§ 4.1.160 - R.R. 4 agosto 2017, n. 4.
Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:04/08/2017
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Ambito territoriale e strumenti della programmazione)
Art. 3.  (Piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali)
Art. 4.  (Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali)
Art. 5.  (Obblighi informativi e di pubblicità a carico degli enti proprietari e gestori)
Art. 6.  (Definizione del nucleo familiare)
Art. 7.  (Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)
Art. 7 bis.  (Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)
Art. 8.  (Avviso pubblico)
Art. 8 bis.  (Mancata emanazione dell’avviso pubblico da parte del comune capofila)
Art. 9.  (Domanda di assegnazione)
Art. 10.  (Unità abitative nello stato di fatto)
Art. 11.  (Subentro nella domanda)
Art. 12.  (Formazione delle graduatorie)
Art. 13.  (Nuclei familiari in condizioni di indigenza)
Art. 14.  (Categorie diversificate per l'integrazione sociale)
Art. 15.  (Assegnazione delle unità abitative)
Art. 16.  (Stipula del contratto di locazione)
Art. 17.  (Ospitalità)
Art. 18.  (Ampliamento del nucleo familiare)
Art. 19.  (Coabitazione)
Art. 20.  (Fusione di nuclei assegnatari)
Art. 21.  (Subentro nell'assegnazione)
Art. 22.  (Mobilità)
Art. 23.  (Occupazioni senza titolo)
Art. 24.  (Annullamento dell'assegnazione)
Art. 25.  (Decadenza dall'assegnazione)
Art. 26.  (Anagrafe dell'utenza e del patrimonio)
Art. 27.  (Fase sperimentale di attuazione del regolamento)
Art. 28.  (Norme transitorie e finali)
Art. 29.  (Abrogazione regolamento regionale 1/2014)


§ 4.1.160 - R.R. 4 agosto 2017, n. 4. [1]

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici.

(B.U. 8 agosto 2017, n. 32, suppl.)

 

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), ed i criteri generali per l'accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici, in attuazione dell’articolo 23, commi 3, 6, 9 e 10, della medesima l.r. 16/2016.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE

 

     Art. 2. (Ambito territoriale e strumenti della programmazione)

1. La programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale è la modalità attraverso la quale si realizza il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 1 della l.r. 16/2016. L'ambito territoriale di riferimento della programmazione coincide con l'ambito territoriale del piano di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).

2. Gli strumenti della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale di competenza dei Comuni sono:

a) il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali;

b) il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali.

 

     Art. 3. (Piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali)

1. Il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali persegue l'obiettivo prioritario dell'integrazione delle politiche abitative con le politiche territoriali e di rigenerazione urbana, le politiche sociali, le politiche dell'istruzione e del lavoro dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento. A tal fine, il piano si integra con le politiche territoriali previste dai piani di governo del territorio (PGT) dei Comuni appartenenti all'ambito e, in particolare, con le disposizioni contenute nei documenti di piano e nei piani dei servizi, nonché con il corrispondente piano di zona in relazione alle politiche sociali.

2. Il Piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali:

a) definisce il quadro conoscitivo del territorio ricompreso nell'ambito territoriale di riferimento, attraverso un'analisi sistemica dei suoi caratteri, funzionale alla predisposizione di strategie adeguate alle esigenze ed alle diverse realtà e al rapido evolversi delle dinamiche territoriali;

b) definisce il quadro ricognitivo e programmatorio dell'offerta abitativa, sulla base dell'indagine sul sistema socio-economico e demografico della popolazione anche attraverso l'analisi delle dinamiche e caratteristiche della popolazione, delle forme di organizzazione sociale, delle specificità culturali e tradizionali, degli stili di vita della popolazione, del sistema dei servizi, delle criticità, delle potenzialità del territorio e delle opportunità che si intendono sviluppare;

c) determina il fabbisogno abitativo primario da soddisfare;

d) definisce la consistenza del patrimonio immobiliare destinato ai servizi abitativi pubblici e sociali, rilevato attraverso l'anagrafe regionale del patrimonio, e quantifica le unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali prevedibilmente disponibili nel triennio di riferimento, considerando il normale avvicendamento dei nuclei familiari e la prevista conclusione dei lavori riguardanti le unità abitative ricomprese in piani e programmi di nuova edificazione, ristrutturazione, recupero o riqualificazione;

e) individua le strategie e gli obiettivi di sviluppo dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, nel rispetto degli indirizzi strategici per lo sviluppo delle politiche abitative definiti dal piano regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 16/2016, tenuto conto dei programmi per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico di cui all'articolo 28 della medesima l.r. 16/2016;

f) definisce le linee d'azione per il contenimento del disagio abitativo e per il contrasto dell'emergenza abitativa, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r. 16/2016;

g) definisce le linee d'azione per sostenere l'accesso e il mantenimento dell'abitazione in attuazione delle disposizioni di cui al titolo V della l.r. 16/2016.

3. Al fine della predisposizione del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, l'assemblea dei sindaci designa un Comune capofila individuato tra i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento. Il piano triennale è approvato, su proposta del Comune capofila, sentita l'Aler territorialmente competente, dalla suddetta assemblea dei sindaci entro il 31 dicembre. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016, per la città di Milano il piano triennale è approvato dal Comune di Milano, sentita l’Aler territorialmente competente.

4. Entro quindici giorni dall'approvazione il piano triennale è trasmesso alla Regione e pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento nonché degli enti proprietari.

 

     Art. 4. (Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali)

1. Il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è lo strumento deputato all'aggiornamento e all'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 3.

2. Al fine di predisporre il piano annuale, il Comune capofila di cui all'articolo 3, comma 3, avvia, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la ricognizione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si prevede di assegnare nel corso dell'anno solare successivo. La ricognizione è effettuata attraverso la piattaforma informatica regionale che costituisce lo strumento per la gestione delle procedure di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici.
3. Il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali:

a) definisce la consistenza aggiornata del patrimonio immobiliare destinato ai servizi abitativi pubblici e sociali, rilevato attraverso l'anagrafe regionale del patrimonio;

b) individua le unità abitative destinate, rispettivamente, ai servizi abitativi pubblici e ai servizi abitativi sociali prevedibilmente assegnabili nell'anno, con particolare riferimento:

1) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si rendono disponibili nel corso dell'anno per effetto del normale avvicendamento dei nuclei familiari, ivi comprese quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

2) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici non assegnabili per carenza di manutenzione di cui all'articolo 10;

3) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si rendono disponibili nel corso dell'anno in quanto previste in piani e programmi di nuova edificazione, ristrutturazione, recupero o riqualificazione, attuativi del piano regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 16/2016;

4) alle unità abitative conferite da soggetti privati e destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali;

c) stabilisce, per ciascun Comune, l'eventuale soglia percentuale eccedente il 20 per cento per l'assegnazione ai nuclei familiari in condizioni di indigenza delle unità abitative di proprietà comunale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 16/2016;

d) determina, per ciascun Comune, e sulla base di un’adeguata motivazione, l’eventuale ulteriore categoria di particolare e motivata rilevanza sociale, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f);

d bis) definisce, per ciascun comune, la percentuale fino al 10 per cento delle unità abitative disponibili nel corso dell’anno da destinare ai nuclei familiari appartenenti alla categoria “Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d);

e) determina le unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r. 16/2016, anche per i contratti già stipulati ai sensi dell’art.15, del R.R. 1/2004, nonché dell’art. 34, comma 8, della l.r. 27/2009;

f) definisce le misure per sostenere l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione previste dalle disposizioni del Titolo V della l.r. 16/2016;

g) quantifica le unità abitative assegnate nell'anno precedente.

4. Il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è approvato dall'assemblea dei sindaci, su proposta del Comune capofila, sentita l'Aler territorialmente competente, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Per la città di Milano il piano annuale è approvato dal Comune di Milano, sentita l’Aler territorialmente competente.

5. Entro quindici giorni dall'approvazione il piano annuale è trasmesso alla Regione e pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento nonché degli enti proprietari.

6. A seguito della trasmissione di cui al comma 5, e al fine di garantire il massimo soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Giunta regionale monitora il pieno utilizzo da parte degli enti proprietari delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, adottando le misure idonee a consentire il conseguimento di tale finalità.

 

     Art. 5. (Obblighi informativi e di pubblicità a carico degli enti proprietari e gestori)

1. Per consentire l’approvazione, nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, del piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e del piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, i Comuni, le aziende lombarde per l’edilizia residenziale pubblica (di seguito ALER) territorialmente competenti e gli operatori accreditati di cui all’articolo 4 della l.r. 16/2016 comunicano al Comune capofila, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le unità abitative prevedibilmente disponibili nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016. Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo. L’inosservanza di detto obbligo comporta per i Comuni, le ALER e gli operatori accreditati l’applicazione di quanto previsto al citato articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016.

2. Gli enti proprietari procedono all'inserimento delle rispettive unità abitative nel sistema regionale dei servizi abitativi pubblici e sociali attraverso la registrazione delle medesime unità nell'anagrafe regionale del patrimonio, che costituisce una componente funzionale della piattaforma informatica regionale. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 16/2016, la registrazione nell'anagrafe regionale del patrimonio costituisce debito informativo nei confronti della Regione, il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione degli enti proprietari ai contributi regionali.

3. Gli enti proprietari hanno l'obbligo di pubblicare sulla piattaforma informatica regionale le unità abitative immediatamente assegnabili, quelle che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 9, lettera c), della l.r. 16/2016 e quelle non immediatamente assegnabili per carenza di manutenzione.

 

TITOLO III

ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

Capo I

Requisiti di accesso e avviso pubblico

 

     Art. 6. (Definizione del nucleo familiare)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della l.r. 16/2016, il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

a) coniugi non legalmente separati;

b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;

d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;

e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

2. Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.

3. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del comma 1.

4. Agli avvisi pubblici di cui all'articolo 8 sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.

5. I termini di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto.

 

     Art. 7. (Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia;

c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;

2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni

Valore PSE

Soglia patrimoniale (valore in euro)

1 persona

1

22.000,00

2 persone

1,57

23.850,00

3 persone

2,04

26.200,00

4 persone

2,46

28.300,00

5 persone

2,85

30.250,00

6 persone

3,2

32.000,00

 

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E’ da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

Superficie utile in mq*

Componenti nucleo familiare

45

1 - 2

60

3 - 4

75

5 - 6

95

7 o più.

(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell’alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria

 

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;

f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;

g) assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all’articolo 22, comma 3, della l.r. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;

h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;

i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

j) 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma 1, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito, ai fini della permanenza, in ordine al limite ISEE e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

4. Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione, di cui all'articolo 6, comma 4, non ancora costituitisi, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c), punti 1 e 2. Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore.

 

     Art. 7 bis. (Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità in Regione Lombardia degli appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, gli enti proprietari destinano allo scopo una percentuale fino al 10 per cento delle unità abitative prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno, comprensive di quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, da indicarsi nel piano annuale di cui all’articolo 4. Il numero delle unità abitative derivante dall’applicazione della percentuale di cui al presente comma è arrotondato all’unità superiore.

2. Gli enti proprietari, contestualmente all’approvazione del piano annuale, comunicano alla Prefettura territorialmente competente la prevedibile disponibilità di unità abitative da assegnare agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per i quali i requisiti di cui alle lettere b), c), e d), del comma 1, dell’articolo 7, non sono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica dei requisiti all’atto dell’assegnazione e in costanza di rapporto. La Prefettura provvede, con i corpi di appartenenza, ad individuare gli aventi diritto e a trasmettere agli enti proprietari la graduatoria dei concorrenti.

3. L’ente proprietario dispone l’assegnazione di un’unità abitativa adeguata al numero di componenti il nucleo familiare convocando l’interessato, di concerto con la Prefettura territorialmente competente o i corpi di appartenenza, per l’accettazione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della convocazione, l’interessato, qualora non si sia presentato per l’accettazione dell’unità abitativa, senza giustificato motivo, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua nella graduatoria della Prefettura. In assenza di altri soggetti beneficiari, l’unità abitativa è assegnata secondo la graduatoria dell’ente proprietario o, in mancanza della graduatoria, inserita tra gli alloggi disponibili nel successivo avviso di cui all’articolo 8.

4. La documentazione del nucleo familiare di cui al comma 3 deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo e i relativi dati sono inseriti, a cura dell’ente proprietario, nella piattaforma informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l’ente proprietario o gestore, è soggetto alla disciplina dei servizi abitativi pubblici di cui al presente regolamento.

5. L’ente proprietario dispone la decadenza dall’assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio nel territorio regionale, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso, per causa di servizio. In tali casi l’ente proprietario dispone l’assegnazione dell’unità abitativa purché sussistano i requisiti di permanenza di cui all’articolo 25. L’ente proprietario o gestore provvede agli atti di rilascio dell’unità abitativa, assegnando un termine non superiore a sei mesi.

 

     Art. 8. (Avviso pubblico)

1. In attuazione di quanto previsto dal piano triennale di cui all'articolo 3 e dal piano annuale di cui all'articolo 4, il Comune capofila emana, almeno due volte all'anno, un avviso pubblico, riferito all'ambito territoriale dei suddetti piani, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. Per la città di Milano l'avviso è emanato dal Comune di Milano.

