Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 esercizio delle funzioni trasferite dallo stato |
Data: | 09/05/2017 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 17/2005) |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 17/2005) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 17/2005) |
Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 1.3.10 - L.R. 9 maggio 2017, n. 16.
Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della l.r. 17/2005.
(B.U. 9 maggio 2017, n. 44)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 9 della
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 9 della
2. Al comma 5 bis dell’articolo 9 della
3. Il comma 5 quater dell’articolo 9 della
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L'articolo 14 della
“Articolo 14
(Norme di salvaguardia)
1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.
2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:
a) concessioni demaniali marittime stagionali:
1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;
2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;
b) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari:
1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della
2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;
c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.
3. Fino all’entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 18 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della
“3 bis. Nelle more dell'emanazione di un’organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della
Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.