-bis1» è sostituita dalla seguente: «56-bis.1»;
al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» è sostituita dalla seguente: «esclusi».
Nel titolo, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonchè».