§ 4.1.315 - L.R. 4 luglio 2017, n. 31.
Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:04/07/2017
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 50/1995


§ 4.1.315 - L.R. 4 luglio 2017, n. 31.

Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995.

(B.U. 12 luglio 2017, n. 27)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Con legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012), sono state apportate una serie di modifiche alla l.r. 50/1995;

 

2. L’articolo 25 (Disposizioni finanziarie) della l.r. 50/1995 è stato oggetto di modifica, con la sostituzione dei commi 2, 3 e 4, che hanno limitato la ripartizione dei proventi del pagamento degli importi relativi all’abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai soli comuni, limitatamente a quelli ricompresi nelle cinque zone geografiche di provenienza indicate dall’articolo 15 della stessa l.r. 50/1995, per la realizzazione di interventi volti alla tutela e al ripristino ambientale;

 

3. Alla luce delle prime valutazioni sull’impatto della norma così come modificata, si ritiene necessario rivederne la formulazione al fine di: inserire anche la valorizzazione tra gli interventi finanziabili; recuperare la possibilità dell’erogazione dei contributi direttamente anche alle associazioni dei raccoglitori di cui all’articolo 8 della l.r. 50/1995; estendere a tutto il territorio regionale, anziché ai soli territori inseriti nelle aree geografiche di cui all’articolo 15 della stessa l.r. 50/1995, l’ambito di realizzazione dei progetti sostenuti dai proventi del tesserino di abilitazione; prevedere l’accesso alle risorse medesime attraverso un avviso pubblico; perfezionare le modalità di ripartizione delle risorse sui territori e fra i progetti presentati;

 

4. Si prevede infine che, almeno il 90 per cento delle risorse introitate dal pagamento del tesserino di abilitazione alla ricerca e alla raccolta, debba essere destinato al sostegno dei predetti interventi;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 50/1995

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole: “per il raggiungimento delle finalità della presente legge ed in particolare per incentivare interventi di tutela e di ripristino ambientale.” sono sostituite dalle seguenti: “per incentivare interventi di tutela, valorizzazione e ripristino ambientale.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi dell’articolo 23, in misura non inferiore al 90 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all’articolo 8, anche in collaborazione tra loro.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:

“3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata in modo che le risorse assegnate per ambito provinciale siano proporzionali al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti, al 31 dicembre dell’anno precedente all’emanazione dell’avviso pubblico, nell’elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale.”.

4. Il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:

“4. L’individuazione dei soggetti destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuate dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico.”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è inserito il seguente:

“4 bis. Nell’assegnazione delle risorse ai progetti la Giunta regionale opera tenendo conto dell’entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni ed il ripristino ambientale delle aree tartufigene.”.

6. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è inserito il seguente:

“4 ter. Nei casi in cui non siano presentati progetti per uno o più ambiti provinciali interessati alla ripartizione delle risorse, le stesse sono riassegnate ai progetti relativi agli altri ambiti provinciali con le modalità di cui al comma 3.”.