Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 15/06/2017 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'art. 3) |
Art. 2. (Modificazioni all'art. 6) |
Art. 3. (Integrazione della l.r. 21/2014) |
Art. 4. (Modificazione all'art. 7) |
Art. 5. (Modificazione all'art. 11) |
Art. 6. (Modificazione all'art. 13) |
§ 5.1.163 - L.R. 15 giugno 2017, n. 7.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico).
(B.U. 21 giugno 2017, n. 25)
Art. 1. (Modificazioni all'art. 3)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 2. (Modificazioni all'art. 6)
1. Alla rubrica dell'articolo 6 della
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della
4. Al comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 3. (Integrazione della
1. Dopo l'articolo 6 della
"Art. 6 bis. (Limitazioni all'esercizio del gioco)
1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, possono disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del
Art. 4. (Modificazione all'art. 7)
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 5. (Modificazione all'art. 11)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
" 1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco, a sala scommesse o l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla cessazione dell'attività di sala da gioco o di sala scommesse nei suddetti locali o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli. "
Art. 6. (Modificazione all'art. 13)
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.