§ 4.7.46 - L.R. 9 giugno 2017, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 risorse idriche
Data:09/06/2017
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 5/2016)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2016)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2016)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 5/2016)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.46 - L.R. 9 giugno 2017, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

(B.U. 14 giugno 2017, n. 24 - S.O. n. 21)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)

1. All'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto un componente dell'Assemblea regionale d'ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In difetto provvede il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione.» sono sostituite dalle seguenti: «un componente dell'Assemblea regionale d'ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. Qualora il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione.»;

b) al comma 2 dopo le parole «convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione.» è aggiunto il seguente periodo: «I verbali delle conferenze dei Sindaci vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente.»;

c) al comma 2 dopo le parole «ricoperta dal componente eletto.» è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more dell'elezione dei componenti dell'Assemblea regionale d'ambito secondo le modalità di cui sopra, nonché nell'ipotesi di cessazione del mandato di rappresentanza dei componenti eletti in Assemblea che non siano ancora stati sostituiti mediante elezione dei nuovi componenti, all'Assemblea stessa partecipano provvisoriamente i Sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti ricadenti in quelle aree di aggregazione di Comuni che non hanno ancora eletto il rappresentante.».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 5/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5/2016 dopo le parole «Il Direttore generale» sono aggiunte le seguenti: «è il legale rappresentante dell'Ente,».

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2016)

1. All'articolo 23 della legge regionale 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole «facilitarne l'adozione.» è aggiunto il seguente periodo: «L'Assemblea regionale d'ambito provvede all'approvazione dello statuto dell'AUSIR successivamente alla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10.»;

b) al comma 5 le parole «Entro i successivi trenta giorni l'Assessore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assessore»;

c) al comma 5 le parole «, e approva lo Statuto dell'AUSIR» sono soppresse;

d) al comma 5 le parole «Entro i successivi trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i successivi quindici giorni»;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Nelle more della nomina del Presidente dell'AUSIR, la richiesta di convocazione delle conferenze dei Sindaci di cui all'articolo 6, comma 2, è formulata dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.».

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2016)

1. All'articolo 24 della legge regionale 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «Giunta regionale.» è inserito il seguente periodo: «L'incarico del Commissario liquidatore cessa con il trasferimento all'AUSIR dei saldi di bilancio delle Consulte d'ambito e con il compimento degli adempimenti di chiusura dell'ente.»;

b) la lettera d bis) del comma 1 è abrogata;

c) al comma 2 le parole «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017»;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Il Commissario incaricato garantisce la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2.»

e) al comma 3 dopo le parole «trasferiti dai gestori del servizio.» è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui le Consulte d'ambito siano interessate dalle procedure di cui all'articolo 26, comma 1, i saldi di bilancio sono trasferiti solo a conclusione delle procedure stesse.».

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 5/2016)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 5/2016 è inserito il seguente:

«2 bis. Il Presidente della Regione assicura la partecipazione degli enti locali all'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 147, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 152/2006 , e dell'articolo 3 bis, comma 1 bis, del decreto legge 138/2011 , convertito dalla legge 148/2011».

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.