§ 5.5.143 - L.R. 12 settembre 2017, n. 29.
Recesso dall'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:12/09/2017
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Recesso dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo. Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei [...]
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 5.5.143 - L.R. 12 settembre 2017, n. 29.

Recesso dall'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà"

(B.U. 15 settembre 2017, n. 89)

 

Art. 1. Recesso dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo. Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”.

1. La Regione del Veneto recede dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, organismo associativo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il coordinamento delle politiche regionali di cooperazione allo sviluppo.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge attiva le procedure necessarie per recedere dall’Osservatorio di cui al comma 1.

3. L’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” è abrogato.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.