§ 6.4.43 - D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.4 appalto pubblico di servizi
Data:02/12/2016
Numero:263


Sommario
Art. 1.  Requisiti dei professionisti singoli o associati
Art. 2.  Requisiti delle società di professionisti
Art. 3.  Requisiti delle società di ingegneria
Art. 4.  Requisiti dei raggruppamenti temporanei
Art. 5.  Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
Art. 6.  Obblighi di comunicazione
Art. 7.  Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento
Art. 8.  Requisiti di regolarità contributiva
Art. 9.  Abrogazioni ed entrata in vigore


§ 6.4.43 - D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

(G.U. 13 febbraio 2017, n. 36)

 

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

     Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

     Visto l'articolo 3 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 1, lettera vvvv), definisce i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici quali servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

     Visto l'articolo 24, comma 2, del predetto codice dei contratti pubblici, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo codice e che, fino all'entrata in vigore del citato codice, si applica l'articolo 216, comma 5;

     Visto, altresì, l'articolo 24, comma 5, terzo periodo, del predetto codice dei contratti pubblici che stabilisce che con il decreto di cui al citato articolo 24, comma 2, sono individuati i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione;

     Visto l'articolo 46, del predetto codice dei contratti pubblici, che, al comma 1, individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

     Visto l'articolo 48 del predetto codice dei contratti pubblici, che, al comma 7, primo periodo, prevede il divieto per i concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

     Visto l'articolo 216 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 5, stabilisce che fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

     Visto l'articolo 217 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi del codice operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato articolo 24, comma 2, reso con nota prot. n. 134741 del 16 settembre 2016;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 42782 del 15 novembre 2016;

     Vista, altresì, la nota n. 11720 del 30 novembre 2016, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri prende atto della comunicazione effettuata;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Requisiti dei professionisti singoli o associati

     1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

     b) essere abilitati all'esercizio della professione nonchè iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

 

     Art. 2. Requisiti delle società di professionisti

     1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:

     a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonchè di controllo della qualità e in particolare:

     1. i soci;

     2. gli amministratori;

     3. i dipendenti;

     4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

     b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

 

     Art. 3. Requisiti delle società di ingegneria

     1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

     2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

     b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonchè iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

     3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

     4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonchè in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

     5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonchè di controllo della qualità e in particolare:

     a) i soci;

     b) gli amministratori;

     c) i dipendenti;

     d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

     6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

 

     Art. 4. Requisiti dei raggruppamenti temporanei

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

     2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

     a) un libero professionista singolo o associato;

     b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

     c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

 

     Art. 5. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

     1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

     2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

 

     Art. 6. Obblighi di comunicazione

     1. I soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:

     a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;

     b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonchè ogni loro successiva variazione;

     c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;

     d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

 

     Art. 7. Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento

     1. I dati relativi alle informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, del codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice.

     2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

 

     Art. 8. Requisiti di regolarità contributiva

     1. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

 

     Art. 9. Abrogazioni ed entrata in vigore

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

     2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 690