2. Il termine per la presentazione delle domande di assegnazione, stabilito nell'avviso pubblico, non può essere inferiore a trenta giorni.

3. Concorrono a formare l'offerta abitativa pubblica assegnabile a seguito dell'avviso di cui al presente articolo, le unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici immediatamente assegnabili, quelle che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 9, lettera c), della l.r. 16/2016, e quelle non immediatamente assegnabili per carenze manutentive di cui all'articolo 10.

4. Le unità abitative di cui al comma 3 sono pubblicate sulla piattaforma informatica regionale entro le ventiquattro ore precedenti il termine iniziale per la presentazione delle domande. L'avviso pubblico, emanato sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, definisce le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, delle domande di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici.

5. Nell'avviso pubblico sono indicati:

a) la definizione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6;

b) i requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7;

c) le modalità di presentazione della domanda di assegnazione attraverso la piattaforma informatica regionale;

d) i servizi di supporto per la presentazione della domanda, forniti dagli enti proprietari e dagli enti gestori ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della l.r. 16/2016;

e) i criteri di valutazione della domanda e di assegnazione delle unità abitative;

f) i termini, iniziale e finale, per la presentazione della domanda di assegnazione;

g) le modalità e i termini per la presentazione della richiesta di rettifica del punteggio ai sensi dell'articolo 12, comma 7;

h) le modalità e i termini per la stipulazione del contratto di locazione;

i) il responsabile del procedimento per ogni Comune ed ALER interessati dall'avviso pubblico.

6. L'avviso è pubblicato sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli enti gestori.

7. Il periodo che intercorre tra l'emanazione di un avviso pubblico e quello successivo non può essere superiore a sei mesi.

 

     Art. 8 bis. (Mancata emanazione dell’avviso pubblico da parte del comune capofila)

1. Qualora il comune capofila, nei sei mesi precedenti, non abbia provveduto all’emanazione degli avvisi pubblici di cui all’articolo 8, comma 1, il comune del relativo ambito sul cui territorio insistono unità abitative disponibili per l’assegnazione, se intende invitare il comune capofila ad adempiere, chiede la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci dei comuni dell’ambito, al fine di verificare la possibilità che il comune capofila pubblichi l’avviso entro i successivi sessanta giorni, tenendo conto anche delle esigenze degli altri comuni. Qualora non si raggiunga un accordo in sede di Assemblea dei Sindaci o siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che la medesima Assemblea sia stata convocata, il comune sul cui territorio insistono unità abitative disponibili per l’assegnazione invita il comune capofila ad adempiere, assegnando un termine di trenta giorni ai sensi dell’articolo 6, comma 3 ter, della l.r. 16/2016. Decorso tale termine senza che il comune capofila abbia adempiuto, il comune proponente pubblica un avviso per l’assegnazione di tutte le unità abitative disponibili sul proprio territorio, di proprietà dello stesso comune e di Aler, la cui durata è pari a trenta giorni. A tale avviso possono partecipare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, commi 2, 2 bis e 3, esclusivamente i nuclei familiari che risiedano o che prestino attività lavorativa nel comune di riferimento. I nuclei familiari indigenti possono partecipare solo se residenti.

 

Capo II

Domanda di assegnazione e subentro nella domanda

 

     Art. 9. (Domanda di assegnazione)

1. A seguito dell'emanazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo 8, la domanda per l'assegnazione di un'unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico è presentata dal soggetto richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente in modalità informatica attraverso la piattaforma informatica regionale.

2. La domanda ha per oggetto l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata localizzata nel Comune di residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel Comune di residenza e nel Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda ha per oggetto l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata localizzata in un altro Comune appartenente allo stesso piano di zona del Comune di residenza o del Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente. E' da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

 

superficie utile residenziale

 

numero componenti

valori minimi mq

valori massimi (mq)

1

28

46

2

38

55

3

48

65

4

58

80

5

68

93

6

78

Nella superficie massima disponibile

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente

 

2 bis. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare richiedente può presentare domanda nel comune di svolgimento dell’attività lavorativa o in terzo comune a scelta nell’ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

3. Nella domanda il richiedente indica sino a due unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del proprio nucleo familiare. La mancata indicazione di almeno un’unità abitativa, qualora sia presente un alloggio adeguato, non consente la presentazione della domanda. Le preferenze espresse in fase di domanda non hanno carattere vincolante per l’ente proprietario in sede di assegnazione. L’assegnazione da parte dell’ente proprietario è effettuata, ai sensi dell’articolo 15 comma 1, considerando, ove possibile, la preferenza espressa dal richiedente. Nel caso le unità abitative indicate dal richiedente non siano disponibili, l’ente proprietario assegna un’unità abitativa nella medesima zona o frazione o in un’altra limitrofa. Qualora in tali zone non vi sia disponibilità di unità abitative, viene assegnata un’unità abitativa ove disponibile. L’assegnazione dell’unità abitativa è altresì disposta in modo da assicurare l’integrazione sociale di cui all’articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016, tendendo a raggiungere nei singoli stabili un equilibrio che tenga conto delle condizioni sociali, anagrafiche, reddituali e di nazionalità.

3 bis. In assenza di unità abitativa adeguata, la domanda può comunque essere presentata, alternativamente, nel comune di residenza, lavoro o in un terzo comune dell’ambito; i nuclei familiari in condizione di indigenza possono presentare domanda solo nel comune di residenza. L’assegnazione di un’unità abitativa avviene qualora successivamente all’apertura dell’avviso e fino all’approvazione della successiva graduatoria definitiva si rendano disponibili unità abitative adeguate.

4. Le unità abitative assegnabili sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:

a) ente proprietario;

b) zona, frazione o municipio;

c) superficie utile residenziale;

d) numero dei vani e fotografie dell'unità abitativa e, ove possibile, dello stabile; e) piano;

f) presenza di ascensore;

g) presenza di barriere architettoniche;

h) tipologia di riscaldamento;

i) stima delle spese per i servizi;

j) numero di domande presentate.

5. Per accedere al modulo di presentazione della domanda è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare. Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare.

6. Il richiedente procede alla compilazione della domanda, indicando il recapito principale al quale l'ente proprietario è tenuto ad inoltrare tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di assegnazione dell'unità abitativa.

7. La piattaforma informatica regionale segnala al richiedente che l'inserimento dei dati richiesti dall'avviso pubblico è avvenuto in modo corretto e completo. In tal caso, la domanda si considera perfezionata e può essere informaticamente trasmessa all'ente proprietario. La trasmissione informatica è effettuata attraverso l'attribuzione di un protocollo elettronico che viene rilasciato al richiedente insieme alla copia della domanda trasmessa con l'indicazione del punteggio conseguito, dell'ordine di preferenza delle unità abitative e della categoria sociale di appartenenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell'ora dell'avvenuta trasmissione.

8. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della l.r. 16/2016, i Comuni, le ALER e gli enti gestori supportano il richiedente nella presentazione della domanda attraverso un apposito servizio, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa e assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda.

9. Per assistere il richiedente nella compilazione e nella trasmissione della domanda i Comuni, le ALER e gli enti gestori possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori.

10. Lo schema del modulo per la presentazione della domanda e le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza alle disposizioni statali in materia di dichiarazioni per prestazioni sociali, sono predisposti e informatizzati nella piattaforma informatica regionale a cura della Giunta regionale.

11. La domanda di assegnazione è inammissibile nei casi di cui all'articolo 26, comma 8, della l.r. 16/2016.

 

     Art. 10. (Unità abitative nello stato di fatto)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della l.r. 16/2016, i Comuni e le ALER pubblicano nella piattaforma informatica regionale, nella misura massima del 30 per cento delle unità abitative effettivamente disponibili in ciascun avviso pubblico, le unità abitative non assegnabili per carenza di manutenzione. In base all'articolo 43, comma 8, della l.r. 16/2016, per ALER Milano il suddetto limite del 30 per cento è esteso al 50 per cento per un periodo pari a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per ciascuna delle unità abitative pubblicate ai sensi del comma 1 sono indicati, oltre alle informazioni di cui al comma 5, gli interventi di ristrutturazione necessari per l'assegnazione dell'unità abitativa ai sensi della normativa vigente, nonché i costi stimati per la loro realizzazione.

3. L'importo delle spese che possono essere sostenute dall'assegnatario per i lavori di ristrutturazione non può essere superiore ad euro 8.000,00, IVA inclusa; tale importo è decurtato dal canone di locazione, entro un periodo massimo pari a trentasei mensilità, secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 4.

4. Le suddette informazioni sono obbligatorie ai fini della pubblicazione dell'unità abitativa nell'apposita sezione della piattaforma informatica regionale. La sottoscrizione del contratto di locazione è preceduta dalla stipula di una convenzione tra l'ente proprietario o gestore e l'assegnatario, dalla realizzazione degli interventi concordati e dalla verifica sulla completa e regolare esecuzione degli stessi.

5. Nella convenzione di cui al comma 4 sono indicati:

a) l'elenco degli interventi da realizzare;

b) le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula del contratto di locazione;

c) le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari;

d) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

e) il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall'assegnatario, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3.

 

     Art. 11. (Subentro nella domanda)

1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:

a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;

b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;

c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;

d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

 

Capo III

Formazione delle graduatorie, assegnazione e stipula del contratto di locazione

 

     Art. 12. (Formazione delle graduatorie)

1. La piattaforma informatica regionale attribuisce a ciascuna delle domande presentate un indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ai fini della formazione di graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale.

2. La determinazione del punteggio complessivo dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto nell'Allegato 1. Tali specifici valori sono sommati nel rispetto dei criteri di compatibilità, tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, indicati nel citato Allegato 1.

3. Le graduatorie sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il valore decrescente dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo. Nel caso di domande con pari punteggio dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa;

b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;

c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;

d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;

e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.

4. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei comuni di residenza o lavoro riferiti allo stesso ambito, ai fini della formazione della graduatoria, nella piattaforma informatica regionale il nucleo familiare presenta una sola domanda. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di enti proprietari diversi, localizzate nei comuni di residenza o lavoro riferiti ad ambiti diversi, ai fini della formazione della graduatoria, nella piattaforma informatica regionale il nucleo familiare presenta due distinte domande.

5. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Comuni e le ALER approvano, con specifico provvedimento, le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale.

6. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari. Nelle graduatorie pubblicate sono indicati, per ciascun nucleo familiare, il punteggio conseguito e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili.

7. Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune o sui siti istituzionali delle ALER, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione del cui esito l’interessato sia venuto a conoscenza successivamente alla chiusura dell’avviso.

8. L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.

9. Le graduatorie definitive sono pubblicate nei successivi cinque giorni nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.

 

     Art. 13. (Nuclei familiari in condizioni di indigenza)

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE.

2. [Abrogato].

3. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura del 20 per cento delle unità abitative disponibili nell'anno solare con arrotondamento all’unità superiore del numero di unità abitative derivante dall’applicazione della percentuale di cui al presente comma. Per le Aler la percentuale del 20 per cento si applica distintamente al numero di unità abitative, che si rendono disponibili nell’anno solare, relative a ciascun territorio comunale in cui sono localizzate. I Comuni possono superare la suddetta soglia con riguardo al patrimonio di proprietà comunale, garantendo la copertura delle relative spese di alloggio.

4. Nel caso di assegnazione dell'unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono, insieme al nucleo familiare assegnatario, un progetto individuale finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della l.r. 16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente autonomia economica e sociale.

 

     Art. 14. (Categorie diversificate per l'integrazione sociale)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016, al fine di assicurare l'integrazione sociale nell'assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:

a) Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all'Allegato 1, o quando uno dei due componenti abbia comunque un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;

b) Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati;

c) Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico;

d) Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti appartenenti alle forze di Polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza) o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22);

e) Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, pari o superiore al 66 per cento;

f) Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale: da definirsi nel piano annuale di cui all'articolo 4.

 

     Art. 15. (Assegnazione delle unità abitative)

1. L’assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall’ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l’indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l’unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all’articolo 13, comma 3 e, successivamente, nell’ordine della graduatoria di cui all’articolo 12, comma 3.

1 bis. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un’unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell’unità abitativa da assegnare è effettuata dall’ente proprietario con la finalità dell’integrazione sociale di cui all’articolo 14.

2. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dall'accettazione dell'unità abitativa da parte del richiedente, nonché dalla verifica, a cura dell'ente proprietario, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni familiari e abitative dichiarati all'atto della domanda e della loro permanenza all'atto dell'assegnazione.

2 bis. L’ente proprietario nella piattaforma informatica regionale dà atto dell’avvenuta assegnazione dell’unità abitativa, al fine di consentire la cancellazione della domanda se presente nella graduatoria di altri enti.

3. Se dalla verifica della domanda emerge la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l’ente proprietario provvede all’attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della posizione in graduatoria del nucleo richiedente, fornendo comunicazione al richiedente.

4. Se dall’attività di verifica della domanda risulta la mancanza o la perdita dei requisiti di accesso l’ente proprietario provvede alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria. Nel caso di mancata accettazione dell’unità abitativa da parte del richiedente l’ente proprietario procede, previa comunicazione all’interessato, alla cancellazione della domanda e allo scorrimento della graduatoria.

