§ 1.12.5 - L.R. 8 agosto 2017, n. 20.
Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.12 esercizio della funzione di controllo
Data:08/08/2017
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Programma per il controllo e la valutazione delle politiche regionali)
Art. 3.  (Coordinamento per la valutazione)
Art. 4.  (Requisiti della valutazione)
Art. 5.  (Esiti dell'attività di controllo e di valutazione)
Art. 6.  (Trasparenza e partecipazione)
Art. 7.  (Accesso ai dati e procedure)
Art. 8.  (Valutazione sperimentale)
Art. 8 bis.  (Premi e riconoscimenti)
Art. 9.  (Clausola valutativa)
Art. 9 bis.  (Disposizioni finanziarie)


§ 1.12.5 - L.R. 8 agosto 2017, n. 20.

Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini

(B.U. 10 agosto 2017, n. 32 suppl.)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di qualificare la spesa pubblica e migliorare l'efficacia delle risposte ai cittadini, la presente legge promuove lo sviluppo della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali, in conformità con quanto previsto dagli articoli 14 e 45 dello Statuto di autonomia della Lombardia.

2. L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi regionali consiste nella verifica dello stato di attuazione delle disposizioni legislative. L'attività di valutazione degli effetti delle politiche regionali consiste nell'analisi di quali cambiamenti abbia determinato l'intervento pubblico.

 

     Art. 2. (Programma per il controllo e la valutazione delle politiche regionali)

1. Su proposta formulata dal Comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 45 dello Statuto, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale approva il programma triennale per il controllo e la valutazione delle politiche regionali e i successivi aggiornamenti annuali, entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Il Comitato formula la proposta di programma triennale a seguito di consultazione delle commissioni consiliari e tenendo conto delle materie di possibile riforma, anche in relazione a quanto previsto dal programma regionale di sviluppo.

3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione realizza il programma di cui al comma 1 con le risorse di bilancio destinate all'attività del Comitato stesso.

4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della programmazione delle borse di studio previste all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2013, n. 16 (Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale), destina un numero di borse di studio non inferiore a tre alle attività tecniche di analisi e valutazione di leggi e politiche regionali, anche al fine di formare giovani analisti di politiche regionali.

     Art. 3. (Coordinamento per la valutazione)

1. Per rendere più efficaci i rapporti di collaborazione fra Giunta regionale e Consiglio regionale ai fini della valutazione delle politiche regionali, il Presidente della Giunta regionale designa un proprio rappresentante per i rapporti con il Comitato paritetico di controllo e valutazione.

2. Il Comitato e il rappresentante della Giunta regionale per la valutazione individuano e concordano le modalità più efficaci e efficienti per le attività finalizzate all'esercizio della funzione di controllo e valutazione, anche attraverso incontri periodici, avvalendosi delle strutture di Giunta e di Consiglio, in particolare nei seguenti ambiti:

a) attuazione delle presenti disposizioni e delle norme che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale;

b) raccolta delle informazioni utili alla verifica di attuazione delle leggi e alla realizzazione delle missioni valutative con il coinvolgimento delle direzioni generali e degli enti del SIREG di volta in volta interessati;

c) promozione di iniziative di comunicazione sull'analisi delle politiche regionali;

d) confronto su eventuali altri aspetti delle attività di controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali.

 

     Art. 4. (Requisiti della valutazione)

1. Il controllo sull'attuazione delle leggi regionali e la valutazione degli effetti delle politiche regionali fa ricorso a metodologie e tecniche di ricerca riconosciute dalla comunità scientifica e, in particolare, alle tecniche di valutazione controfattuale e può comprendere:

a) l'analisi critica dell'implementazione di leggi e politiche regionali;

b) il grado di realizzazione degli obiettivi di leggi e politiche, tenendo conto delle fasi e dei tempi previsti e delle risorse utilizzate;

c) l'analisi degli effetti sui destinatari dei provvedimenti e il loro grado di soddisfazione;

d) gli effetti prodotti in termini di semplificazione normativa e amministrativa;

e) l'individuazione di eventuali criticità, di costi ed effetti non previsti, delle loro cause e di eventuali misure correttive adottate.

 

     Art. 5. (Esiti dell'attività di controllo e di valutazione)

1. Il Consiglio regionale esamina gli esiti dell'attività di controllo e di valutazione e a tal fine:

a) svolge almeno una sessione consiliare annuale tematica sul controllo e la valutazione avente per oggetto i risultati delle politiche e le valutazioni svolte;

b) adotta atti di indirizzo a conclusione dell'iter.

 

     Art. 6. (Trasparenza e partecipazione)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale garantiscono l'informazione ai cittadini sulle politiche attuate, le risorse impiegate e i risultati delle attività di controllo e di valutazione, in base ai principi di pubblicità e di trasparenza.

2. Il Consiglio regionale favorisce la partecipazione dei cittadini, in particolare dei rappresentanti degli interessi sociali ed economici coinvolti nelle politiche oggetto di valutazione, ai processi di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e di valutazione delle politiche regionali.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale pubblicano nei propri siti istituzionali i documenti prodotti nell'ambito della attività di controllo e valutazione.

 

     Art. 7. (Accesso ai dati e procedure)

1. La Giunta regionale garantisce il più efficace accesso alle informazioni sulle politiche regionali al Consiglio regionale e ai soggetti da questo incaricati di effettuare studi e valutazioni.

2. La Giunta regionale assicura la raccolta dei dati utili alla valutazione delle politiche regionali, anche attraverso idonei sistemi informativi.

3. La Giunta regionale approva e invia al Consiglio regionale le relazioni periodiche previste dalle leggi regionali e i documenti di valutazione previsti dai Programmi operativi regionali.

 

     Art. 8. (Valutazione sperimentale)

1. Nel programma regionale di sviluppo o nei suoi aggiornamenti annuali possono essere individuati obiettivi di particolare rilevanza sociale ed economica i cui progetti possono essere oggetto di sperimentazione controllata. A tali progetti, alla cui realizzazione possono collaborare soggetti pubblici e privati, sono destinate adeguate risorse, da definire in sede di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate su missioni e programmi a cui i progetti stessi afferiscono.

 

     Art. 8 bis. (Premi e riconoscimenti) [1]

1. Per promuovere la cultura e la pratica dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'attenzione a politiche e interventi attuati dalla Regione Lombardia, in sede di programmazione della valutazione ai sensi dell'articolo 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce premi e riconoscimenti per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato di ricerca finalizzate all'analisi e alla valutazione di politiche regionali, determinando l'ammontare della relativa spesa.

 

     Art. 9. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge in termini di diffusione delle pratiche valutative sulle politiche regionali. A tal fine il Comitato paritetico di controllo e valutazione riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge, nell'ambito della relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 109, comma 4, del Regolamento generale del Consiglio.

 

     Art. 9 bis. (Disposizioni finanziarie) [2]

1. Alle spese previste dall'articolo 8 bis della presente legge si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 e successivi.


[1] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[2] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.