Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 08/03/2017 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 31.1.195 - L. 8 marzo 2017, n. 20.
Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».
(G.U. 10 marzo 2017, n. 58)
1. La Repubblica riconosce il giorno 21 marzo quale «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonchè delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonchè iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.