4 bis. Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, qualora si rendano disponibili unità abitative dopo la pubblicazione dell’avviso, l’ente proprietario può proporre l’assegnazione delle medesime unità abitative ai nuclei familiari in ordine di graduatoria fino all’approvazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso successivo.

5. In caso di accertate dichiarazioni mendaci contenute nella domanda presentata, l'ente proprietario dichiara la decadenza dalla graduatoria del nucleo familiare richiedente, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, e procede alla segnalazione alle competenti autorità.

 

     Art. 16. (Stipula del contratto di locazione)

1. Effettuata l'assegnazione, l'assegnatario è convocato dall'ente proprietario o dall'ente gestore per la sottoscrizione del contratto di locazione, entro un termine non superiore a trenta giorni, decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione.
2. Se l'assegnatario rifiuta di sottoscrivere il contratto o non si presenta, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, decade dall'assegnazione. In tal caso, l'ente proprietario procede all'assegnazione secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

3. Il contratto di locazione è sottoscritto dall'assegnatario e dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, affinché ciascuno di essi sia responsabile in solido nei confronti dell'ente proprietario o dell'ente gestore. A seguito della sottoscrizione del contratto di locazione, l'ente proprietario o l'ente gestore procede alla consegna dell'unità abitativa.

4. L'unità abitativa deve essere stabilmente occupata dal nucleo assegnatario entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avvenuta consegna. Entro lo stesso termine, il nucleo assegnatario trasferisce la residenza nell'unità abitativa. La mancata occupazione dell'unità abitativa e il mancato trasferimento della residenza entro il termine di cui al primo periodo, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'assegnazione e la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

5. Gli effetti e la durata del contratto di locazione sono subordinati alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, nonché al mancato verificarsi delle condizioni di decadenza o di annullamento dell'assegnazione.

 

Capo IV

Gestione delle unità abitative

 

     Art. 17. (Ospitalità)

1. Nelle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici l’ospitalità è ammessa, per un periodo massimo di sei mesi, per persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, o per un periodo massimo di dodici mesi per gli ascendenti o discendenti di primo grado. L’ospitalità può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo di sei mesi, previa autorizzazione dell’ente proprietario, a fronte di comprovate necessità.

2. L'ospitalità è autorizzata dall'ente proprietario o dall'ente gestore e non deve determinare sovraffollamento, ai sensi dell'Allegato 1.

3. L'ospitalità non comporta inserimento, ad alcun titolo, della persona ospitata nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del cambio dell'alloggio e della determinazione della situazione economica del nucleo medesimo.

4. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'ente proprietario o l'ente gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.

 

     Art. 18. (Ampliamento del nucleo familiare)

1. Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.

1 bis. E’ altresì ammesso l’ampliamento del nucleo familiare nel caso di:

a) ascendenti di primo grado;

b) discendenti di primo grado.

2. Se l'ampliamento comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l'ente proprietario dichiara la decadenza dall'assegnazione del nucleo assegnatario.

3. L'ampliamento del nucleo familiare di cui al comma 1 non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all'ente proprietario o gestore entro trenta giorni dal suo verificarsi.

 

     Art. 19. (Coabitazione)

1. E' ammessa la coabitazione di persone legate da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, per assistere l'assegnatario o un componente familiare con disabilità pari o superiore al 66 per cento o con grave handicap o patologia gravemente invalidante accertati dalla competente autorità.

2. E' ammessa, altresì, la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestano regolare attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare.

3. La coabitazione è comunicata dall'assegnatario all'ente proprietario o gestore, unitamente all'invio di motivata documentazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

4. La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro, del cambio dell'alloggio.

5. Il venire meno della necessità di assistenza comporta la cessazione della coabitazione.

6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'ente proprietario o gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.

 

     Art. 20. (Fusione di nuclei assegnatari)

1. Per fusione di nuclei assegnatari si intende, per distinti e separati nuclei familiari che abbiano ciascuno in essere una regolare assegnazione di una unità abitativa destinata ai servizi abitativi pubblici, localizzata presso lo stesso Comune, la possibilità di costituirsi consensualmente come un unico nuovo nucleo assegnatario presso uno dei due alloggi rispettivamente assegnato, con l'obbligo di rilasciare contestualmente l'altro alloggio, purché l'alloggio individuato dal nuovo nucleo assegnatario a seguito della fusione sia adeguato, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, ad accogliere il nuovo nucleo costituito a seguito della fusione.

2. L'Ente gestore accerta, nei confronti del nuovo nucleo familiare richiedente la fusione, la persistenza dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, nonché, per entrambi i nuclei familiari, l'assenza di morosità colpevole in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi.

3. Purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici, il diritto al subentro nell'assegnazione è riconosciuto esclusivamente ai componenti il nuovo nucleo familiare costituitosi a seguito di fusione, fatti salvi i casi di cui all'articolo 21 comma 1 lettera b).

4. Ai fini del calcolo del canone di locazione si tiene conto della condizione economica del nuovo nucleo familiare costituito a seguito di fusione.

 

     Art. 21. (Subentro nell'assegnazione)

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 28, comma 5 bis, il diritto al subentro nell'assegnazione può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici:

a) componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione, che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso,

b) coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso;

b bis) i componenti del nucleo familiare, sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso dell’assegnatario.1 bis. Il requisito della continuità nella convivenza, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, non è richiesto se il decesso dell’assegnatario è avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l’assegnatario ha trasferito la residenza.

2. In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal tribunale, con accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile, con accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita oppure sia stato attribuito dal giudice. In carenza di pronuncia giudiziale, al richiedente subentra il coniuge se tra i due si sia così convenuto. In carenza di accordo tra i coniugi, subentra il coniuge che risulta abitare stabilmente nell'unità abitativa. In caso di cessazione della convivenza di fatto è data priorità al convivente affidatario dei figli minori; in mancanza di figli minori e di accordo tra i conviventi, subentra il convivente che risulta abitare stabilmente nell’unità abitativa.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 76/2016.

4. In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine: coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto superstite, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela e affinità, presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.

4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, a coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica subentrano nell’assegnazione le altre persone conviventi secondo quanto previsto nel presente articolo.

5. L'ente proprietario procede all'autorizzazione o al diniego del subentro, previa verifica dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici e delle condizioni di cui al presente articolo. In caso di autorizzazione al subentro, il nuovo assegnatario ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell'ente proprietario o gestore. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e deve riportare l'indicazione del termine per il rilascio dell'unità abitativa, che non può essere superiore a sei mesi. Avverso il diniego è ammessa, entro trenta giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di riesame all'ente proprietario che si esprime nei successivi trenta giorni. In caso di rigetto della richiesta di riesame, l'ente proprietario fissa il termine per il rilascio dell'unità abitativa, che non può essere superiore a sei mesi.

