Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 05/04/2017 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Definizione di distretto rurale |
Art. 3. Attività del distretto rurale |
Art. 4. Costituzione del distretto rurale |
Art. 5. Assemblea di distretto |
Art. 6. Soggetto referente del distretto rurale |
Art. 7. Progetto economico territoriale |
Art. 8. Riconoscimento del distretto rurale |
Art. 9. Revoca del riconoscimento |
Art. 10. Regolamento di attuazione |
Art. 11. Clausola valutativa |
Art. 12. Norme transitorie |
Art. 13. Abrogazioni |
§ 2.3.126 - L.R. 5 aprile 2017, n. 17.
Nuova disciplina dei distretti rurali.
(B.U. 14 aprile 2017, n. 16)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 gennaio 2017;
Considerato quanto segue:
1. In seguito alla nuova ripartizione delle funzioni amministrative, il modello dei distretti rurali delineato dalla
2. L’intervento ha quindi lo scopo di rivedere le norme relative all’organizzazione del distretto in modo da renderle più funzionali e adeguate al nuovo contesto istituzionale, nonché all’attuale fase socio-economica che vede nel mondo agricolo e rurale una opportunità sempre più rilevante di sviluppo del territorio della Regione Toscana;
3. Non è stata riproposta una norma specifica relativa al finanziamento prevedendo piuttosto che la Regione indirizzi i propri strumenti di programmazione a sostegno dei progetti economici territoriali dei distretti;
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La Regione, in coerenza con gli strumenti della propria programmazione, promuove lo sviluppo del territorio rurale e l’integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, mediante il riconoscimento dei distretti rurali.
2. La presente legge definisce i criteri per la costituzione e per il riconoscimento dei distretti rurali.
Art. 2. Definizione di distretto rurale
1. Ai fini della presente legge per distretto rurale si intende il sistema economico-territoriale avente le seguenti caratteristiche:
a) produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l’economia locale;
b) identità storica omogenea;
c) consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;
d) produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.
Art. 3. Attività del distretto rurale
1. Il distretto rurale opera, con obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e agroalimentari regionali, nazionali e comunitarie, per:
a) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia sul piano operativo;
b) promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione commerciale dell’immagine del territorio;
c) promuovere attività conoscitive e informative finalizzate allo studio e al monitoraggio di problematiche di carattere economico, sociale, turistico, culturale, territoriale e ambientale;
d) favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo momenti di riflessione e di discussione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
e) promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimento dei soggetti e delle aree del distretto, il coordinamento della varie politiche di gestione e di sviluppo del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un'attività agricola compatibile con la conservazione della biodiversità.
Art. 4. Costituzione del distretto rurale
1. Il distretto rurale si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall'articolo 2.
2. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.
3. I soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del distretto.
4. All'accordo aderiscono:
a) le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell’ambito distrettuale;
b) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;
c) le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;
d) le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;
e) la maggioranza degli enti locali del territorio del distretto;
f) altri soggetti pubblici e privati.
5. L'accordo garantisce:
a) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;
b) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;
c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.
6. Nell’accordo i soggetti aderenti individuano:
a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;
b) la composizione dell’assemblea di distretto di cui all’articolo 5;
c) il soggetto referente del distretto di cui all’articolo 6;
d) le finalità del progetto economico territoriale di cui all’articolo 7.
Art. 5. Assemblea di distretto
1. L’assemblea di distretto è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti all’accordo di distretto.
2. L’assemblea di distretto:
a) approva il progetto economico territoriale di cui all’articolo 7 e gli eventuali aggiornamenti;
b) verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale;
c) propone la revoca del riconoscimento del distretto.
3. L’assemblea di distretto adotta il proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del distretto medesimo.
Art. 6. Soggetto referente del distretto rurale
1. Il soggetto referente del distretto rurale:
a) ha la rappresentanza legale del distretto;
b) predispone e attua il progetto economico territoriale;
c) provvede all’organizzazione delle attività del distretto;
d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 10, di seguito denominato regolamento.
2. Il soggetto referente può avere qualsiasi forma giuridica pubblica o privata.
Art. 7. Progetto economico territoriale
1. Il progetto economico territoriale è lo strumento con il quale il distretto definisce le strategie territoriali integrate.
2. Il progetto persegue obiettivi di sviluppo socio-economico e di valorizzazione delle risorse locali coerenti con la tutela dell'ambiente, del paesaggio, della tradizione storico-culturale e con le politiche agricole operanti nel territorio.
3. Il progetto contiene:
a) un'analisi dettagliata dell'impatto atteso relativamente agli aspetti geografici, socio-economici, ambientali e culturali del territorio;
b) l'individuazione degli obiettivi da raggiungere;
c) la definizione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi;
d) i termini di realizzazione degli interventi.
4. Il progetto è predisposto per un periodo compreso tra tre e cinque anni e può essere aggiornato con le modalità previste dal regolamento.
5. La Regione indirizza i propri strumenti di programmazione a sostegno dei progetti economici territoriali.
Art. 8. Riconoscimento del distretto rurale
1. La competente struttura della Giunta regionale riconosce i distretti rurali sulla base dei seguenti criteri:
a) carattere di ruralità e presenza di una comune memoria storica nella comunità locale;
b) specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto;
c) grado di integrazione delle varie attività;
d) rappresentatività dei soggetti aderenti all'accordo;
e) sinergie create dall'accordo, ivi comprese quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agricole, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, alla tutela del territorio e del paesaggio rurale;
f) impatto del progetto economico territoriale sulle condizioni ambientali, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto.
2. Le procedure per il riconoscimento sono definite dal regolamento.
3. Il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
Art. 9. Revoca del riconoscimento
1. Il riconoscimento di distretto rurale è revocato nei seguenti casi:
a) il distretto ha esaurito le proprie finalità o non è in grado di funzionare per mancato rispetto di quanto stabilito nell’accordo;
b) mancato rispetto dei contenuti e dei termini del progetto economico territoriale;
c) mancata trasmissione della relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto economico territoriale.
2. La revoca è effettuata nei termini e con le modalità definite dal regolamento.
Art. 10. Regolamento di attuazione
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, in particolare sono disciplinati:
a) le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento e i criteri per la sua valutazione;
b) i contenuti necessari del progetto economico territoriale;
c) i contenuti necessari della relazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d);
d) i termini e le modalità di revoca del riconoscimento del distretto.
Art. 11. Clausola valutativa
1. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sviluppo rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio. A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione in cui si forniscono in forma sintetica le seguenti informazioni:
a) elenco dei distretti rurali costituiti, con indicazione degli ambiti territoriali interessati da ciascuno, loro composizione e caratterizzazione;
b) elenco, descrizione e stato di avanzamento dei progetti presentati.
Art. 12. Norme transitorie
1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, i distretti rurali già riconosciuti ai sensi della
2. In caso di mancato adeguamento la competente struttura della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento entro i termini previsti dal regolamento.
Art. 13. Abrogazioni
1. Dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 10 sono abrogati:
a) la
b) l’articolo 71 della
c) l’articolo 63 della