§ V.5.163 - L.R. 20 settembre 2017, n. 37.
Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:20/09/2017
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4
Art. 2.  Interpretazione autentica della lettera a), del comma 2 dell’articolo 6 della I.r. 4/2017
Art. 3.  Interpretazione autentica dei commi 3, 5 e 6 dell’articolo 8 della I.r. 4/2017


§ V.5.163 - L.R. 20 settembre 2017, n. 37.

Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)

(B.U. 21 settembre 2017, n. 110 suppl.)

 

Art. 1. Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. Il comma 3 dell’articolo 5 che riguarda “Misure di eradicazione”, della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia), è interpretato conformemente alle norme europee e nazionali che prevedono misure di eradicazione rivolte alla rimozione immediata della pianta infetta, di tutte le piante notoriamente infette dall’organismo specificato e delle piante che presentano sintomi della possibile infezione, o sospettate di essere infette da parte di tale organismo nel raggio di 100 m, oltre all’abbattimento di tutte le piante ospiti presenti, a prescindere dal loro stato di salute.

 

     Art. 2. Interpretazione autentica della lettera a), del comma 2 dell’articolo 6 della I.r. 4/2017

1. I siti, indicati alla lettera a), del comma 2 dell’articolo 6, della I.r. 4/2017, nel cui raggio di 200 m il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall’organismo specificato, sono quelli previsti dall’articolo 10, comma 3, della medesima I.r. 4/2017, ossia tutti i siti per cui è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. Interpretazione autentica dei commi 3, 5 e 6 dell’articolo 8 della I.r. 4/2017

1. Il comma 3, dell’articolo 8 della I.r. 4/2017, stabilisce il diritto delle imprese agricole e delle aziende vivaistiche non agricole di accedere nel più breve tempo al fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), al fine di ottenere compensazione per il mancato reddito quando i danni subiti per effetto della batteriosi superano il 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale. La locuzione aggettivale “aziende vivaistiche non agricole” è rivolta alle aziende che non coltivano in pieno campo allo scopo di produrre vegetali, intendendo per non agricole le aziende che producono vegetali in substrati diversi dal suolo agrario. Tali aziende, rientrano, comunque, tra le piccole

e medie imprese attive della produzione primaria di prodotti agricoli, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 1, punto (5) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014.

2. Il comma 5 dell’articolo 8 della I.r. 4/2017, riguardante la volontà della Regione Puglia di proteggere l’inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nella stessa legge, non procedendo alla rimozione degli alberi di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), bensì adottando misure di isolamento degli stessi dal relativo contesto, è da interpretare per le piante monumentali non infette ricadenti nel raggio di 100 m, intorno a una pianta infetta, in zona delimitata soggetta a misure di eradicazione.

3. Il comma 6 dell’articolo 8 della I.r. 4/2017, riguardante il sostegno con ogni mezzo della vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti, in particolare, incentivando la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica, è da intendersi applicabile nella zona infetta a esclusione della zona di 20 km, nella quale si applicano le misure di contenimento, di cui all’articolo 7, lettera c), del paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, dove è vietato autorizzare l’impianto di piante ospiti per scopi scientifici.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.