6. In caso di decesso dell'assegnatario, e in mancanza di componenti il nucleo familiare coabitanti, l'ente proprietario provvede all'immediato reintegro nel possesso dell'unità abitativa e alla messa in custodia dei beni mobili presenti, previa redazione di apposito inventario alla presenza di pubblico ufficiale, dandone comunicazione a eventuali eredi.

 

     Art. 22. (Mobilità)

1. Gli enti proprietari o gestori procedono alla mobilità degli assegnatari delle unità abitative situate nell’ambito territoriale del piano di zona di riferimento, previa individuazione di criteri, condizioni e modalità, favorendo i nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento dovuto ad accrescimento naturale nonché i nuclei familiari in condizioni di sottoutilizzo dell’alloggio, nei seguenti casi:

a) per nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d'invalidità pari o superiore al 66 per cento oppure quando un componente abbia età superiore a 65 anni;

b) per nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento, così come definito ai sensi del punto 9, lettere a) e b), dell’Allegato 1;

c) per cambi consensuali, tra inquilini, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio residenziale;

d) per interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sicurezza pubblica e degrado ambientale, con assunzione degli oneri derivanti dal trasferimento dell'assegnatario in un'unità abitativa adeguata;

e) per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio dei servizi abitativi pubblici che determinino la necessità di mobilità dell'assegnatario;

f) per necessità di avvicinamento al posto di lavoro;

g) per gravi e documentate necessità del richiedente o del relativo nucleo familiare.1 bis. Ai sensi dell’articolo 23, comma 9, lettera h), della l.r. 16/2016, la mobilità dai servizi abitativi sociali ai servizi abitativi pubblici è ammessa nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, a condizione che l’ISEE del nucleo familiare rientri nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c).

2. La presentazione della domanda di mobilità è consentita agli assegnatari purché siano decorsi almeno dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione o dalla data del provvedimento di autorizzazione di una precedente mobilità, ad eccezione delle situazioni di cui alla lettera g) del comma 1.

3. Possono presentare domanda di mobilità, indicando l'eventuale zona di preferenza, gli assegnatari in possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, che non si trovino in situazione di morosità colpevole.

4. Per favorire la mobilità degli assegnatari, gli enti proprietari o gestori possono stipulare accordi per singoli cambi di alloggi anche nel territorio regionale. In presenza di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali o anche psichiche, gli enti proprietari o gestori favoriscono la mobilità anche con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche).

5. Nei casi di cui alla lettera a), e nei casi di mobilità forzosa di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, e di sottoutilizzo dell'unità abitativa, l'ente proprietario o gestore assicura che il trasferimento avvenga in un'unità abitativa localizzata preferibilmente all'interno del medesimo Comune o municipio e adeguata alla composizione del nucleo familiare, con la possibilità per l'assegnatario, ove questi ne faccia richiesta, di rientrare nell'unità abitativa alla conclusione degli interventi di cui alla citata lettera d). Limitatamente ai casi di mobilità forzosa, le spese per il primo trasloco possono essere sostenute dall'ente proprietario, che può disporre la corresponsione di contributi graduati in funzione della condizione economica per le spese inerenti il trasferimento.

6. Avverso il provvedimento che dispone la mobilità forzosa può essere presentato ricorso in opposizione entro trenta giorni. L'ente si esprime con decisione motivata entro trenta giorni e il provvedimento ha valore di titolo esecutivo. In caso di inottemperanza da parte dell'assegnatario, questi viene dichiarato decaduto.

 

     Art. 23. (Occupazioni senza titolo)

1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio destinato ai servizi abitativi pubblici senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione.

2. Il Comune o l'Aler dispone il rilascio degli alloggi di ERP nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui è disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

3. In caso di occupazione con violenza o effrazione, il Comune o l'ALER intima immediatamente il rilascio dell'alloggio, dando un termine di quarantotto ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo e non è soggetta a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell'alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 633 del codice penale.

 

TITOLO IV

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

 

     Art. 24. (Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto dal Comune o dall'ALER, con atto notificato e previo esperimento del contraddittorio, nei seguenti casi:

a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente all'atto dell'assegnazione;

b) di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, a seguito dell'attività di controllo o di aggiornamento periodico dell'anagrafe dell'utenza da parte degli enti proprietari.

2. Al fine di assicurare il previo esperimento del contraddittorio, l'ente procedente comunica all'assegnatario, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), l'avvio del procedimento di annullamento, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'ente procedente adotta il provvedimento di annullamento e lo notifica all'assegnatario. In tal caso, del mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

4. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione:

a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione;

b) determina l'obbligo per l'assegnatario di rilascio dell'unità abitativa in un termine non eccedente i sei mesi;

c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

 

     Art. 25. (Decadenza dall'assegnazione)

1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune o dall'ALER, previo esperimento del contraddittorio, nei confronti del nucleo familiare assegnatario che:

a) abbia perduto almeno uno dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7. Limitatamente ai requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 7è causa di decadenza il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

1) il superamento della soglia economica massima per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, corrispondente ad un valore ISEE di euro 35.000;

2) il superamento del triplo della soglia patrimoniale di cui all'articolo 7 comma 1 lett. c) punti 1) e 2);

3) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a una distanza inferiore a 70 chilometri, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve, avente un valore definito ai fini IMU pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel Comune di residenza, categoria catastale A3, classe 1; qualora il Comune in cui è situato l'alloggio sociale in locazione abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate. E’ adeguato l’alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare più uno.

4) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo la tabella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia, considerando il percorso più breve;

b) abbia violato le disposizioni di cui al capo IV, titolo III, concernenti l'ospitalità, l'ampliamento, il subentro, la coabitazione, la fusione e la mobilità;

c) non abbia utilizzato l'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che ciò sia stato motivatamente comunicato all'ente proprietario o gestore;

d) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;

e) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;

f) non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 16;

g) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato o sue pertinenze;

h) abbia contravvenuto, di norma tre volte, alle disposizioni del regolamento dell'ente gestore concernenti l'uso dell'alloggio o abbia posto in essere reiterati gravi comportamenti lesivi del clima di convivenza civile;

i) abbia causato gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;

j) non abbia, a seguito della diffida dell'ente proprietario o gestore, prodotto la documentazione richiesta in sede di aggiornamento dell'anagrafe di cui all'articolo 26 o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta, non integrabile d'ufficio. L’esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l’assegnatario presenti la documentazione prima che il suddetto provvedimento sia stato eseguito, ottenendo il rilascio dell’alloggio. In tale ipotesi l’ente dispone la revoca del provvedimento di decadenza;

