§ 3.8.95 - L.R. 10 maggio 2017, n. 11.
Istituzione dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto. Modifica della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:10/05/2017
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” e successive modificazioni.
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 8 bis alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” e successive [...]
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 3.8.95 - L.R. 10 maggio 2017, n. 11.

Istituzione dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto. Modifica della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" e successive modificazioni.

(B.U. 12 maggio 2017, n. 45)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” e successive modificazioni.

1. Al comma 01 dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti lettere:

“f bis) attività dell’Osservatorio sulla contraffazione in Veneto di cui all’articolo 8 bis;

f ter) l’informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti reali, per contrastare il fenomeno ed accrescere la cultura della legalità anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 8 bis alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” e successive modificazioni.

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis. Istituzione dell’Osservatorio sulla contraffazione in Veneto.

1. La Regione, al fine di una corretta informazione ai consumatori e sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti reali e per contrastare il fenomeno medesimo, istituisce l’Osservatorio sulla contraffazione in Veneto.

2. L’Osservatorio di cui al comma 1 opera all’interno della competente struttura regionale afferente alla tutela del consumatore e svolge le attività di cui al comma 3 anche attraverso apposite convenzioni e accordi con le Prefetture, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, l’Agenzia delle dogane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Polizie municipali, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori.

3. L’Osservatorio di cui al comma 1 svolge, principalmente, le seguenti attività:

a) indagini sulla conoscenza e sui comportamenti dei consumatori verso il fenomeno della contraffazione;

b) analisi d’impatto, anche socio-economico, del fenomeno della contraffazione sulle imprese e sull’occupazione;

c) campagne di sensibilizzazione sugli effetti del fenomeno della contraffazione, rivolte in particolare a studenti;

d) individuazione di politiche di lotta e contrasto al fenomeno della contraffazione;

e) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Per la predisposizione del programma delle attività di cui al comma 3, la competente struttura regionale convoca, almeno annualmente, un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria e i soggetti istituzionali di cui al comma 2;

5. La struttura regionale competente di cui al comma 2, predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e la trasmette alla commissione consiliare competente.”.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.