| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 5. servizi sociali | 
| Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria | 
| Data: | 15/06/2017 | 
| Numero: | 7 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modificazioni all'art. 3) | 
| Art. 2. (Modificazioni all'art. 6) | 
| Art. 3. (Integrazione della l.r. 21/2014) | 
| Art. 4. (Modificazione all'art. 7) | 
| Art. 5. (Modificazione all'art. 11) | 
| Art. 6. (Modificazione all'art. 13) | 
§ 5.1.163 - L.R. 15 giugno 2017, n. 7.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico).
(B.U. 21 giugno 2017, n. 25)
Art. 1. (Modificazioni all'art. 3)
				1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della 
				2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della 
Art. 2. (Modificazioni all'art. 6)
				1. Alla rubrica dell'articolo 6 della 
				2. Al comma 1 dell'articolo 6 della 
				3. Al comma 2 dell'articolo 6 della 
				4. Al comma 3 dell'articolo 6 della 
				     Art. 3. (Integrazione della 
				1. Dopo l'articolo 6 della 
"Art. 6 bis. (Limitazioni all'esercizio del gioco)
				1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, possono disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del 
Art. 4. (Modificazione all'art. 7)
				1. Al comma 2 dell'articolo 7 della 
Art. 5. (Modificazione all'art. 11)
				1. Il comma 1 dell'articolo 11 della 
" 1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco, a sala scommesse o l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla cessazione dell'attività di sala da gioco o di sala scommesse nei suddetti locali o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli. "
Art. 6. (Modificazione all'art. 13)
				1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 della 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.