j bis) non abbia provveduto con la dovuta diligenza, essendo stato informato adeguatamente e tempestivamente dall’ente proprietario, a richiedere, avendone i requisiti, contributi regionali a sostegno dei costi per la locazione sociale tramite gli enti proprietari e con le modalità al riguardo previste.1 bis. Limitatamente alle fattispecie di cui ai punti 1 e 2, della lettera a), del comma 1, e purché i valori accertati non superino il doppio dell’ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l’ente proprietario, entro trenta giorni dall’accertamento del superamento delle soglie di cui ai suddetti punti 1) e 2), invia all’assegnatario il preavviso di decadenza con contestuale comunicazione del nuovo canone di locazione applicabile a decorrere dal suddetto preavviso, il cui importo è determinato sulla base della condizione economica attuale del medesimo assegnatario, corrispondente all’area di appartenenza di cui all’articolo 31, commi 4 e 5, lettere a), b) c) e d), della l.r. 27/2009. Con la stessa comunicazione l’ente proprietario assegna un termine di trenta giorni per l’accettazione del nuovo canone di locazione. In caso di accettazione da parte dell’assegnatario il procedimento si conclude con il provvedimento di conferma dell’assegnazione; nei casi di rifiuto, mancata accettazione o accettazione comunicata dopo la scadenza del prescritto termine di trenta giorni, l’ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell’alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6. Se con il successivo aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza, oppure ad istanza di parte, l’ente proprietario accerta che i valori della soglia economica e della soglia patrimoniale dell’assegnatario non superano le soglie di permanenza, il canone è rideterminato in base all’area di appartenenza, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettere a), b) e c), della l.r. 27/2009; se, invece, si accerta nuovamente il superamento delle soglie di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l’ente proprietario avvia un nuovo procedimento di decadenza con le modalità di cui al presente comma.

1 ter. Secondo le modalità di cui al presente comma, l’assegnatario decade dal diritto di usufruire dei servizi abitativi pubblici ed è tenuto a rilasciare l’unità abitativa assegnata nei casi in cui superi il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza ai punti 1) e 2) della lettera a) del comma 1. Al fine di accertare che il superamento delle soglie suddette non sia dovuto a situazioni eccezionali e contingenti destinate ad incidere in modo non duraturo sulla situazione economica o patrimoniale dell’assegnatario, l’ente proprietario, entro trenta giorni dall’accertamento del superamento delle soglie di cui al primo periodo, invia preavviso di decadenza e comunica il nuovo canone di locazione, applicabile a decorrere dal suddetto preavviso, determinato sulla base della condizione economica attuale dell’assegnatario, corrispondente all’area della decadenza di cui all’articolo 31, commi 4 e 5, lettera d), della l.r. 27/2009. Con la stessa comunicazione l’ente assegna un termine di trenta giorni all’assegnatario per accettare il nuovo canone. Nel caso in cui l’assegnatario rifiuti il suddetto canone o comunque non comunichi la sua accettazione entro il prescritto termine di trenta giorni, l’ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell’alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6. Se l’assegnatario accetta il canone, l’ente proprietario effettua un nuovo accertamento della relativa situazione economica e patrimoniale trascorso un anno dall’accettazione, all’esito del quale:

a) se l’assegnatario continua a superare il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l’ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell’alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6;  

b) se l’assegnatario rientra nei limiti delle soglie di permanenza di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), il canone è rideterminato in base all’area di appartenenza, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettere a), b) e c), della l.r. 27/2009;

c) se l’assegnatario, pur non rientrando nei limiti di cui alla lettera b), non superi il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l’ente proprietario provvede con le modalità previste dal comma 1 bis.

1 quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche al coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto, o componente del nucleo familiare disabile o con patologie croniche e gravemente invalidanti che, in caso di decesso dell’assegnatario, subentrano nell’assegnazione in deroga ai requisiti economici di permanenza.

1 quinquies. Nei casi in cui è accertato il superamento delle soglie di permanenza di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del comma 1, l’ente proprietario può procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, alle modalità di valorizzazione previste all’articolo 31, della l.r. 16/2016.

2. Nel caso di nuclei familiari appartenenti alla categoria "Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), il mancato rispetto dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), della lettera a), del comma 1, non costituisce motivo di decadenza. La decadenza è invece disposta qualora il soggetto appartenente alla categoria "Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" abbia cessato il servizio nel territorio regionale, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso per causa di servizio, purché sussistano i requisiti di permanenza di cui al presente articolo. Ai nuclei familiari di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni in tema di subentro nell'assegnazione di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.

2 bis. Nel caso di nuclei familiari formati da soli anziani ultrasessantacinquenni o di nuclei familiari in cui siano presenti disabili o soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, il superamento della soglia indicata al punto 1) e punto 2), della lettera a), del comma 1, non costituisce motivo di decadenza e non determina l’obbligo di rilascio dell’unità abitativa; in tale ipotesi il canone di locazione è determinato sulla base della condizione economica attuale dell’assegnatario, in base all’area di appartenenza ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della l.r. 27/2009.

3. Per quanto disposto all'articolo 22 comma 4 della l.r. 16/2016, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini della decadenza dall'assegnazione di cui ai punti 3) e 4), della lettera a), del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 7 bis, della l.r. 16/2016, la decadenza è, altresì, disposta nei casi in cui i Comuni e le ALER accertino la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi. L’esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l’assegnatario sottoscriva con l’ente proprietario un piano di rientro dal debito contratto. Il mancato rispetto, anche di una sola mensilità, del piano di rientro comporta, previa assegnazione di un termine entro il quale non si è comunque proceduto al pagamento della suddetta mensilità, la decadenza dal beneficio della sospensione. A seguito del pagamento dell’ultima rata del piano di rientro, il provvedimento di decadenza è revocato.

4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3 bis, del decreto-legge 93/2013 convertito dalla legge 119/2013, la decadenza è altresì disposta per coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica.

5. L'ente proprietario dispone, su istanza dell'interessato, la revoca del provvedimento di decadenza, qualora le condizioni di cui ai numeri da 1) a 4), della lettera a), del comma 1, relative al soggetto dichiarato decaduto, si modifichino prima dell'esecuzione dello stesso provvedimento e il soggetto medesimo sia in possesso dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 7.

