Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 26/04/2017 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 39) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28) |
Art. 5. (Regolamento attuativo) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
§ 3.1.165 - L.R. 26 aprile 2017, n. 7.
Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.
(B.U. 4 maggio 2017, n. 18)
1. La Regione promuove la massima diffusione delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali in ambiente extra ospedaliero, mediante percorsi formativi e informativi volti a preparare il maggior numero di persone alle tecniche di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, con l’uso del defibrillatore semiautomatico.
2. Le norme di cui alla presente legge sono rivolte principalmente ai soggetti che hanno in custodia minori o operano negli ambiti frequentati da minori.
3. I corsi formativi sono svolti dai centri di formazione abilitati a rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extra ospedaliero (BLSD) accreditati dalla Regione.
Art. 2. (Modifiche alla
1. Dopo il punto 8, del comma 2 dell’articolo 3 della
“8 bis) Diffondere la conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali”.
Art. 3. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della
“e bis) la promozione di iniziative tese a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell’uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali;”.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 29 della
“, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell’uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali”.
Art. 4. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera m, del comma 2 dell’articolo 2 della
“m bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso.”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della
“d bis) previsione, nei criteri di erogazione del contributo di cui alla lettera d), di una specifica premialità a favore delle scuole paritarie dell’infanzia che istituiscono percorsi formativi e informativi sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica, la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore semiautomatico rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti.”.
3. Dopo la lettera n) del comma 3 dell’articolo 29 della
“n bis) la promozione, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, di percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, riguardanti le tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell’uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali dai centri di formazione BLSD accreditati dalla Regione Piemonte;
n ter) la sensibilizzazione, tramite campagne di comunicazione gestite dalle Aziende sanitarie regionali, delle istituzioni scolastiche e formative, rivolte al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull’uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopraccitate, tenuti dai centri di formazione BLSD accreditati dalla Regione Piemonte;
n quater) la previsione di una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell’erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull’uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSD accreditati dalla Regione Piemonte, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.”.
Art. 5. (Regolamento attuativo)
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con apposito regolamento gli strumenti e le azioni atti a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, con particolare riguardo ai criteri di accreditamento delle strutture che si occupano di minori.
1. Per la realizzazione dei percorsi formativi e informativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 nel biennio 2017-2018, sono previsti oneri complessivamente pari a 100.000,00 euro per ciascun anno del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ripartiti in 75.000,00 euro per i percorsi formativi e in 25.000,00 euro per i percorsi informativi, i quali stanziamenti sono iscritti nell’ambito della missione 13 programma 13.08 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede per il biennio 2017-2018 con le risorse finanziarie della missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.”