Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 24/05/2017 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 5/2012 ) |
Art. 2. (Norme finanziarie) |
§ 5.4.301 - L.R. 24 maggio 2017, n. 17. [1]
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo.
(B.U. 24 maggio 2017, n. 21 - S.O. 29 maggio 2017, n. 19)
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 21 bis nella
1. Dopo l'articolo 21 della
«Art. 21 bis. (Educazione alla gestione dei conflitti e contrasto al fenomeno del bullismo)
1. La Regione sostiene e finanzia progetti e interventi, che abbiano un approccio multidisciplinare, volti all'educazione alle relazioni umane, al rispetto della dignità delle persone, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto a tutte le discriminazioni nel rispetto del principio di eguaglianza e pari opportunità tra persone, senza distinzione alcuna. A tal fine sostiene azioni di rilevazione, prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:
a) protocolli di intesa con i soggetti istituzionali, che a diverso titolo e nei diversi settori della vita sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti dei giovani;
b) iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi di cui al comma 1;
c) percorsi educativi, di cooperazione e di partecipazione attiva rivolti ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, mirati all'educazione ai sentimenti, all'affettività, alla legalità e all'uso consapevole della rete internet e dei nuovi media, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;
d) corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori, volti ad acquisire competenze e tecniche educative nei confronti dei giovani al fine di favorire una corretta interrelazione e un utilizzo consapevole dei media e dei social network;
e) corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza e capacità di intervento nella gestione dei conflitti e del fenomeno del bullismo;
f) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e agli adulti anche all'interno delle scuole;
g) azioni informative di sensibilizzazione verso gli ordini professionali per l'attivazione di servizi di consulenza, anche legale, alle persone vittime di fenomeni di bullismo.
3. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2 i progetti presentati in rete, dai comuni, singoli o associati, dalle istituzioni scolastiche, dalle aziende per l'assistenza sanitaria, dalle università, dalle associazioni rappresentative e portatrici degli interessi dei gruppi sociali maggiormente a rischio di discriminazione e bullismo, nonché dalle associazioni dei soggetti no profit.
4. I termini e le modalità per la concessione dei finanziamenti sono regolati da apposito regolamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della presente legge.»
Art. 2. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21 bis, comma 1, della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
[1] Abrogata dall'art. 43 della