6. La decadenza dall'assegnazione:

a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione;

b) determina l'obbligo, per l'assegnatario, di rilascio dell'unità abitativa entro un termine non eccedente i sei mesi;

c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

7. L'ente proprietario invia preavviso di decadenza all'assegnatario che si trovi in almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3) e 4). Qualora a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti confermata la persistenza delle condizioni sopra previste, l'ente proprietario adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di decadenza dall'assegnazione e lo comunica all'assegnatario.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE, ABROGAZIONE

 

     Art. 26. (Anagrafe dell'utenza e del patrimonio)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di permanenza, di determinazione dei canoni di locazione e delle funzioni relative alla gestione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, gli enti proprietari e gli enti gestori provvedono alla realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio delle suddette unità abitative e ne curano l'aggiornamento con cadenza biennale.

 

     Art. 27. (Fase sperimentale di attuazione del regolamento)

1. Tenuto conto del carattere innovativo dei criteri di selezione e accesso ai servizi abitativi pubblici nonché dell'introduzione della piattaforma informatica regionale, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a seguito di un periodo di sperimentazione, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatti salvi gli eventuali interventi correttivi che si rendono necessari all'esito della sperimentazione.

2. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sono stabiliti le modalità della sperimentazione e gli ambiti territoriali di riferimento.

 

     Art. 28. (Norme transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), l'assemblea dei sindaci approva il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. A tal fine, la medesima assemblea designa il Comune capofila che provvede alla ricognizione di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano annuale di cui al comma 1, il Comune capofila emana l'avviso pubblico ai sensi dell'articolo 8.

3. I Comuni provvedono all’assegnazione delle unità abitative secondo le modalità previste dal regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1“Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000)”, fino alla data di pubblicazione delle proprie graduatorie relative all’avviso pubblico di cui al comma 2. In tal caso, il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento e trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo IV e titolo IV del presente regolamento.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3 i bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, indetti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale 1/2004, e le graduatorie, provvisorie e definitive, pubblicate ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento regionale, cessano di avere efficacia.

5. Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già assegnatari, l'ente proprietario accerta, in sede di aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'utenza di cui all'articolo 26, comma 9, della l.r. 16/2016, che la relativa condizione economica non superi la soglia indicata al punto 1) e punto 2), della lettera a), del comma 1, dell'articolo 25.

5 bis. Le disposizioni in materia di subentro nell’assegnazione e nel contratto di locazione di cui all’articolo 21 non si applicano a coloro che alla data dell’8 febbraio 2018 risultano già assegnatari. A tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni relative al subentro previste dal regolamento regionale 1/2004. A coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 20 giugno 2011, n. 3“Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l.r. 5 gennaio 2000 n. 1)” hanno già ottenuto l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 31, comma 13 quater, del regolamento regionale 1/2004.

5 ter. Entro il 31 dicembre 2021 l’ente proprietario provvede ad aggiornare l’anagrafe dell’utenza del nucleo familiare destinatario di un provvedimento di decadenza adottato in vigenza del comma 9 dell’articolo 26 della l.r. 16/2016 i cui effetti sono stati sospesi dall’articolo 43, comma 11 quater, della medesima l.r. 16/2016. All’esito di tale aggiornamento:

a) se il canone di locazione resta invariato o è ridotto, l’ente proprietario continua ad applicare il canone invariato o applica il canone ridotto, disponendo contestualmente la revoca del provvedimento di decadenza;

b) se il canone di locazione è incrementato, l’ente proprietario comunica all’assegnatario il canone di locazione rideterminato sulla base della condizione economica attuale dello stesso, ai sensi dei commi 4 e 5, dell’articolo 31, della l.r. 27/2009. Entro i successivi trenta giorni, l’assegnatario comunica all’ente proprietario l’accettazione o il rifiuto del nuovo canone. Nel caso in cui l’assegnatario accetti il nuovo canone, l’ente proprietario dispone la revoca del provvedimento di decadenza. Nel caso in cui l’assegnatario rifiuti il suddetto canone o comunque non comunichi la sua accettazione entro il prescritto termine di trenta giorni, la sospensione degli effetti del provvedimento di decadenza cessa e l’ente proprietario, decorso il termine di cui alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 25, avvia la procedura di rilascio dell’unità abitativa.

6. [Abrogato].

7. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si siano resi morosi e abbiano rilasciato l'unità abitativa senza che nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento di decadenza di cui all'articolo 18 del regolamento regionale 1/2004, possono presentare domanda di assegnazione, a condizione di aver previamente estinto il debito pregresso.

8. [Abrogato].

9. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale sui servizi abitativi sociali di cui all'articolo 32, comma 3, della l.r. 16/2016, per l'assegnazione degli alloggi in locazione a canone moderato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 1/2004 anche ai fini dell'aggiornamento periodico della relativa anagrafe.

10. L'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di cui all'articolo 4 del regolamento regionale 1/2004, da parte di Comuni, ALER e altri enti gestori dei servizi abitativi pubblici, se previsto nell'anno 2017, può essere effettuato entro il termine di cui all'articolo 26, comma 9, della l.r. 16/2016.

11. Le assegnazioni in deroga alla graduatoria, di cui all'articolo 14 del regolamento n. 1/2004, possono essere disposte sino alla data stabilita nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 23, comma 13, della l.r. 16/2016.

12. Entro il 30 giugno 2019 gli enti proprietari hanno la facoltà di assegnare le unità abitative, già concesse in locazione temporanea ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7061/2001, ai nuclei familiari di cui al punto 8, lettera c), della medesima deliberazione, limitatamente alle situazioni di necessità di locazione per ragioni socialmente rilevanti, che presentino apposita istanza, purché, alla data dell’8 febbraio 2018 e all’atto di assegnazione, tali nuclei siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del presente regolamento e sussista uno stato di necessità accertato dai servizi sociali del comune.

12 bis. La disposizione di cui all’articolo 3, relativa all’approvazione del piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, si applica a decorrere dall’anno 2022.

12 ter. Sono fatte salve le attività e gli atti degli enti proprietari conseguenti agli avvisi pubblici emanati prima della data di pubblicazione del regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici). Disposizioni per l’attuazione delle modifiche alla l.r. 16/2016 di cui all’art. 14 della l.r. 7/2021 e all’art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie.”, comprese le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate prima della suddetta data, nonché le relative procedure di assegnazione. Gli avvisi e le graduatorie di cui al primo periodo cessano di avere efficacia con la pubblicazione delle graduatorie definitive conseguenti agli avvisi emanati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui allo stesso primo periodo e in ogni caso alla data del 30 giugno 2022.

 

     Art. 29. (Abrogazione regolamento regionale 1/2014)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 27 e 28, il regolamento regionale 1/2004 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse restano validi. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino a loro conclusione.

 

ALLEGATO 1

CONDIZIONI FAMILIARI, ABITATIVE, ECONOMICHE E RESIDENZA

 

ALLEGATO 2

(Omissis)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal R.R. 6 ottobre 2021, n. 6.