Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 11/05/2017 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell'articolo 13.1 della legge regionale n. 42 del 1995 |
Art. 2. Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento |
Art. 3. Inserimento dell'articolo 13 ter della legge regionale n. 42 del 1995 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 |
Art. 5. Destinazione dei risparmi |
Art. 6. Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di assegno vitalizio |
Art. 7. Disposizioni transitorie |
Art. 8. Applicazione ai componenti della Giunta regionale |
§ 1.3.14 - L.R. 11 maggio 2017, n. 7.
Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1
(B.U. 11 maggio 2017, n. 133)
Capo I
Riduzione temporanea degli assegni vitalizi e modifiche alla
Art. 1. Inserimento dell'articolo 13.1 della
1. Dopo l'articolo 13, e prima dell'articolo 13 bis, della
"Art. 13.1. Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio
1. Per i consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
2. Per i consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
a) per i nati nell'anno 1957 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantuno anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 3% lordo dello stesso;
b) per i nati nell'anno 1958 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantadue anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;
c) per i nati nell'anno 1959 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantatré anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 9% lordo dello stesso;
d) per i nati nell'anno 1960 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantaquattro anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso;
e) per i nati nell'anno 1961 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantacinque anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 15% lordo dello stesso;
f) per i nati nell'anno 1962 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantasei anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 18% lordo dello stesso;
g) per i nati nell'anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 21% lordo dello stesso.
3. Tutti i consiglieri di cui al comma 2, hanno la facoltà di optare per la riduzione dell'assegno vitalizio pari al 3% lordo per ogni anno mancante rispetto all'età fissata per il diritto al vitalizio stesso.".
Art. 2. Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento, compresi gli assegni di reversibilità e quelli erogati nella quota prevista dall'articolo 20 della
a) nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro;
b) 6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro;
c) 9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;
d) 12% per la parte oltre 3.500,00 euro.
Art. 3. Inserimento dell'articolo 13 ter della
1. Dopo l'articolo 13 bis della
"Art. 13 ter. Divieto di cumulo
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, l'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
2. Su richiesta del servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del
3. In assenza di tale dichiarazione il vitalizio non può essere erogato e al soggetto avente diritto è restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal servizio competente dell'Assemblea legislativa, risultino dichiarazioni non veritiere, il servizio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
5. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 4 dell'articolo 17 della
"4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, è sospesa nei seguenti casi:
a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale, a sindaco;
b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una Giunta comunale.
4 bis. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 4, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, calcolato su base annuale sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.
4 ter. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 4 bis, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.
4 quater. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 4, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell'Assemblea legislativa, che può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.
4 quinquies. Per le cariche assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.
4 sexies. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 4.".
Art. 5. Destinazione dei risparmi
1. In continuità con la destinazione dei risparmi previsti dall'articolo 16 della
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 6. Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di assegno vitalizio
1. Sono pubblicati, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.
2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.
3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.
Capo II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 7. Disposizioni transitorie
1. Rispetto alle erogazioni del vitalizio sospese alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del previgente comma 4 dell'articolo 17 della
Art. 8. Applicazione ai componenti della Giunta regionale
1. Ai sensi della