| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio | 
| Data: | 20/06/2017 | 
| Numero: | 28 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 48/1994 | 
§ 5.1.139 - L.R. 20 giugno 2017, n. 28.
Disposizioni in materia di gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche alla l.r. 48/1994.
(B.U. 28 giugno 2017, n. 25)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m) e i bis), dello Statuto;
				Vista la 
Considerato quanto segue:
				1. La 
2. In particolare, anche con l’obiettivo di incentivare il turismo sportivo per un settore, quello degli eventi motoristici, che assume particolare rilevanza nel contesto toscano, è opportuno prevedere che per alcuni casi specifici, già previsti dalla legge regionale, previa autorizzazione del comune interessato e previa assunzione degli obblighi e delle dovute garanzie da parte degli organizzatori, vi possa essere un ampliamento delle aree in cui è consentito svolgere tali manifestazioni;
Approva la presente legge
				Art. 1. Gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche all’articolo 8 della 
				1. Il comma 2 dell’articolo 8 della 
“ 2. In via eccezionale, il comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2. ”.
				2. Il comma 3 dell’articolo 8 della 
“ 3. L’autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall’articolo 7, comma 4, da parte del richiedente. ”.