Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 30/12/2016 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa. |
Art. 1 bis. Variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF. |
Art. 2. Disposizioni in materia di tassa automobilistica. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 6.2.189 - L.R. 30 dicembre 2016, n. 31.
Legge di stabilità regionale 2017.
(B.U. 30 dicembre 2016, n. 127)
Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del
2. Per il triennio 2017-2019 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
Art. 1 bis. Variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF. [1]
1. Per l’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 6 del
a) nessuna maggiorazione per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) nessuna maggiorazione per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 1,60 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
d) di 2,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
e) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.
2. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 1 della
3. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate per l’esercizio 2018 in euro 220.000.000,00, sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” - Categoria 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 2. Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all’articolo 3 della
2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2017 sono compensate con pari importo iscritto alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo inserito dall'art. 1 della