Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 02/10/2017 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Semplificazione della gestione amministrativa delle offerte. Inserimento dell’ articolo 35 bis nella l.r. 38/2007 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.2.141 - L.R. 2 ottobre 2017, n. 54.
Disposizioni regionali in materia di contratti pubblici. Modifiche alla l.r. 38/2007.
(B.U. 4 ottobre 2017, n. 41)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Le disposizioni del
2. La possibilità per le stazioni appaltanti di aprire prima le offerte economiche e di procedere dopo alla verifica della documentazione amministrativa semplifica notevolmente la gestione delle procedure aperte, nel caso in cui pervenga un numero notevole di offerte;
3. Appare utile introdurre tale misura di semplificazione nelle procedure aperte esperite con il criterio del minor prezzo per favorire un maggiore ricorso a procedure aperte e garantire in tal modo la più ampia partecipazione delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di economicità e tempestività;
4. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni della presente legge è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Semplificazione della gestione amministrativa delle offerte. Inserimento dell’ articolo 35 bis nella
1. Dopo l'articolo 35 della
“Art. 35 bis. Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte
1. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell’articolo 80 del
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.